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criteri di valutazione e relative problematiche

Le rimanenze di magazzino

LA NORMATIVA CIVILISTICA

Il legislatore prevede che "le rimanenze che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione …, ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore; …", preoccupandosi poi che venga indicato in nota integrativa il differenziale tra il valore individuato valutando con uno dei metodi consentiti ed il valore del costo corrente, al fine di monitorare i maggiori valori intrinsechi delle rimanenze.

Restringendo il nostro campo di analisi in particolar modo ai beni fungibili e non, è dunque lasciata al contribuente la possibilità di scelta nell'adozione di un criterio di valutazione dei flussi di magazzino, fra le differenti opzioni del costo specifico, costo medio ponderato, fifo o lifo.

Riassumiamo di seguito brevemente i meccanismi che caratterizzano i singoli criteri valutativi citati:

-criterio del costo specifico, che consiste nell'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le stesse;

-criterio del costo medio ponderato, che consiste nel considerare le unità di un bene acquistato o prodotto a date diverse ed a diversi costi come facenti parte di un insieme, comportando così un livellamento dei movimenti dei prezzi;

-criterio del lifo (continuo), che prevede che le ultime quantità di beni acquistate o prodotte siano le prime ad essere introdotte nel processo produttivo o vendute a terzi;

-criterio del lifo a scatti, di fatto una variante del lifo continuo, introdotta dalla normativa fiscale;

-criterio del fifo, che prevede che le prime quantità di beni acquistate o prodotte siano le prime ad essere introdotte nel processo produttivo o vendute a terzi.

 

COINCIDENZA DELLA NORMATIVA CIVILISTICA CON QUELLA FISCALE

La normativa civilistica e quella fiscale in tema di valutazione di magazzino sono sostanzialmente allineate. L'unica reale differenza che permane tra le due normative è ravvisabile nella definizione del valore di mercato:

-la normativa civilistica, infatti, parla di valore desumibile dall'andamento del mercato in senso ampio, senza indicarne con precisione gli elementi cui fare riferimento per l'individuazione dello stesso;

-la normativa fiscale, invece, identifica come riferimento il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio, circoscrivendo così l'ambito di analisi per l'individuazione del valore stesso.

LO IAS N. 2

Il principio contabile internazionale IAS n. 2 riconosce pienamente l'obbligo di valutazione delle rimanenze al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo. L'unica sostanziale novità che introduce rispetto ai principi contabili nazionali è ravvisabile nell'indicazione del metodo fifo e del metodo del costo medio ponderato come metodi unanimemente accettati per valutare la maggior parte delle rimanenze, a differenza dei principi contabili nazionali che proponevano alternativamente le metodologie del costo specifico, del fifo, del lifo e del costo medio ponderato. Considerando che di fatto il metodo più applicato da un punto di vista operativo attualmente è il lifo, per motivazioni legate principalmente all'andamento dell'inflazione, è quindi possibile parlare di vera e propria inversione dei principi valutativi delle rimanenze, molte società si troveranno dunque nei prossimi anni a dover cambiare il proprio criterio di valutazione delle rimanenze, a comunicarlo all'agenzia delle entrate ed a rilevare in contabilità materia imponibile emergente (le cosiddette riserve lifo) che incrementerà il carico fiscale della società nell'esercizio di adeguamento.

 

LE SVALUTAZIONI E IL RIPRISTINO DI VALORE

Da un punto di vista civilistico il contribuente è tenuto inoltre a procedere alla svalutazione dei beni ogniqualvolta gli stessi, esaminati singolarmente o per raggruppamenti, siano iscritti ad un valore superiore al minore tra il costo ed il valore desumibile dall'andamento del mercato, ed al ripristino di valore nel caso in cui il valore svalutato non risulti più adeguato per valutare il magazzino.

 

LE DIFFERENZE INVENTARIALI

All'atto della redazione dell'inventario fisico delle giacenze di magazzino è frequente che emergano differenze rispetto alle risultanze delle scritture contabili.

Per eliminare detti disallineamenti, originati da cali, sfridi o scarti di lavorazione, ovvero da meri errori di registrazione, è sufficiente annotare i predetti nelle scritture ausiliarie di magazzino, che al fine della deducibilità degli stessi, non dovranno essere superiori al 2/3%. In caso invece di perdita di beni per motivi non dipendenti dalla volontà del contribuente, quali furti e ammanchi, l'eliminazione in contabilità delle quantità non più esistenti nell'inventario fisico dovrà essere giustificata da apposita documentazione rilasciata da enti autorizzati. In tutti i casi diversi da quelli esposti nei paragrafi precedenti, ogniqualvolta l'ammontare delle rimanenze indicate in contabilità e nel bilancio sia inferiore rispetto a quello riscontrato da una verifica delle giacenze effettive, l'amministrazione finanziaria potrà presumere che l'ammontare differenziale di beni sia stato ceduto a terzi, e pertanto potrà pretendere il pagamento delle maggiori imposte dirette e iva ad esso relative, oltre alle sanzioni.

 
Alessandra Pederzoli

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