- n. 5 - Settembre/Ottobre 2025
- Legale, fiscale
Localizzazione dei nuovi crematori
La Regione Piemonte stravolge la legge regionale sulla realizzazione degli impianti, ignorando i vincoli del Piano regionale.
Con la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9, recante il riordino dell’ordinamento regionale per l’anno 2025,
la Regione Piemonte è intervenuta sulla disciplina dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, apportando modifiche significative alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.
Le innovazioni normative, introdotte negli articoli da 99 a 101 della legge di riordino, interessano, da un lato, l’
ampliamento dei luoghi idonei alla prima osservazione della salma, dall’altro, con un impatto ben più dirompente, i criteri di autorizzazione e
localizzazione dei nuovi impianti crematori. È proprio su questo secondo aspetto che si concentrano le principali criticità della nuova disciplina, per l’incidenza che essa determina sull’intero assetto programmatorio costruito nel tempo dalla Regione e sulla tenuta del principio fondamentale, di matrice statale, della pianificazione regionale vincolante.
Il quadro normativo
Per comprendere la portata delle modifiche introdotte nel 2025, è necessario ricostruire brevemente il quadro normativo antecedente.
La legge n. 130 del 30 marzo 2001 ha segnato una svolta nella regolazione dei servizi di cremazione, individuando nelle Regioni i
soggetti titolari della pianificazione degli impianti crematori. L’art. 6 della legge statale impone, invero, alle Regioni di adottare un piano di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, sulla base di criteri oggettivi come la popolazione residente, l’indice di mortalità e le scelte locali in materia di cremazione.
La funzione programmatoria regionale è quindi presupposto indefettibile per la legittima attivazione di nuovi impianti da parte dei Comuni.
La Regione Piemonte, una delle prime in
Italia, ha dato attuazione a questa previsione con un percorso normativo articolato e coerente. Dopo una prima disciplina contenuta nella L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, è intervenuta la L.R. 15/2011, la quale ha demandato all’art. 14 la definizione, da parte della Giunta regionale e previa approvazione del Consiglio, di un Piano regionale di coordinamento per i crematori, cui è seguita, nel 2012, l’adozione del regolamento attuativo (D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R) e, infine, nel 2015, l’approvazione del Piano vero e proprio, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 61 del 17 marzo 2015.
Tale piano ha introdotto criteri rigorosi per la realizzazione di nuovi impianti, imponendo condizioni minime finalizzate a
garantire l’efficienza, la sostenibilità economica e ambientale e la corretta distribuzione territoriale degli impianti.
In particolare, il Piano regionale del 2015 ha previsto:
- una soglia di efficienza pari ad almeno 1200/1300 cremazioni annue per impianto o linea, in funzione della tecnologia impiegata;
- un bacino di riferimento minimo di 5000 decessi annui, corrispondenti a circa 500.000 abitanti, eventualmente raggiungibile tramite forme di cooperazione tra Comuni;
- una distanza minima di almeno 50 chilometri da un altro impianto già esistente, salvo eccezioni per il territorio della Città Metropolitana di Torino;
- la localizzazione in aree metanizzate, al fine di ridurre l’impatto ambientale derivante dai processi di combustione.
La ratio del sistema era evidente: evitare la frammentazione dell’offerta, contenere gli impatti ambientali, assicurare il pieno utilizzo degli impianti autorizzati e, in ultima analisi, garantire una pianificazione coerente con l’interesse pubblico e la domanda reale del servizio. Questo impianto normativo è stato più volte confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito come
i criteri del piano regionale non costituiscano semplici linee guida, bensì vincoli cogenti da recepire negli strumenti urbanistici comunali e nei piani regolatori cimiteriali.
In particolare, il TAR Piemonte con la sentenza n. 642 del 2021, sentenza poi confermata in sede di Appello, ha annullato gli atti di approvazione di un nuovo crematorio nel Comune di Livorno Ferraris, rilevando l’assenza del presupposto essenziale costituito dal bacino minimo di 5000 decessi annui, che non risultava raggiunto neppure considerando l’intera popolazione della Provincia. In quella sede, il Tribunale ha ribadito che la deroga al criterio della distanza minima può trovare giustificazione solo per garantire un impianto per ogni territorio provinciale, ma non è ammesso eludere altri requisiti fondamentali come l’adeguatezza del bacino o la sostenibilità dell’impianto. In questo contesto, l’intervento legislativo del 2025 si presenta come una vera e propria “svolta” sistemica.
L’intervento legislativo 2025
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 14 della L.R. 15/2011 introduce criteri radicalmente differenti rispetto ai precedenti:
- la soglia di efficienza viene abbassata a sole 200 cremazioni annue per impianto o linea;
- il bacino di riferimento richiesto scende a 300 decessi annui, pari a circa 30.000 abitanti;
- la distanza minima tra impianti si riduce a 3 chilometri.
Tali soglie, estremamente inferiori rispetto a quelle in precedenza fissate, cambiano completamente l’approccio al tema della localizzazione dei crematori, abbandonando la logica della programmazione per
abbracciare un modello potenzialmente espansivo in cui diventerebbe, ad una prima lettura, tecnicamente possibile autorizzare nuovi impianti anche in territori già adeguatamente serviti.
Ma ciò che desta le maggiori perplessità è il disposto del nuovo comma 5-bis, che stabilisce l’applicabilità immediata di tali criteri “
nelle more dell’adeguamento del Piano regionale di coordinamento”. Con tale disposizione, la legge introduce una deroga di fatto al principio di pianificazione, consentendo che l’attuazione delle nuove soglie preceda (e non segua) l’aggiornamento del Piano, lasciando intendere che i Comuni possano proporre e ottenere autorizzazioni per nuovi impianti anche in assenza di coerenza con il piano vigente.
Questa previsione parrebbe porsi in contrasto non solo con l’impianto logico del sistema regionale precedente, ma anche con la previsione dell’art. 6 della legge statale n. 130/2001, secondo cui
il Comune è tenuto a realizzare gli impianti “nel rispetto” del piano regionale. A voler ragionare diversamente, il Piano da vincolo diverrebbe un mero riferimento facoltativo, con gravi rischi di frammentazione normativa e territoriale.
I profili critici della riforma si evidenziano anche sotto l’aspetto tecnico-gestionale. L’abbassamento delle soglie minime di efficienza espone il sistema al rischio di autorizzare impianti economicamente insostenibili, che non raggiungono il livello minimo di utilizzo necessario a coprire i costi di gestione,
con conseguente rischio di ricadute economiche sull’ente locale e/o sul gestore del servizio (e sui singoli
business plan).
La nuova disciplina presenta, infine, un’ulteriore ambiguità interpretativa, concernente l’applicabilità dei nuovi criteri agli ampliamenti di impianti esistenti. Se da un lato il testo normativo sembra riferirsi solo alla realizzazione di “nuovi impianti”, dall’altro la mancata distinzione esplicita potrebbe indurre letture estensive che ne consentano l’applicazione anche alla realizzazione di nuove linee in strutture già operative.
In assenza di chiarimenti ufficiali o di una revisione contestuale del Piano, si apre così una fase di incertezza interpretativa e applicativa che potrebbe rischiare di compromettere l’equilibrio e la coerenza del sistema piemontese, o quantomeno l’equilibrio delle singole concessioni aggiudicate a fronte di presupposti normativi decisamente differenti.
Avv. Alice Merletti