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Novità fiscali recentemente introdotte

Segnaliamo le principali novità, di natura fiscale, contenute nel D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con particolare riferimento alle nuove disposizioni relative all'utilizzo del denaro contante, degli assegni e dei libretti di deposito, all'abrogazione dell'obbligo di incasso dei compensi tramite strumenti tracciabili, all'abolizione dell'obbligo di tenuta del conto corrente per gli esercenti arti e professioni e dell'elenco clienti e fornitori.
Proponiamo inoltre un approfondimento in merito alle cessioni intracomunitarie rammentando i chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate relativamente alla documentazione probatoria di tali operazioni non imponibili ad Iva.

Il Decreto Legge ha modificato le limitazioni entrate in vigore lo scorso 30 aprile 2008. Il tetto di euro 5.000, precedentemente posto come limite massimo al trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, viene riportato ad euro 12.500.
Analizziamo le relative novità.
A partire dal 25 giugno 2008 si possono nuovamente emettere assegni bancari, postali e circolari trasferibili, se di importo unitario o inferiore ad euro 12.500, mentre per importi pari o superiori a tale cifra dovranno recare la clausola di non trasferibilità. Resta immutato il sistema di base del decreto antiriciclaggio, il quale prevede che il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera avvenga dietro richiesta scritta e dietro pagamento di una imposta di 1,5 euro per ogni assegno libero rilasciato; è stato tuttavia abrogato l'obbligo di indicare, per ciascuna girata apposta sugli assegni in forma libera, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Si precisa inoltre che la nuova soglia di euro 12.500 riguarda: l'obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari; la possibilità di rilasciare assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza la clausola di non trasferibilità: per importi inferiori a 12.500 euro il rilascio può essere richiesto dal cliente, per iscritto, senza esplicitare tale clausola.
Anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore il limite massimo è stato aumentato da euro 5.000 ad euro 12.500; permane, relativamente ai libretti già esistenti, l'obbligo da parte del portatore di estinzione o di riduzione del saldo ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Si ricorda inoltre che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Al momento restano immutati i limiti fissati per i trasferimenti di denaro contante effettuato tramite il circuito dei Money transfer: tali trasferimenti sono ammessi per importi pari o superiori a 2.000 euro o, se chi ordina il trasferimento ne prova la congruità con le proprie condizioni economiche, entro i 5.000 euro.

Sono state abrogate le disposizioni previste dal cosiddetto decreto "Visco-Bersani" nell'estate del 2006 in merito alla "tracciabilità" dei pagamenti ai professionisti. Come molti ricorderanno, si era stabilito in capo a questi ultimi l'obbligo di incassare, al superamento di determinati importi, i compensi esclusivamente tramite assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di "pagamento elettronico" attraverso canali bancari o postali. Il medesimo decreto aveva inoltre previsto l'obbligo di tenuta per i professionisti di un conto corrente bancario sul quale convogliare compensi e spese inerenti l'attività professionale svolta. A far data dal 25 giugno 2008 tali obblighi non esistono più.

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ha abolito l'obbligo di presentazione dell'elenco clienti e fornitori per tutti i soggetti precedentemente tenuti a tale adempimento; la stessa norma prevede inoltre la cancellazione delle sanzioni collegate e la non punibilità di eventuali violazioni commesse precedentemente a riguardo.


Per qualificare una determinata operazione come cessione intracomunitaria è necessario il rispetto di determinati requisiti. In particolare si richiede che:

- l'operazione intercorra tra due operatori economici residenti in Paesi Cee diversi;
- si tratti della cessione a titolo oneroso di un bene mobile materiale;
- essa comporti l'acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene medesimo;
- il bene ceduto sia spedito o trasportato in altro Stato comunitario.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla documentazione probatoria di tali cessioni, precisando che a tal fine occorre conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate:

- la fattura di vendita all'acquirente comunitario;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
- un documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
- la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

Per quanto concerne in particolare la prova dell'avvenuto trasferimento fisico del bene in altro Stato membro, il richiamo alla lettera di vettura CMR quale documento probatorio ai fini in esame è da ritenersi a carattere esemplificativo, potendosi ritenere che possa costituire idonea prova della movimentazione del bene oggetto della cessione intracomunitaria anche "ogni altra documentazione, commerciale o fiscale, dalla quale si rilevino gli estremi della spedizione e l'arrivo a destino della merce", così come precisato dall'Agenzia delle Dogane, relativamente ai documenti probatori delle cessioni all'esportazione. La stessa finalità della CMR potrebbe essere assolta, ad esempio, dal documento di trasporto (DDT), utilizzato nel caso in cui per la cessione intracomunitaria sia emessa fattura differita, all'uopo integrato con l'indicazione del luogo di consegna del bene, oppure dalla bolla di accompagnamento, nei casi in cui ne sia ancora prevista l'emissione.
Peraltro, dal momento che dall'esemplare del documento di trasporto in possesso del cedente (sia esso lettera di vettura CMR, bolla di accompagnamento, oppure DDT usato con tale finalità) non risulta l'effettiva consegna del bene nel territorio di un diverso Stato membro, potrebbe essere opportuno, per evitare contestazioni, richiedere al vettore una attestazione dell'avvenuta consegna, oppure, nell'ipotesi di trasporto franco fabbrica, nell'ambito del quale la responsabilità del trasporto in altro Stato comunitario ricade contrattualmente sul cessionario, richiedere a quest'ultimo copia del documento di trasporto da lui sottoscritto all'arrivo a destino dei beni. Ulteriori documenti utili ai fini in esame potrebbero essere le lettere di credito, i certificati di assicurazione, i certificati di controllo, la certificazione sanitaria, anch'essi espressamente richiamati dall'Amministrazione Finanziaria quale documentazione da cui si rilevano gli estremi della spedizione e l'arrivo a destino della merce. In buona sostanza, anche in materia di cessioni intracomunitarie dovrebbe essere valido il principio secondo cui la spedizione o il trasporto del bene in altro Stato può essere provata dal fornitore tramite l'esibizione di una serie di documenti - sia commerciali che fiscali - tra loro coerenti, che comprovino l'effettività dell'operazione.
 
Alessandra Pederzoli

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