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AVEVAMO RAGIONE

Un servizio è tale nella misura in cui il beneficio prodotto per il cliente dipende da un'attività professionale piuttosto che da un bene materiale

Va bene, avevamo ragione (anche se non è mai elegante auto citarsi o elogiarsi). Già da anni ci ostiniamo a considerare le onoranze funebri un servizio (… esequiale) alla persona e non un mero trasporto di “cose”, a meno di non voler intendere il funerale come un orrendo trasferimento di un cadavere verso lo “smaltimento” in cimitero; e le ultime evoluzioni della normativa di riferimento ci stanno rendendo giustizia, dopo tante polemiche ed illazioni pretestuose.

L’azione di una Impresa di Onoranze Funebri è, soprattutto, attività di servizio
: essa si traduce nella produzione di un bene immateriale che si realizza e si consuma nello stesso momento in cui è prestato. Il ciclo lavorativo si configura, in effetti, come un servizio complesso di prestazioni e di forniture che, concretamente, si risolvono:
  • nello svolgimento del mandato tipico dell’agenzia d’affari di cui all’articolo 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773/1931 (trattasi prevalentemente di attività amministrativa di tipo certificativo relativo all’evento morte e di tipo autorizzatorio per i permessi di seppellimento ex Articolo 74 DPR n. 396/2000);
  • nella somministrazione di un cofano mortuario, dei suoi accessori e di eventuali arredi, con annessa vestizione della salma.
  • nel trasporto, “impropriamente detto”.
L’impresa esercita anche funzioni pubbliche quali l’attestazione dell’identità del cadavere ed il controllo, sotto propria responsabilità, sul corretto confezionamento del feretro come avviene già in alcune zone d’Italia.
Secondo una autorevole dottrina, oggi anacronistica, la movimentazione ed il trasferimento del cadavere continuerebbero a definire il servizio nella sua completezza, perché in questi termini si compendierebbe tutta l’azione delle onoranze funebri: dalla raccolta della spoglia mortale (che può avvenire sulla pubblica via, in caso di incidente o di morte improvvisa, nei presidi ospedalieri o nel domicilio del de cuius) sino alla deposizione del cadavere nel feretro, con relativa chiusura della cassa, ed al successivo avvio alla destinazione finale.
Un’altra lettura, parimenti legittimata, del contratto che l’impresa stipula con la propria clientela vede l’attività funebre sdoppiarsi in due momenti distinti e separati:
  1. l’allestimento del funerale (dal disbrigo delle pratiche sino alla chiusura del cofano);
  2. il trasporto del feretro dal deposito di osservazione sino al luogo dove si terranno le esequie e poi, da lì, sino in cimitero, all’ara crematoria, all’estero o comunque alla sepoltura, da intendersi nel senso più ampio del termine.
Secondo questa visione, a cui aderisce l’Emilia Romagna con l’articolo 1, comma 3, lettera d), della Legge n. 19/2004, il servizio funebre non deve necessariamente comprendere anche il trasferimento del defunto che potrebbe essere affidato a terzi. L’attività disgiunta consiste proprio nell’erogazione, ad esempio, del solo servizio di trasporto funebre sganciato dalla vendita di articoli mortuari o dal disbrigo delle incombenze burocratiche.
Non può, allora, essere classificata come completa attività di onoranze funebri il semplice servizio di “trasporto” della salma e successivamente del cadavere. Questa condizione è ribadita, implicitamente, dalle autorizzazioni previste dalle due leggi regionali lombarda ed emiliano romagnola per i soggetti che operano in regime di attività disgiunta. L’Articolo 32, comma 1, del R. R. Lombardia n. 6/04, infatti, così recita:Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d’affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività”.
Un servizio, cioè il “fare tutto a tutti” secondo la celebre formula di San Paolo Apostolo, integra queste tre fattispecie: libertà, tempestività, sicurezza. Ecco le tre garanzie assolute che l’impresa assicura ai dolenti, così finalmente “padroni” di piangere il loro caro scomparso, senza altri affanni di ordine tecnico, procedurale o amministrativo.

