- n. 2 - Marzo/Aprile 2021
- Legale, fiscale
Come pianificare il proprio patrimonio
Trust e mandato fiduciario: le tutele del patrimonio personale.
Essere in possesso di un considerevole patrimonio e non tutelare al meglio gli aspetti finanziari e successori potrebbe, talvolta, rivelarsi fatale.
Ecco perché a fronte di una situazione economica privilegiata è necessario affidarsi alla pianificazione del proprio patrimonio, riccorrendo, ad esempio, al
trust o ad un
mandato fiduciaio. Il trust e il mandato fiduciario invitano entrambi ad essere lungimiranti. E noi diciamo “quale migliore occasione?” Tuttavia, occorre analizzare le differenze che intercorrono tra l’uno e l’altro istituto.
Prima di tutto bisogna fare un passo indietro nel tempo. Due sono le grandi civilità giuridiche tradizionalmente esistenti: quella di origine romanistica, il cosiddetto
civil law e quella di origine britannica, il cosiddetto
common law. La principale differenza tra i due ordinamenti rileva nell’approccio al precedente. Il
common law è basato maggiormente sui precedenti giurisprudenziali più che sulla codificazione e in generale sulle leggi e altri atti normativi di organi politici, come accade, invece, nei sistemi di
civil law.
Tuttavia, le differenze tra le due civiltà giuridiche sono molteplici, anche a valle dei singoli istituti appartenenti ai due sistemi. Il trust, tra i molti, è uno dei più tipici istituti di
common law, connotato da analogie e altrettante differenze con l’alter ego tipico del
civil law, ossia il mandato fiduciario.
Il trust pianifica il futuro nel medio-lungo periodo e designa i beneficiari. Con il trust si crea quello che comunemente possiamo definire una “segregazione del patrimonio”, al fine di tutelarlo, garantendone una oculata pianificazione. Nel trust possono essere conferiti beni mobili, beni mobili registrati, quote societarie, immobili, opere d’arte e tutto ciò che può essere oggetto di proprietà privata.
Nel trust il disponente, separandosi di fatto dalla proprietà e dai beni ne
affida la gestione al trustee, il quale agisce come “guardiano” del patrimonio affidatogli.
Il patrimonio in tal modo resta blindato con carattestiche di autonomia e riservatezza, difficilmente intaccabile da soggetti terzi. Il rischio è quello di affidarsi ad un
trustee non dotato di competenza e professionalità. Infatti,
il trustee è titolare del potere generale di investimento e, se non si dota delle capacità necessarie, potrebbe rappresentare un rischio per il disponente.
Il mandato fiduciario ha un ruolo di gestione del presente e rappresenta una garanzia di riservatezza. Nel mandato fiduciario lo schema contrattuale è quello del mandato e anche in tal caso il patrimonio è inserito in un regime di riservatezza, in quanto la società fiduciaria agisce in nome proprio e per conto altrui, non spende dunque il nome del fiduciante nei confronti di soggetti terzi. Il mandato fiduciario è un istituto tipico del
civil law, che assolve ad esigenze simili a quelle del trust, ma in maniera difforme.
Il punto comune risiede nel trasferimento del bene o del diritto, ma al contrario del trust, il fiduciante resta il proprietario dei beni intestati e la società agisce come soggetto affidatario dei beni. Nel mandato fiduciario possono essere conferiti beni mobili, beni mobili registrati e quote societarie.
Così analizzate le principali differenze, ciò che conta è la necessità specifica del singolo soggetto, poiché siffatti istituti sono come abiti di alta sartoria: devono essere cuciti “su misura” per rendere al meglio.
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero