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Tariffe di cremazione: occorre rivederle

Calcoli su dati antiquati e inserimento dei crematori nei servizi pubblici locali a rete al centro della questione.

Un'analisi sulla situazione attuale evidenzia la necessità di mettere mano in fretta ai costi.

Allo stato attuale la tariffa di cremazione nel singolo impianto è fissata da ogni Comune, in misura inferiore o al limite eguale alla tariffa massima stabilita con decreto del Ministero dell’interno di concerto con la salute del 1° luglio 2002, come modificato con DM interministeriale del 16 maggio 2006 e successivi adeguamenti.
Come noto, i decreti ministeriali stabiliscono a cosa corrisponde la tariffa:
  1. quali sono i beni e servizi che vengono pagati con quel corrispettivo;
  2. il meccanismo annuale di revisione del tetto massimo, collegato all’andamento dell’inflazione prevista dal Governo e a periodici riallineamenti triennali.
Questo sistema tariffario ha retto per oltre un ventennio, ma da qualche anno è soggetto a diverse critiche da parte degli esperti della materia. Le critiche si concentrano su diversi aspetti tecnici:
  1. I calcoli che erano alla base della tariffa di riferimento all’inizio degli anni Duemila sono da rivedere: ormai ogni crematorio che si rispetti ha almeno 2 linee di cremazione, mentre la media di forni per crematorio, un tempo, era di 1 unità. Ciò determina un maggior investimento in attrezzature tecnologiche. Allo stesso tempo le norme ambientali per realizzare nuovi impianti sono sempre più restrittive in materia di controllo delle emissioni, con maggiori costi iniziali di investimento in sistemi filtranti (che incidono ben più che la realizzazione del forno) e importanti costi gestionali e manutentivi.
  2. La quantità media di cremazioni annuali di cadaveri per impianto in Italia nel Duemila era 862 con 35 impianti e l’incidenza della cremazione sul totale dei decessi era attorno al 5%. Nel 2023, ultimi dati disponibili, gli impianti sono diventati 91, l’incidenza della cremazione è ormai vicina al 38% e le cremazioni medie annue di cadaveri per impianto sono ora 2.777. Ciò significa che è aumentato significativamente il ricavo medio annuo per singolo impianto di cremazione e si è avuta una riduzione dei costi unitari per cremazione, a parità di condizioni, per le ovvie economie di scala.
  3. La variazione della tariffa massima ministeriale per cremazione di cadavere cresce in riferimento al valor medio dell’inflazione indice FOI, esclusi i tabacchi, (calcolato dall’ISTAT) e quindi non è connesso all’andamento specifico del mercato delle costruzioni (per la realizzazione dell’edificio di contenimento), e nemmeno dei prezzi degli apparati tecnologici (forni, sistemi filtranti), che dipendono da variabili diverse, come ad esempio il costo dell’acciaio, dei rivestimenti refrattari, dei sistemi di controllo informatico dei processi, ecc.
  4. Gli shock energetici connessi al periodo dapprima pandemico e poi dovuti alla guerra in Ucraina, hanno inciso su talune necessità prima non significative, come ad esempio l’obbligo di garantire un certo numero di posti refrigerati in attesa di cremazione e poi la grande variabilità del prezzo del gas metano.
Elementi ben poco rappresentati da un adeguamento tariffario annuo collegato all’inflazione programmata dal Governo per famiglie e collettività!
A queste critiche si possono aggiungere diversi ragionamenti che sono propri dei cambiamenti di mercato intervenuti, dei ritardi di molte regioni a definire i piani di coordinamento dei crematori nel loro territorio, al rifiuto di molte popolazioni per la installazione di nuovi impianti, al disinteresse dei Ministeri competenti a dare attuazione all’articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (cioè le caratteristiche tecniche dei crematori e delle bare da cremare).
Già questi sarebbero stati motivi più che sufficienti per cambiare da tempo il sistema tariffario italiano per la cremazione.

Ora però il problema maggiore è dato dall’entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.
Difatti, la questione principale è se si ritenga che il servizio di cremazione sia considerabile tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete o meno.
In altri termini se la previsione di cui all’articolo 6 della L. 130/2001 (che impone almeno un crematorio in ogni regione e assegna il compito di definire con un piano regionale la collocazione dei crematori in funzione dello sviluppo locale della cremazione), è già tale da considerarli servizi pubblici locali a rete, essendo “suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali” (di cui all’art. 2 comma 1, lett. d) D. Lgs.vo 201/2022).
Se così fosse, la competenza in materia tariffaria (e non solo), in virtù dell’art. 7 D.Lgs.vo 201/2022, non è più del Ministero dell’interno di concerto con la salute, bensì dell’Autorità di regolazione.
In tal caso è necessario un provvedimento che dapprima assegni questo settore alle competenze di una Autorità esistente e poi quest’ultima prenda conoscenza del settore e infine intervenga per regolarlo.

Se, invece, si ritenesse che il servizio di cremazione è attualmente servizio a rilevanza economica non a rete, senza Autorità di regolazione, sempre il D. Lgs.vo 201/2022 prevede altra competenza e cioè del Ministero delle imprese e del made in Italy, il MIMIT, (per quanto previsto all’art. 8 D. Lgs.vo 201/2022), che dovrebbe provvedere di conseguenza, tra l’altro anche in materia tariffaria.
Il MIMIT ha però emanato fino ad ora per i servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete, due soli decreti direttoriali (il primo DD 31/8/2023 riguardanti le linee guida per la redazione del piano economico finanziario e gli indici di qualità dei servizi; il secondo DD 16/5/2025 relativo a schema di bando e di contratto tipo).
E il sistema tariffario della cremazione, ad avviso di chi scrive, non è più riconducibile ai Ministri dell’interno, di concerto con la salute, per effetto dell’articolo 4 del D.Lgs. 201/2002 che così recita:
Art. 4 - Ambito di applicazione e normative di settore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.”
Inoltre, al momento in cui si scrive, il MIMIT non solo non ha ancora emanato alcuna norma tariffaria per il settore della cremazione, ma con i decreti sopra citati ha inciso profondamente nella formazione del costo di produzione del servizio e sulle modalità di gestione dello stesso.

E allora si pone un nuovo problema: quale sarà il tetto massimo tariffario per la cremazione in Italia fino alla emanazione dei nuovi criteri coerenti col D.Lgs. 201/2022? Resteranno fermi i valori tariffari oggi esistenti o, nelle more della emanazione dei nuovi testi, si procederà seguendo i vecchi criteri?
Forse è il caso di pensarci per tempo e che il Governo intervenga con un provvedimento urgente per dipanare la ingarbugliata matassa!
 
Daniele Fogli

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