Esistono altre considerazioni su cui ragionare.
Storicamente, in forza delle privative, le imprese funebri si sviluppano come agenzie di servizi (commercio, disbrigo pratiche, vestizione salma) e non come imprese di trasporti, perché i trasporti mortuari sono stati, sino ai primi anni del 2000, monopolio del comune e la concorrenza, in regime di privativa, avrebbe integrato la fattispecie di reato conosciuta come usurpazione di funzioni pubbliche. È giusto ribadire il concetto: per assurdo, se l’attività funebre constasse della sola raccolta della salma, sarebbero giuste le privative di polizia mortuaria poiché il trasporto necroscopico (il cosiddetto “recupero salma”) è, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 e del più recente D.LGS n. 216/2010, servizio pubblico istituzionale di esclusiva pertinenza comunale, da gestire nelle forme di cui all’Articolo 113 D.LGS n.267/2000.
L’impresa funebre eroga anche prestazioni massimamente importanti quali vestizione, tolettatura mortuaria, eventuale tamponatura della salma e messa in sicurezza ed igiene della camera ardente, nonché sigillatura del cofano su propria responsabilità. A tal proposito diverse Regioni impongono appositi percorsi formativi, cosicché le imprese possano avvalersi di personale altamente qualificato e ben addestrato, anche ai sensi del D.LGS n. 81/2008.
Un semplice autista, ancorché necroforo, deve essere sì in possesso della patente di guida, ma non è tenuto a conoscere e ad applicare la complessa normativa di polizia mortuaria; tuttavia secondo la Legge (paragrafo 5.4 Circolare Ministero Interni n. 24/1993), egli trasportando un feretro diviene incaricato di pubblico servizio ed esercente servizio di pubblica necessità. Come, per altro, ribadito dalla stessa Regione Lombardia, in risposta ad uno specifico quesito in data 25 gennaio 2008: […omissis] “La normativa vigente e i relativi modelli per la chiusura del feretro e per il trasporto della salma non prevedono una distinzione delle responsabilità tra l’addetto al trasporto e il vettore attribuendole esclusivamente al primo. Mentre la figura dell’addetto al trasporto è quella di persona fisica titolare o dipendente incaricata di pubblico servizio appartenente ad Impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire i trasporti dei feretri”. L’impresa, dunque, quale titolare ultima del servizio funebre (che è anche funzione di “polizia mortuaria”, ossia pubblica), è massimamente responsabilizzata nel seguire, per conto del cliente, tutte le fasi dell’evento post mortem.

Forze sindacali e Governo, il 22 gennaio 2009, hanno deciso che a tutti i lavoratori debba essere applicato il contratto di settore di appartenenza, per evitare il fenomeno dell’evasione contributiva. Se si rispettasse quest’accordo quale sarebbe il destino di tutte le Imprese funebri che applicano il contratto di pompe funebri sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali dei Trasporti? Di sicuro si aprirebbe una pericolosa vertenza presso l’Ispettorato del Lavoro.
Non può invece essere classificata come attività di onoranza funebre il semplice “trasporto” della salma. Siamo piuttosto in presenza di una attività di noleggio di soli mezzi (autofunebre) o di imprese appaltatrici di servizi (necrofori) o di contratti misti anch’essi classificabili come appalti di servizi (autofunebre e necrofori).
L’attività cosiddetta “funebre” è articolata su molteplici voci profondamente differenziate tra loro: comporre e vendere corone floreali o manifesti listati a lutto è certamente attività economica diversa dal fornire mano d’opera per il trasporto della bara o dallo svolgere presso gli uffici di stato civile dei comuni attività di intermediazione per conto della famiglia del defunto. È così del tutto evidente che molte imprese di onoranze funebri forniscono solamente alcuni di questi servizi e di queste prestazioni ricorrendo al libero mercato per la fornitura di quanto manca al completamento del servizio da organizzare. Si pensi, ad esempio, alle regioni che hanno introdotto la fattispecie del trasporto disgiunto.
La funzione principale dell’impresa di onoranze funebri diventa così il coordinamento di un servizio per il cui materiale espletamento concorrono diverse altre aziende: l’impresa funebre mette in relazione tra loro, quale punto di snodo tra la domanda e l’offerta, più soggetti economici.
 
Ufficio legale Asnaf & AS


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