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Trasporto internazionale e cremazione

La necessità di semplificare le procedure per i Paesi aderenti alla convenzione di Berlino.

La sempre maggiore diffusione della scelta della cremazione determina qualche problema sulla competenza autorizzatoria in materia, specie se intervengono a regolare il trasporto internazionale del feretro trattati che ormai si avvicinano come età al secolo (come la Convenzione di Berlino del 10/02/1937 approvata con R.D. 01/07/1937, n.1379 (*).
La convenzione di Berlino regola le sole procedure di trasporto funebre internazionale, non quelle di autorizzazione alla cremazione, che sono cosa diversa.
Facciamo un po' di chiarezza. In Italia sono vigenti le seguenti norme:
  1. Per il trasporto funebre da un Paese aderente alla convenzione di Berlino si deve ottemperare all’articolo 27 (**) del D.P.R. 285/1990, e quindi l’autorizzazione al trasporto funebre è sostituita dal passaporto mortuario, rilasciato sulla base del modello allegato alla convenzione (***), e secondo gli obblighi di confezionamento del feretro e le procedure citate nella convenzione stessa. Negli altri casi (ad esclusione dello Stato del Vaticano) si applicano gli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 285/1990, ma li escludo dal ragionamento per semplicità (si veda per un quadro esaustivo della normativa in materia: www.funerali.org/attivita-funebre/trasporti-funebri-esteri).
  2. L’articolo 2 della convenzione di Berlino prevede che il rilascio del passaporto mortuario sia a cura della “Autorità responsabile” (****) che per effetto del comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. 285/1990 è la “competente autorità” del luogo da cui la salma è estradata.
  3. Il confezionamento del feretro deve seguire le norme di cui all’art. 3 (*****) della Convenzione di Berlino del 10/02/1937.
    Ne consegue che in caso di cremazione è necessario individuare fin dalla partenza un crematorio di destinazione in Italia autorizzato alla cremazione in presenza di cofano interno di zinco.
  4. Occorrerà inoltre conformarsi alle norme dello Stato straniero circa la produzione dei documenti occorrenti.
Il passaporto mortuario è già il documento di libero transito e non necessita di visti consolari italiani e delle conseguenti comunicazioni ai prefetti dei valichi di frontiera attraverso i quali la salma viene introdotta in Italia.
La lingua con la quale è rilasciato il passaporto mortuario è quella ufficiale dello Stato di estradizione della salma, nonché in lingua italiana e accompagnato da traduzione in una delle lingue più usate nei rapporti internazionali (inglese o francese).
E fin qui ci mettiamo in regola per il trasporto. E la documentazione per la cremazione?
Ci si mette nella ipotesi che la cremazione avvenga in un crematorio italiano e di regione che abbia recepito i contenuti della L. 30 marzo 2001, n. 130. Conseguentemente è applicabile l’art. 3 (†) della L. 130/2001 e la parte non in contrasto con esso dell’articolo 79 (‡) del D.P.R. 285/1990, dove gli elementi fondamentali per procedere alla cremazione sono che sussista la volontà della cremazione del de cuius o, in assenza di questa e non contro la volontà del defunto, quella degli aventi titolo. E, al tempo stesso, che non sussista il sospetto di morte dovuta a reato.
Il combinato disposto di tali norme è quindi che, per la cremazione è necessario e sufficiente il documento che la permette, rilasciato dall’autorità competente del luogo di decesso del Paese da cui si estrada la salma. Difatti l’articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 130/2001 si limita a chiarire la competenza per decesso avvenuto in Italia, attribuendola all’ufficiale di stato civile e non interviene laddove il decesso sia avvenuto all’estero.

