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Le nuove forme contrattuali

Archiviati i voucher per le prestazioni di lavoro occasionale, sono stati introdotti il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazioni occasionali, gestiti dall'INPS.

A seguito all’abrogazione del sistema voucher precedentemente utilizzato per retribuire i lavori occasionali, dal 10 luglio 2007 sono state introdotte due nuove forme contrattuali: il Libretto Famiglia (LF) e il Contratto di prestazione occasionale (CPO). Essi si differenziano in base alla categoria di utilizzatori che possono usufruirne, ossia i datori di lavoro che decidono di acquistare prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori, ovvero i prestatori. Ciascun strumento prevede, inoltre, modi e tempi diversi per comunicare la prestazione, ambiti distinti per i quali è applicabile questa forma lavorativa, ovvero diversi oggetti della prestazione, e differenti regimi per i compensi e le contribuzioni obbligatorie. La gestione informativa e finanziaria delle prestazioni di lavoro occasionale è stata affidata all’ente previdenziale. Sarà pertanto l’Inps a gestire i versamenti effettuati dai datori di lavoro e ad erogare i compensi ai lavoratori.
Passiamo ora ad analizzare più nel dettaglio questi nuovi strumenti, per capire come funzionano e come vi si può accedere.

Il Libretto Famiglia

Il Libretto Famiglia può essere utilizzato per acquisire prestazioni professionali in relazione a lavori domestici, incluse le attività di giardinaggio, pulizia o manutenzione, all’assistenza domiciliare per bambini, anziani, persone ammalate e disabili, e all’insegnamento privato supplementare.
È composto da titoli di pagamento del valore massimo di 10 euro, da usare per retribuire attività lavorative della durata massima di 1 ora. Il compenso effettivo del prestatore è pari a 8 Euro. Tale strumento è rivolto a persone fisiche, che non esercitano attività professionale o d’impresa. Gli utilizzatori non devono avere in corso, o avere avuto nei 6 mesi precedenti, rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con i prestatori.
Al termine della prestazione lavorativa, ed entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della stessa, il datore di lavoro deve dare comunicazione dei dati identificativi del lavoratore, del compenso concordato, del luogo, della durata, dell’ambito di svolgimento della prestazione e di eventuali altre informazioni necessarie. Una volta comunicate tutte le informazioni, il prestatore riceve tramite mail o sms la notifica relativa alla loro trasmissione. L’Inps provvede poi ad erogare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, il compenso previsto.

Il Contratto di prestazione Occasionale (CPO)

Con tale contratto il soggetto,  utilizzatore, può acquisire in modo semplice prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità. Il prestatore deve ricevere una retribuzione giornaliera non inferiore a 36 euro, ovvero al compenso previsto per 4 ore lavorative giornaliere. Può essere previsto che la paga oraria venga concordata liberamente dalle parti, ma non deve mai essere inferiore ai 9 euro l’ora, salvo che per il settore agricolo, per il quale sono previste condizioni particolari di applicazione della normativa. 
Veniamo al punto centrale, ossia chi può usufruire di questo strumento. Possono fare ricorso al CPO professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata e pubbliche amministrazioni.

Ci sono però delle restrizioni per questa tipologia contrattuale. Il CPO che non può essere utilizzato nei seguenti casi:
  • datori di lavoro che, nel   corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • imprese edili, operanti in settori affini all’edilizia, nel settore delle miniere, cave e torbiere, e che esercitano l’attività di escavazione o di  lavorazione di materiale lapideo;
  • esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per attivare tale contratto l’utilizzatore deve comunicare, attraverso il servizio online ed entro un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati identificativi del prestatore, la retribuzione concordata, luogo, durata, tipologia e settore dell’attività lavorativa, e qualunque altra informazione necessaria. Effettuata la comunicazione, il lavoratore riceverà, anche in questo caso tramite sms o mail, la relativa notifica e l’Inps provvederà ad erogare il compenso entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell’incarico professionale.

Non rimane ora che parlare di un aspetto fondamentale, ossia i limiti di natura economica legati a questi due nuovi strumenti.Sia il Libretto Famiglia che il Contratto di prestazione occasionale sono soggetti a dei limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione e ai compensi percepiti dai prestatori, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Tali limitazioni prevedono:
  • per ciascun lavoratore compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 Euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • compensi di importo non superiore a 2.500 Euro per le prestazioni complessivamente fornite da ogni lavoratore a favore del medesimo datore di lavoro.
Ricapitolando, un lavoratore non può percepire più di 2.500 euro all’anno per le prestazioni effettuate presso uno stesso datore di lavoro. Il datore di lavoro, dal canto suo, può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori purché i compensi per le attività lavorative non superino i 5.000 euro annuali e i 2.500 Euro per un singolo prestatore.
È prevista inoltre, per i lavoratori che forniscono le prestazioni occasionali, l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 Agosto 1995, e quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: tali oneri assicurativi sono interamente a carico degli utilizzatori.

Se i voucher sono stati bocciati in pieno, questi due nuovi strumenti non offrono vantaggi significativi né per i prestatori né tanto meno per gli utilizzatori, pertanto nel prossimo numero affronteremo il tema del “Contratto a chiamata”, il quale possiede caratteristiche del tutto simili a qualsiasi altro contratto di lavoro.
 
Avv. Carlo Augusto Angelini


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