- n. 11 - Novembre 2012
- Legale, fiscale
Trasporti e Onoranze Funebri
Un servizio pubblico a rilevanza economica
Esporremo alcune considerazioni tese ad un corretto inquadramento della veste giuridica assunta dall’imprenditore funebre nell’espletamento del servizio.
Come emerge spesso nel corso dei numerosi confronti con le Pubbliche Amministrazioni, i funzionari delegati dai diversi enti sono scarsamente informati sulla complessa normativa formatasi in ambito funerario e, in particolare, su quella relativa al trasporto e alle onoranze funebri. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la giurisprudenza amministrativa sono intervenute più volte per dirimere le discussioni circa la natura dei servizi di trasporto funebre, di quelli cimiteriali (sistemi di sepoltura e illuminazione votiva) e, infine, delle onoranze funebri. Sono attività che, ancorché pacificamente non classificate come servizi pubblici, sono state oggetto di particolare studio soprattutto in considerazione dell’incompatibilità fra la loro organizzazione e la gestione dei servizi necroscopici.
È fatto noto che il trasporto funebre, che già il Regio Decreto n. 2578 del 1925 classificava fra i servizi pubblici comunali, è stato indicato quale servizio pubblico anche dal D.P.R. n. 285 del 1990 che, difatti, all’articolo 16, ne individuava due tipologie: un servizio così detto “istituzionale” e considerato gratuito nel senso che il relativo onere era posto a carico del bilancio comunale, ed uno “oneroso”, i cui costi gravavano sul soggetto che via via ne faceva richiesta ed erano giustificati dalla fornitura di trattamenti speciali. L’espletamento del servizio del secondo tipo (quello a pagamento) poteva configurare a sua volta ipotesi diverse: la gestione poteva essere demandata al libero mercato senza intrusioni pubbliche, oppure il Comune poteva decidere di gestire il servizio in regime concorrenziale ovvero, cosa assai grave per il mercato e gli operatori, in regime monopolistico, attribuendo il diritto di privativa a se stesso oppure ad un soggetto terzo. Nel caso di gestione in regime di privativa, quindi, il servizio poteva essere erogato dal Comune o da imprese private, ma in entrambe le ipotesi le tariffe erano stabilite dall’autorità comunale al fine di calmierare i prezzi.
Ciò fino a che l’articolo 1, comma 7 bis, della legge n. 26 del 2001 (di conversione del d.l. n. 392 del 2000, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali) ha implicitamente abrogato l’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 285 del 1990, rovesciandone le previsioni e stabilendo che il servizio sia normalmente a titolo oneroso, anche quando sussistono le condizioni di gratuità della sepoltura. Il Comune è quindi obbligato ad intervenire solo per finalità di ordine pubblico e/o per ragioni sociali. Il radicale mutamento introdotto dalla norma sopra richiamata ha portato diversi interventi degli interpreti e della giurisprudenza in relazione alla possibilità da parte del Comune di esercitare il servizio in questione in regime di monopolio. Su tale aspetto la migliore Dottrina e la Giurisprudenza (T.A.R. Puglia, 20 marzo 2000, n. 1056; T.A.R. Piemonte, 8 febbraio 2001, n. 253, e 27 luglio 2001, n. 1599; T.A.R. Campania, 26 giugno 2003, n. 7807, e 9 luglio 2003, n. 10768; Consiglio di Stato, 9 dicembre 2004, n. 7899; Cassazione, 6 giugno 2005, n. 11726), hanno sancito che la possibilità per i Comuni di stabilire l’acquisizione del servizio in privativa fosse venuta meno già nel 1990. A conclusioni similari è pervenuta altresì l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sostenendo che la gestione in privativa del servizio di trasporto funebre da parte dei Comuni distorcesse la concorrenza in violazione delle norme di cui alla Legge 287/1990 (AS147/1998).
Concludendo,
il trasporto funebre concretizza servizio pubblico locale a rilevanza economica, producendo utili a favore dei soggetti che lo esercitano. Infatti, pur cessato il regime di monopolio in cui lo stesso era gestito dai Comuni ed essendosi quindi prodotta la liberalizzazione dell’attività, il suo carattere pubblico non può essere negato. Di tanto si spera che le Amministrazioni vogliano prendere buona nota.
Avv. Alberto Fachinetti