Cosicché tra le documentazioni occorrenti al rilascio della autorizzazione alla cremazione vi deve essere pure la certificazione medica che escluda il sospetto di morte dovuta a reato o comunque un nulla osta medico esplicito alla cremazione.
Circa l’Autorità competente al rilascio della autorizzazione alla cremazione, anche se il cittadino è di altra nazionalità, è la normativa vigente nel Paese di estradizione della salma che la stabilisce.
E, fino ad ora, abbiamo descritto forse il caso più semplice.
Difatti la situazione si aggroviglierebbe se, giunto il feretro in Italia, si scoprisse che manca un documento fondamentale per procedere alla cremazione (ad es. l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato). O che non si è avuta l’avvertenza di trasportare il feretro in crematorio che sia autorizzato alla cremazione di feretro con zinco interno.
O, ancora, che per molti Paesi vige pure l’accordo di Strasburgo del 26/10/1973 ($) per i trasferimenti di salma, accordo mai ratificato dall’Italia. E, in taluni casi, vi sono Paesi che aderiscono ad ambedue i trattati internazionali citati.
O, infine, che nel caso di Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino vi è una normativa da seguire del Paese di partenza e una del Paese di destinazione (l’Italia), con problemi di potenziale conflitto tra di esse. Insomma, un bel guazzabuglio di norme.

E sarebbe ora che, con l’aumento enorme che ha avuto nei decenni passati la circolazione delle persone tra Paesi e continenti diversi (e conseguentemente anche dei decessi al di fuori dei propri luoghi di residenza), si ponesse mano ad un trattato valido su scala mondiale, da definire in sede ONU, per regolare i trasferimenti di feretri e di urne cinerarie e semplificare le procedure relative a seppellimento e cremazione.

Poi, una volta fatto l’accordo, speriamo che non passino 50 anni per ratificarlo in Italia…
(*) Alla data attuale risultano aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Messico e Svizzera.
(**) Art. 27 D.P.R. 285/1990
1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. … omissis
(***) Modello di passaporto mortuario previsto dalla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937.
Visto che tutte le prescrizioni legali relative al collocamento nella cassa sono state osservate, il cadavere di ...................... (cognome, nome e professione del defunto; per i bambini, professione del padre e della madre), decesso il ...................... a ...................... in seguito a ......................(causa del decesso), all’età di ........................... anni (data precisa della nascita, se possibile), deve essere trasportato ...................... (indicazione del mezzo di trasporto), da ....................... (luogo di partenza), via ...................... (percorso), a ...................... (luogo di destinazione).
Siccome il trasporto di questo cadavere è stato autorizzato, tutte le autorità dei paesi sul cui territorio deve aver luogo il trasporto sono invitate a lasciarlo passare liberamente e senza ostacoli.
(****) Art. 2 Convenzione Berlino 10/02/1937
Il paese destinatario o quello di transito non esigerà, oltre i documenti prescritti dalle Convenzioni internazionali relative ai trasporti in generale, altri atti all’infuori della carta di passo prevista dall’articolo che precede. L’autorità responsabile non rilascerà quest’ultima che verso presentazione:
1. di un estratto autenticato del certificato di morte;
2. di attestazioni ufficiali dalle quali risulti che il trasporto non solleva obiezione alcuna né dal punto di vista igienico né da quello medico-legale e che il cadavere è stato messo nel feretro conformemente alle prescrizioni della presente Convenzione.
(*****) Art. 3 Convenzione Berlino 10/02/1937
Il cadavere sarà collocato in una cassa metallica il cui fondo sarà stato ricoperto d’uno strato di circa 5 centimetri di una materia assorbente (torba, segatura di legno, carbone di legna polverizzato, ecc.) alla quale sarà aggiunta una sostanza antisettica. Se la morte è dovuta a malattia contagiosa, il cadavere stesso sarà avvolto in un lenzuolo imbevuto d’una soluzione antisettica. 
La cassa metallica sarà in seguito ermeticamente chiusa (saldata) e messa, a sua volta, in un feretro di legno nel quale dovrà rimanere immobile.
Questo avrà uno spessore di almeno 3 centimetri, le sue commessure saranno ben impermeabili e la sua chiusura dovrà essere assicurata da viti distanti al massimo 20 centimetri l’una dall’altra; essa sarà rafforzata per mezzo di lamine metalliche.
(†) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;130~art3!vig=
(‡) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-10;285
($) https://rm.coe.int/16800761cd
 
Daniele Fogli

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