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Il rimpatrio salme dall'estero

Quali sono le procedure da adottare per riportare in Italia un connazionale deceduto in un Paese straniero? Vediamo insieme.

 


Non è la prima volta che ci capita di approfondire tematiche riguardanti il trasporto. Già nel numero 1/2020  di Oltre Magazine abbiamo affrontato le caratteristiche del trasporto di ceneri; oggi vogliamo parlare del rimpatrio delle salme nel territorio nazionale.

Come è facile immaginare, tale argomento tocca vari aspetti, primo fra tutti la necessità di rapportarsi non solo e non tanto con il nostro ordinamento di appartenenza, ma di dover inevitabilmente affrontare anche quello dello Stato da cui la salma deve essere rimpatriata.

Per agevolare i trasporti stessi alcune nazioni – e più avanti vedremo quali – hanno stipulato un accordo internazionale. Il rimpatrio della salma è dunque normato a livello internazionale, dettagliatamente dalla Convenzione di Berlino e, in Italia, altresì dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285, art. 27 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 239 del 12.10.1990). Onde evitare le note difficoltà connesse alle diverse normative adottate dai diversi Stati, i Governi aderenti si impegnano a consentire l’entrata od il passaggio in transito, sui rispettivi territori, dei corpi di persone decedute sul territorio di uno degli altri Paesi contraenti, nel rispetto delle disposizioni ivi contenute.

L’accordo stabilisce specifiche prescrizioni uniformi per il confezionamento del feretro, la cui osservanza è presupposto indispensabile per il rilascio del cosiddetto “passaporto mortuario”, ossia del titolo di viaggio che comprova la regolarità degli adempimenti necessari per rendere la salma idonea al trasporto (le cui specifiche si possono ritrovare nell’allegato a) della Circolare n. 7 del 4.4.1979 del Ministero degli Affari Esteri).

Volendo dunque schematizzare, si possono distinguere due tipologie di trasporto: l’una che riguarda i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, l’altra riguardante quei Paesi che a tale Convenzione non hanno preso parte.

In primo luogo chi sono, dunque, i Paesi che hanno siglato la Convenzione? Italia, Germania, Belgio, Cile, Egitto, Portogallo, Francia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania. Turchia, Austria, Repubblica Democratica del Congo e Messico.

Vediamo ora le differenze. Nella prima ipotesi, ovvero quando il trasporto segue le normative della suddetta Convenzione, è prevista una semplificazione dei documenti da reperire che sono:
  • Certificato di morte autenticato tramite Apostille (autenticazione) e traduzione in italiano.
  • Certificato dell'autorità sanitaria locale che attesti che siano state osservate tutte le norme igieniche di sicurezza;
  • Certificato che attesti che il decesso sia avvenuto in zona non soggetta alla presenza di malattie infettive o di natura endemica.

I suddetti documenti dovranno poi essere presentati al Comune di destinazione ex D.P.R. N. 285/1990.

Per poter capire come muoversi in queste situazioni e a chi rivolgersi per ottenere siffatti documenti, si ricorda che i Consolati italiani forniscono assistenza e informazioni ai familiari coinvolti e/o alle imprese funebri debitamente delegate.

Nella seconda ipotesi, ossia nel caso di Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, sono necessari, viceversa, altri documenti:
  • In primis il Certificato dell'autorità sanitaria locale che attesti che siano state osservate le norme igieniche di sicurezza;
  • Secondariamente altri documenti che, di volta in volta e di caso in caso, il ministero della sanità può richiedere prima del rimpatrio.
Tali documenti dovranno poi essere presentati al consolato italiano mediante la compilazione di una istanza ad hoc. Naturalmente, anche in questo caso i consolati italiani sono a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria.

Inutile affermare che le singole procedure, in uno con la richiesta di Apostille, sono sottoposti al pagamento di bolli. Anche al fine di coadiuvare le famiglie, il legislatore ha previsto la possibilità di domandare un rimborso per il rimpatrio di salme dall’estero. Più in particolare, le singole Regioni, che hanno competenza di legiferare in materia, hanno disciplinato l’accesso a tali contributi, il più delle volte demandando poi al singolo Comune la concessione dello stesso.

Sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è facilmente reperibile il riepilogo delle leggi regionali in materia anche cliccando qui.
 
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero


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