- n. 2 - Febbraio 2007
- Legale, fiscale
Alla luce delle novità introdotte dalla finanziaria 2007
Trattamento fiscale delle auto aziendali
Le novità introdotte dalla
Finanziaria 2007 vanno a modificare il trattamento delle auto non strumentali che nell'attività di onoranze funebri costituiscono la maggior parte dei veicoli. Quanto di seguito riportato non riguarderà dunque il trattamento delle auto adibite al trasporto delle salme, bensì unicamente quello delle
auto utilizzate dagli amministratori o dai dipendenti non afferenti la citata attività di trasporto, ma relative ad altri settori quali quello commerciale o quello amministrativo.
Proponiamo, a titolo di esempio, due casi distinti.
AUTO DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA DATA IN USO PROMISCUO ALL'AMMINISTRATORE/DIPENDENTE
(situazione attuale con fringe benefit).
Trattamento fiscale in capo all'azienda: a partire dal 2006 i costi relativi alle auto (manutenzione, leasing, noleggio, carburante, bollo, assicurazione) sono deducibili nei limiti del fringe benefit riconosciuto in busta paga al dipendente determinato nella misura del 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza media annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tariffe Aci.
Trattamento fiscale in capo al dipendente/amministratore (articolo 51, comma 4, Tuir): il fringe benfit calcolato come sopra rappresenta la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo dell'auto aziendale ed è tassato, ai fini Irpef, direttamente in busta paga.
AUTO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRATORE/DIPENDENTE UTILIZZATA PER TRASFERTE (caso della vendita dell'auto aziendale all'amministratore-dipendente con successiva gestione dei rimborsi chilometrici).
Trattamento fiscale in capo all'azienda: le indennità chilometriche riconosciute ai dipendenti della società sono deducibili ai soli fini Ires, nei limiti previsti dall'articolo 95, comma 3 del Tuir, solo se si verificano due condizioni:
- trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori fuori dal comune della sede di lavoro indicata nel contratto o nella lettera di assunzione, ovvero trasferte effettuate dai collaboratori fuori dal comune di domicilio fiscale degli stessi collaboratori qualora, in base alle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, non sia possibile determinare contrattualmente la sede di lavoro, né identificare tale sede con quella della società. In tale ipotesi al fine di individuare la sede di lavoro occorre fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore; questo criterio può essere utilizzato, ad esempio, per gli amministratori di società o enti sempre che dall'atto di nomina non risulti diversamente (circolare ministeriale 26 gennaio 2001, n. 7/e);
- autorizzazione della società ad avvalersi del mezzo proprio.
Se si verificano queste due condizioni, dunque, la spesa deducibile è limitata, secondo il suddetto articolo 95, al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli a benzina di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ossia di potenza non superiore a 20 cavalli fiscali se diesel. L'eventuale eccedenza è indeducibile. I costi in oggetto sono in ogni caso indeducibili ai fini Irap.
Trattamento fiscale in capo al dipendente/amministratore: i rimborsi chilometrici, fermo restando che devono essere legati a trasferte fuori dal comune di residenza del dipendente e che devono essere supportati da adeguati documenti giustificativi, non concorrono alla formazione del reddito e quindi non sono tassati in capo al dipendente.
Un esempio numerico aiuterà a capire la portata delle nuove disposizioni.
Caso A - AUTO AZIENDALE IN FRINGE BENEFITIpotesi:
fringe benefit mensile:
500,00 € lordi (indeducibili ai fini Irap)
costi auto 2006 = costi auto 2007
| disciplina vecchia
| disciplina nuova
|
costi per auto | 18.500,00
| 18.500,00
|
fringe benefit | 6.255,00
| 10.425,00
|
imposte |
| 3.007,94
|
costo totale
| 24.755,00
| 31.932,94
|
La deducibilità solo parziale dei costi relativi alle autovetture aziendali comporta un aggravio dei costi complessivamente gravanti sulla società.
Caso B - TRASFERIMENTO DELL'AUTO AL DIPENDENTE E SUCCESSIVA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESEDue possibilità:
b.1. In busta paga del dipendente si continua a riconoscere un importo "extra-stipendio" pari all'importo del fringe benefit corrisposto per il 2006.
Ipotesi:
fringe benefit:
550,00 € lordi, 240,00 € netti
costi auto 2006 = costi auto 2007
Km percorsi 2007 = 32.500
Tariffa Aci: 0,51
| per il dipendente
|
costi per auto | 18.500,00
|
rimborso kilometrico | 16.575,00
|
extra-stipendio | 2.880,00
|
delta rimborso Kilometrico (1) | 955,00
|
effetto netto
| |
| per la società
|
costi auto | |
rimborso kilometrico | 16.575,00
|
extra-stipendio | 6.000,00
|
delta rimborso Kilometrico (1) | 955,00
|
imposte
| |
costo totale | 21.620,00
|
(1) Km da sottrarre o da aggiungere al fine di ottenere un effetto fiscale nullo in capo al dipendente. In questo esempio i km effettivi ipotizzati sono 32.500, per un rimborso pari ad euro 16.575,00; per ottenere un effetto netto nullo, è necessario rimborsare 1.873 km in meno. Così facendo il rimborso di euro 16.575,00 scende a euro 15.620,00 (euro 16.575,00 - euro 955,00).
b.2. In busta paga del dipendente si elimina l'importo "extra-stipendio" attribuito nel 2006 a titolo di fringe benefit.
Ipotesi:
costi auto 2006 = costi auto 2007
Km percorsi 2007 = 32.500
Tariffa Aci: 0,51
| per il dipendente
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costi per auto | 18.500,00
|
rimborso kilometrico | 16.575,00
|
delta rimborso kilometrico (2) | 1.925,00
|
effetto netto
| |
| per la società
|
costi auto | |
rimborso kilometrico | 16.575,00
|
delta rimborso kilometrico (2) | 1.925,00
|
imposte
| |
costo totale | 18.500,00
|
(2) Km da sottrarre o aggiungere al fine di ottenere un effetto fiscale nullo in capo al dipendente. In questo esempio i km effettivi ipotizzati sono 32.500, per un rimborso pari ad euro 16.575,00; per ottenere un effetto netto nullo, è necessario rimborsare 3.774 km in più. Così facendo il rimborso di euro 16.575,00 sale ad euro 18.500,00 (euro 16.575,00 + euro 1.925,00), importo pari a coprire interamente i costi sostenuti dal dipendente.
Naturalmente, nei casi b.1 e b.2 bisognerà tenere conto delle spese relative al passaggio di proprietà oppure delle spese di cessione del contratto di noleggio o di leasing (a seconda della specifica situazione).
Alessandra Pederzoli