- n. 5 - Settembre/Ottobre 2017
- Legale, fiscale
Successione o donazione?
Le principali novità normative in tema di dichiarazione successoria e il dibattito se la donazione può essere uno strumento conveniente rispetto alla classica successione.
Alla morte di una persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni si estinguono, mentre altre si trasmettono ai suoi successori: l’insieme dei rapporti giuridici (proprietà dei beni, diritti reali, crediti e debiti) che si trasmettono con il decesso, prendono il nome di eredità.
Successione
Come sappiamo la successione si apre con morte perché è proprio in questo momento che si stabilisce chi ha diritto di succedere. Nell’ordinamento italiano esistono due forme di successione:
- Successione testamentaria: quando la persona deceduta aveva fatto testamento. In questo caso l’eredità si devolve alla persona indicata nel testamento con i dovuti limiti normativi previsti dal codice civile.
- Successione legittima: quando la stessa non aveva fatto testamento. In questo caso l’eredità si devolve ai suoi parenti indicati dalla legge, in base all’ art. 565 e successivi.
Passando agli aspetti fiscali, con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, sono cambiati gli obblighi di dichiarazione di successione, a partire dal fatto che
non è più previsto l’obbligo di presentare la qui citata quando il patrimonio del defunto non supera i 100.000 euro e se nel patrimonio non sono compresi beni immobili e diritti immobiliari. Tale novità ha ovviamente agevolato tutte le eredità che riguardano patrimoni non particolarmente consistenti.
Presentando la dichiarazione di successione
è l’Agenzia delle Entrate a calcolare l’ammontare della tassa di successione ed è sempre la stessa Agenzia a
valutare le franchigie da applicare agli eredi. Vediamo quali sono:
- Coniuge e figli, possono usufruire di una franchigia di 1.000.000 di euro, ciò significa che fino a un milione di euro non pagano la tassa di successione, se l’eredità invece supera tale soglia si dovrà pagare una tassa relativa all’importo in eccesso con aliquota fissata al 4%.
- Per i fratelli e sorelle, la franchigia è 100.000 euro, se nel caso l’eredità superi tale soglia, si dovrà pagare una tassa sull’importo in eccesso pari al 6%.
- Per i parenti fino al 4° grado (zii, nipoti, cugini, suoceri e cognati) l’aliquota è al 6% senza franchigia.
- per gli eredi disabili la franchigia è di 1.500.000 di euro.
- Ad altri soggetti si applica l’aliquota del’8%.
Tale imposta di successione si calcola sul valore totale dell’eredità del defunto, per cui sia i beni mobili e immobili e diritti immobiliari,
ed in base al grado di parentela.
Per quanto riguarda i beni immobili, vanno pagate le imposte catastali e ipotecarie come una normale compravendita e tali imposte vanno pagate prima di inoltrare la dichiarazione di successione e precisamente:
- Il valore catastale viene calcolato moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5%.
- Per i terreni edificabili si moltiplica per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.
- L’imposta ipotecaria per tutti gli eredi è del 2%.
Donazione
Spesso ci si chiede se sia più vantaggioso rinviare la devoluzione del patrimonio alla propria morte, con le modalità che abbiamo appena visto, o se invece sia preferibile pianificare la propria successione già in vita, donando parte dei propri beni a favore dei congiunti. Dal punto di vista fiscale il legislatore ha riservato la medesima applicazione impositiva alle due fattispecie, pertanto sotto un profilo sostanziale, non ci sono differenze.
Se, da un lato, aliquote e franchigie sono le stesse, dall’altro
un’analisi ragionata deve considerare i presupposti temporali per l’applicazione fiscale che potrebbero essere differenti:
- Se, ad esempio, Tizio dona a Caio oggi, si applicheranno le imposte in vigore al momento della donazione.
- Se Tizio morirà tra 10 anni lasciando l’eredità a Caio, si applicheranno le imposte in vigore in quel momento.
Ma chi ci garantisce che le imposte resteranno sempre uguali?
Uno sguardo alle esperienze europee a noi più vicine fa riflettere su come
in Italia la tassazione sulle successioni sia la migliore in assoluto, rispetto a Germania, Regno Unito e Francia. Alla luce del processo di armonizzazione europea,
appare dunque legittimo aspettarsi una revisione in futuro dell’attuale sistema di tassazione che, in caso di aumento delle aliquote o di diminuzione delle franchigie, porterebbe di sicuro a ritenere più conveniente una pianificazione immediata, tramite donazione dei propri beni a favore dei prossimi congiunti.
Altro aspetto da sottolineare è
la base di calcolo della componente immobiliare, che è fondata su un sistema di rendite catastali in molti casi bassissime; proprio per questo si è vociferato a più riprese di una
possibile riforma sul catasto che andrebbe ad aggiornare tali valori rendendoli più vicino possibile al loro reale valore immobiliare.
Un altro vantaggio della donazione risiede nel fatto che
il donante si disfa del bene e, in questo modo, il carico fiscale sullo stesso è rimesso al donatario, cosi come al donatario è rimesso il pagamento delle imposte di donazione.
Tuttavia
se esaminiamo la prospettiva del donatario, potrebbero emergere dei limiti alla donazione rispetto alla successione: infatti risulterebbe più difficile rivendere un immobile di provenienza donativa, poiché si potrebbero astrattamente configurare dei problemi legati alla tutela di eventuali eredi legittimati lesi o pretermessi, cosi come eventuali terzi aventi causa del donatario. Per non parlare poi della conseguente difficoltà di ottenere un’ipoteca immobiliare sull’immobile donato, alla luce delle problematiche astrattamente possibili appena trattate.
In definitiva,
il discrimine di convenienza tra donazione e successione pare dettato più che altro - a seconda delle prospettive - da quanto si è disposti ad attendere prima di entrare nella disponibilità dei beni piuttosto che disfarsi della disponibilità degli stessi. Tutte considerazioni che non possono comunque prescindere dalle future scelte di politica fiscale da parte del legislatore, apparentemente propenso per le ragioni anzidette, ad incrementare la base impositiva.
Avv. Carlo Augusto Angelini