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Trasferimento della salma all’estero

Cosa fare quando un familiare muore in Italia e la salma deve essere estradata?

Continua il nostro “viaggio” attraverso la legislatura in merito al trasferimento delle salme in caso di decesso fuori dal Paese di origine e residenza del defunto. Dopo una prima puntata in cui spiegavamo cosa fare in caso di decesso all’estero e come avviene il rientro della salma in Italia, ci concentriamo adesso sull’eventualità opposta, ovvero sulla legislatura che riguarda l’estradizione di un soggetto residente all’estero che deve essere rimpatriato dall’Italia.

Il trasferimento della salma, delle ceneri e dei resti mortali all’estero dall’Italia è una procedura che è costituita da alcune fasi. È necessario presentare una documentazione dettagliata nel rispetto delle normative italiane, ma avendo riguardo anche per il Paese di arrivo. Le norme sono numerose ed è semplice poter incappare in un errore.

Purtroppo, quando un nostro caro viene a mancare improvvisamente, non si ha chiaramente il tempo di informarsi di tutte le norme da rispettare, ed è preferibile che tali incombenze siano effettuate in tempi relativamente brevi. Per tale ragione, è sempre altamente consigliato rivolgersi a degli esperti, che nel minor tempo possibile, e nel rispetto di tutte le normative vigenti, si occupino di ciò. Molte Imprese Funebri hanno affrontato tale questione più e più volte e, coadiuvate altresì da eventuali professionisti esperti nel settore, sono in grado di procedere agli incartamenti tempestivamente. Ecco un breve riepilogo dei passaggi salienti.

Documenti necessari al trasferimento

Quando la salma, le ceneri o i resti mortali devono essere trasferiti all’estero, si necessita del "Passaporto Mortuario" che viene rilasciato dalla Prefettura.
La richiesta, alla quale sarà necessaria apporre due marche da bollo (una da mettere sulla domanda e una sul “Passaporto Mortuario”), può essere presentata dalla famiglia del defunto o, come precedentemente indicato, anche dalla impresa di onoranze funebri incaricata.

I documenti si differenziano a seconda che il trasferimento sia della salma, delle ceneri o dei resti mortali:

I. Documenti rilevanti per il trasporto della salma

a) dichiarazione sostitutiva del certificato di morte rilasciato dal Comune;
b) certificato medico attestante le cause del decesso e che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva;
c) verbale della A.S.L. che attesta l'incassatura della salma;
d) certificato della A.S.L. attestante che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo;
e) nulla-osta dell'Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata, Consolato) del Paese ove è destinata la salma ad eccezione di quelli previsti dalla Convenzione di Berlino;
f) nulla-osta della Procura della Repubblica in ipotesi di decesso per cause non naturali (morte violenta o incidente stradale);
g) permesso di seppellimento rilasciato dal Comune dove è avvenuto il decesso;
h) certificato della A.S.L. che autorizza il trasporto della salma.

II. Documenti rilevanti per il trasporto delle ceneri

Viceversa, per ottenere il trasporto delle ceneri all’estero la documentazione a corredo del "Passaporto Mortuario" è limitata:
• ai punti alle lettere a-e del punto I)
• al verbale di avvenuta cremazione

III. Documenti rilevanti per il trasporto dei resti mortali

Infine, occorre viceversa segnalare che per il trasporto all’estero dei soli resti mortali è necessario corredare la domanda dai documenti di cui alle lettere a-c-e del punto I).
Come è agevole notare il nulla-osta dell’Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata o Consolato) del Paese ove è destinata la salma, è necessario solo per i Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino concernente il trasporto dei cadaveri. Per quelli aderenti (es. Austria Belgio, Egitto, Francia, Messico, Portogallo, Romania, Svizzera Turchia, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia, Congo) il nulla-osta non serve.
La Convenzione, infatti, è stata adottata con il desiderio di evitare proprio gli inconvenienti causati dalle differenze esistenti fra i diversi regolamenti relativi al trasporto dei cadaveri e semplificare la procedura e gli incartamenti.

Principali riferimenti normativi

Per chi volesse approfondire l’argomento e per coadiuvare ulteriormente il lettore ecco i principali riferimenti normativi:
R.D. 27/7/1934 n. 1265: Testo Unico Leggi sanitarie;
R.D.1/7/1937 n.1379: Convenzione di Berlino
R.D. 16/6/1938 n.1055 Convenzione del 28.4.1938 con Città del Vaticano;
DPR 10.9/1990 n. 285 – Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (artt. 30 e 32 del DPR 285/90 e, in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche artt. 18 e 25 dello stesso DPR);
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
DPR 3.11.2000 n. 396 – Nuovo Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile (Artt. 73 e segg);
Leggi e regolamenti regionali;
Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria;
Ord. sindacali adottate ai sensi degli artt. 22 ed 82, comma 4 DPR n. 285/1990;
Ord. sindacali contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.
 
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero

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