- n. 12 - Dicembre 2008
- Legale, fiscale
Percepita dagli eredi dell'amministratore deceduto
Trattamento fiscale dell'indennità di fine mandato
Quesito: Sono state richieste informazioni in merito al
trattamento fiscale dell'indennità di fine mandato percepita dagli eredi di un amministratore deceduto; nel caso di specie, per l'accantonamento dell'indennità in oggetto è stata stipulata una polizza assicurativa di cui è beneficiaria la società, nonché gli eredi legittimi in caso di premorienza dell'amministratore. Si precisa che il diritto all'indennità da parte dell'amministratore (e quindi dei suoi eredi) risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Risposta: Nel caso esaminato, ricorrendo le specifiche condizioni sopraesposte (polizza assicurativa con beneficiaria la società e diritto all'indennità risultante da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto), l'indennità di fine mandato in capo agli eredi dell'amministratore
è soggetta a tassazione secondo le seguenti regole:
- la compagnia provvederà a liquidare agli eredi quanto maturato al netto della
ritenuta d'acconto del 20% sull'ammontare degli accantonamenti; la compagnia medesima, non essendo sostituto d'imposta, comunicherà tale ritenuta all'azienda, la quale provvederà a liquidarla all'Erario. Dovrà poi certificare ad ogni erede pro quota l'avvenuto versamento all'Amministrazione Finanziaria evidenziando al contempo l'imponibile;
- ciascun erede verrà assoggettato a
tassazione separata sulla parte del capitale maturato corrispondente ai premi pagati; in particolare, l'Ufficio Imposte provvederà a liquidare e ad iscrivere a ruolo l'imposta in via definitiva, sulla base del reddito medio relativo al biennio precedente (considerando che, se in uno dei due anni non vi è stato alcun reddito imponibile, l'Amministrazione applicherà l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; nel caso in cui, invece, non vi sia stato alcun reddito imponibile in nessuno dei due anni, verrà applicata l'aliquota minima per il primo scaglione di reddito). Si precisa che, con riferimento ai redditi in oggetto, l'Amministrazione Finanziaria provvederà ad applicare la
tassazione ordinaria qualora questa risultasse più conveniente per il contribuente;
- sulla plusvalenza derivante dalla differenza tra capitale maturato e premi pagati dalla società, la compagnia assicuratrice
non opererà la ritenuta d'acconto del 12,50%, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo (prevista, invece, nel caso in cui l'indennità venga liquidata dalla compagnia alla società e quindi all'amministratore).
Alessandra Pederzoli