Rotastyle

Sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande

Nuova disciplina fiscale per i professionisti
(prima parte)

Il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno apportato importanti novità alla disciplina fiscale delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Riepilogheremo in questa sede i punti fondamentali del trattamento fiscale riservato ai professionisti con riferimento alle imposte dirette ed indirette.

IMPOSTE INDIRETTE
Per i professionisti, la detraibilità dell'Iva sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande è esclusa nel caso in cui queste non siano inerenti all'attività svolta. Se, al contrario, si tratta di prestazioni e di somministrazioni inerenti, bisogna mettere in atto alcune distinzioni:
a) se la prestazione alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande viene usufruita da un professionista per incontrare un cliente (non potenziale) al fine di fornirgli una prestazione professionale (le così dette "colazioni di lavoro") ottimizzando il tempo a disposizione del professionista e del cliente, l'Iva è detraibile al 100%. Si consiglia di inserire nella fattura il nominativo del cliente al fine di evitare di ricadere nella fattispecie delle spese di rappresentanza.
Inerente è altrettanto una prestazione alberghiera o di somministrazione (un coperto, o come sopra) in occasione di una trasferta di lavoro o di un convegno (annotare sempre sul documento la trasferta, a supporto della detrazione Iva al fine di "scoraggiare" eventuali contestazioni); molto più dubbia risulta essere invece la detraibilità nel caso di pasti consumati vicino alla sede propria o di propri clienti; potrebbero essere considerate dall'Amministrazione come spese personali e quindi riprese;
b) se la prestazione è usufruita da un dipendente o da un collaboratore in trasferta, l'Iva è detraibile al 100%;
c) rimane invariato il trattamento Iva relativamente al servizio di mensa aziendale o al servizio sostitutivo di mensa aziendale (detraibili al 100%), mentre diventa detraibile al 100% l'Iva relativa ai buoni pasto (per i quali in precedenza non era detraibile).

Si riporta di seguito uno schema dei casi disciplinati dall'ordinamento.

tipologia

detraibilità iva

prestazioni e somministrazioni NON inerenti l'attività svolta

non detraibile

prestazioni e somministrazioni inerenti

spese nell'ambito di una prestazione professionale

100%

spese di rappresentanza

non detraibile*

dipendenti o collaboratori in trasferta

100%

servizio di mensa aziendale; buoni pasto ai dipendenti; servizi sostitutivi di mensa aziendale

100%

* verifica del limite di € 25,82


ADEMPIMENTI
- per poter detrarre l'Iva, qualora la detraibilità sia ammessa, occorre richiedere la fattura. Non è sufficiente lo scontrino fiscale (anche integrato con le generalità del cliente) così come non è sufficiente la ricevuta fiscale. Chi presta il servizio alberghiero o di somministrazione di alimenti e bevande è obbligato ad emettere la fattura se questa viene richiesta dal cliente. La richiesta della fattura deve avvenire nel momento in cui la prestazione è fornita, non successivamente;
- se la prestazione è usufruita da un soggetto diverso dal committente del servizio (ad esempio dal dipendente o collaboratore in trasferta o dal cliente del professionista), la fattura deve essere cointestata ad entrambi i soggetti;
- è possibile registrare le fatture cumulativamente se l'importo delle stesse non è superiore a 154,94 €;
- se la prestazione è usufruita da un dipendente o collaboratore in trasferta, occorre registrare la fattura intestata al professionista - ed inclusa nel piè di lista che il dipendente o il collaboratore all'uopo predisporranno - nel registro Iva acquisti (in precedenza era sufficiente registrare il costo documentato da scontrino o ricevuta in contabilità generale, senza transitare dai registri Iva). Se la fattura è intestata al dipendente o collaboratore, si procede a registrare il costo senza transitare dai registri e dunque non si potrà detrarre l'Iva. Si consiglia, pertanto, di fare intestare la fattura al professionista, indicando magari, sul retro della medesima, il nome del collaboratore o dipendente che hanno usufruito del servizio di somministrazione in questione.
Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dal 1 settembre 2008 (per "effettuate" si intende il momento di pagamento o, se precedente, il momento di emissione della fattura).


IMPOSTE DIRETTE
Occorre distinguere tra le seguenti tipologie di spese:
Spese di vitto e alloggio "generiche": occorre verificare prima di tutto l'inerenza del costo sostenuto all'attività professionale esercitata. Successivamente si procede ad abbattere il costo sostenuto al 75%, rendendo indeducibile il restante 25%. L'importo così abbattuto (al 75%) viene confrontato con il limite di deducibilità del 2% dei compensi annui del professionista;
Spese di rappresentanza: come nel caso precedente, si verifica in prima battuta l'inerenza del costo sostenuto all'attività professionale esercitata. Successivamente si procede ad abbattere il costo sostenuto al 75%, rendendo indeducibile il restante 25%. L'importo così abbattuto (al 75%) viene confrontato con il limite di deducibilità dell'1% dei compensi annui del professionista;
Spese in occasione della partecipazione a convegni: dopo aver verificato l'inerenza del costo, rimane deducibile il 50% del 75% del costo sostenuto;
Spese sostenute dal committente per conto del professionista: se le spese di vitto e alloggio sono sostenute dal committente per conto del professionista e a questi addebitate in fattura, sono interamente deducibili;
Spese per dipendenti e collaboratori in trasferta: le spese sostenute da dipendenti o collaboratori del professionista in occasione di trasferte di lavoro sono deducibili interamente se inerenti l'attività professionale. Se le spese sono relative a trasferte fuori dal Comune in cui viene svolta l'attività professionale, si applica il limite giornaliero di spesa di 180,76 Euro per le trasferte in Italia e di 258,23 Euro per quelle all'estero.
Si riporta di seguito uno schema dei casi disciplinati dall'ordinamento.

tipologia

deducibilità

prestazioni e somministrazioni NON inerenti l'attività svolta

non deducibile

prestazioni e somministrazioni inerenti

spese di vitto e alloggio "generiche"

75%

limite del 2% dei compensi

spese di rappresentanza

75%

limite dell'1% dei compensi

spese in occasione di partecipazione a convegni

75%

costo ulteriormente deducibile al 50%

spese sostenute dal committente per conto del professionista

100%

spese per dipendenti e collaboratori in trasferta

100%

limite giornaliero di 180,76 € o di 258,23 €

 
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