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Il trasporto di ceneri oltreconfine

In questo articolo viene affrontato il tema del trasporto internazionale di ceneri chiarendo alcuni punti fondamentali.

La perdita di un proprio caro non è mai semplice da superare, motivo per cui può essere di conforto poter disporre dei resti della persona defunta. E cosa succede se il decesso avviene lontano dal luogo di residenza o magari in un'altra nazione? Si dovrà necessariamente provvedere al trasporto della salma o dei suoi resti nel Paese scelto quale sede per il suo “riposo eterno”.

Poiché negli ultimi anni è aumentato il numero di persone che prediligono la cremazione rispetto alla sepoltura, può essere interessante affrontare il tema del trasporto delle ceneri del defunto per viaggi oltreconfine. Il trasporto di ceneri rientra pur sempre nella fattispecie del “trasporto funebre”, al pari di quello di salme, cadaveri, ossa o esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo.

Segnatamente, il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è normato, oltre che dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285), da accordi internazionali bilaterali o multilaterali. In particolare, l’Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, con la quale è stato approvato il “passaporto mortuario” per il trasporto di salme negli Stati firmatari.

Tuttavia, tale Convenzione non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali; invero, la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 al paragrafo. 8.1 così recita: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti”. Ciò in quanto il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non richiede alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi e così via), essendo le ceneri sostanze inorganiche ed asettiche che non rilasciano liquami o esalazioni. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dal caso, piuttosto remoto, di ceneri contenenti nuclidi radioattivi, nel cui caso l’ASL è tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.

Da quanto sopra consegue che, ogni qualvolta debba essere autorizzato un trasporto internazionale di ceneri fra Stati aderenti alla Convenzione di Berlino – Italia, Germania, Belgio, Cile, Egitto, Portogallo,  Francia, Svizzera, Cecoslovacchia (ora Repubblica Ceca e Slovacchia), Turchia,  Austria, Zaire (adesso Repubblica Democratica del Congo) Messico e Romania - non sarà necessario dotarsi del passaporto mortuario, ma occorrerà soltanto un’autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in lingua italiana e in lingua francese, in quanto, quest’ultima è tradizionalmente molto più usata nelle relazioni diplomatiche.

L’autorizzazione deve semplicemente contenere:
  • le generalità del defunto,
  • la data di morte,
  • la data di cremazione, esumazione o estumulazione,
  • la destinazione.
Pertanto il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione fra Stati aderenti alla Convenzione di Berlino è sostanzialmente libero.

Invece, il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla Convenzione richiede sempre le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del d.p.r. 285/90, tra le quali spicca il Nulla Osta consolare dello Stato nel quale le ceneri o i resti saranno introdotti (art. 29 comma 1 lettera a).

Quanto alle modalità del trasporto, le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome ed il cognome del defunto, così da poter essere inequivocabilmente identificabile. L’urna andrà debitamente sigillata, per preservarla da profanazione o accidentale sversamento. Il trasporto potrà, così, essere effettuato non obbligatoriamente da un’impresa funebre, ma anche dal normale cittadino con gli ordinari mezzi di trasporto (in auto, in treno, in aereo come bagaglio a mano…).

La cremazione, per i motivi citati, rende dunque più semplice il trasporto oltreconfine, agevolando tutte quelle operazioni e quelle prassi che sono necessariamente da applicare nel caso del trasporto di salme.
 
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero


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