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Novità della finanziaria 2007

Esporremo di seguito alcune fra le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007 che riteniamo di particolare interesse per i risvolti diretti che determineranno nell'operatività delle aziende.


COMPENSAZIONE CON F24: OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare una compensazione col modello F24 per un importo superiore ad € 10.000 devono comunicare telematicamente all'Agenzia Entrate l'importo e il tipo di credito oggetto di compensazione, entro il quinto giorno precedente la scadenza. La mancata risposta da parte dell'Agenzia Entrate, entro il terzo giorno successivo alla comunicazione, sarà intesa come "silenzio-assenso".
Con tale disposizione (Commi 30-32, articolo 1, Legge Finanziaria 2007), mirante al contrasto dell'indebita effettuazione di compensazioni, il contribuente potrà procedere alla compensazione dei crediti in F24 solamente in caso di mancata risposta da parte dell'Agenzia Entrate, ovvero in mancanza di espresso diniego da parte della stessa: certamente, tale adempimento determina un ulteriore peso amministrativo per le imprese.
Esso non è immediatamente operativo in quanto un apposito provvedimento emanato dal direttore dell'Agenzia Entrate definirà le modalità di attuazione dello stesso: sino a tale momento si ritiene quindi tale disposizione non applicabile.


ESENZIONI DALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PER LE INSEGNE 
La Legge Finanziaria (Comma 311, articolo 1, Legge Finanziaria 2007) esonera dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità le attività commerciali e di produzione di beni e servizi, per l'insegna che contraddistingue la sede di svolgimento dell'attività, se la superficie della stessa non eccede i 5 metri quadrati e fino a concorrenza di questa: quindi, per insegne di maggiori dimensioni, la suddetta esenzione opererà come franchigia.


NUOVE SCADENZE PER DICHIARAZIONI E VERSAMENTI
Dal 1 maggio 2007 entrano in vigore (Articolo 37, D.l. 223/2006) le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni e per i versamenti in materia di redditi, Iva, Irap ed Ici.
Per quanto riguarda i versamenti:
- i versamenti a saldo delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap si dovranno effettuare entro il 16 giugno, o dal 17 giugno al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
- il versamento dell'Ici dovrà avvenire entro il 16 giugno, per la prima o unica rata, ed entro il 16 dicembre, per il saldo annuale.
Relativamente alle dichiarazioni, invece:
- la dichiarazione annuale Iva si potrà presentare esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio;
- la dichiarazione dei redditi dei soggetti Irpef (persone fisiche e Società di persone), Unico 2007, dovrà essere presentata entro il 30 giugno, se per mezzo di poste o banche, o entro il 31 luglio, se in via telematica;
- per le società di capitali e per gli altri soggetti Ires il Modello Unico 2007 potrà essere presentato solo in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, il termine è quindi il 31 luglio);
- la presentazione del Modello 730 dovrà avvenire entro il 31 maggio.
In considerazione delle nuove scadenze stabilite per le dichiarazioni dei redditi, le informazioni di natura extra contabile necessarie ai fini della redazione degli Studi di Settore dovranno dunque pervenire in tempo utile per il loro inserimento nelle dichiarazioni dei redditi entro i nuovi termini sopra riportati.


AUTO AZIENDALI E FRINGE BENEFIT
È stata modificata (Comma 324, articolo 1, Legge Finanziaria 2007) la percentuale di determinazione del fringe benefit per i veicoli ad uso promiscuo assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
In particolare, si è avuto un incremento dal 30% al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza media annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tariffe Aci; tale importo rappresenta la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo dell'auto aziendale ed è tassato, ai fini Irpef, direttamente in busta paga.
A fine 2006 l'Agenzia delle Entrate ha diffuso (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006) la tabella Aci per il 2007, con i costi chilometrici da applicare; la nuova tabella riporta i valori per la maggior parte delle vetture in circolazione, fermo restando che, in caso di assenza nell'elenco del veicolo, si potrà fare riferimento a un modello similare (Circolare Agenzia Entrate n. 327/E/1997). Si rammenta che, dal 2006, i costi sostenuti per l'auto concessa in uso al dipendente non sono più deducibili integralmente per l'impresa, bensì nei limiti dell'importo che costituisce reddito in natura per il dipendente stesso.
Occorre considerare inoltre che, ai fini del calcolo del fringe benefit, il valore indicato dalla tabella Aci è forfetario: non rilevano quindi né l'effettiva percorrenza dell'auto (inferiore o superiore ai 7.500 chilometri), né l'importo dei costi sostenuti dall'azienda (inferiori o superiori a quelli indicati dalla legge).


LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI TELEFONIA MOBILE E FISSA
Importanti novità sono state introdotte in materia di deducibilità dei costi sostenuti relativamente all'acquisto dei telefoni aziendali. In particolare, la Finanziaria 2007 prevede:
- l'innalzamento dal 50% all'80% della percentuale di deducibilità del costo, ossia delle quote d'ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e di manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- l'applicazione della novità di cui al punto precedente sia alle imprese, sia ai professionisti, nonché alla telefonia sia mobile (cellulari), sia fissa;
- riconfermata, al 50%, la percentuale di detrazione dell'Iva prevista per la telefonia mobile, ed al 100% la percentuale prevista per la telefonia fissa.
Restano esclusi dalla novità gli autotrasportatori, per i quali continueranno a vigere la deduzione dei costi al 100% e la completa detraibilità dell'Iva.
Le novità, infine, sono applicabili dall'esercizio successivo a quello in vigore al 31/12/2006; gli acconti 2007 dovranno essere tuttavia calcolati considerando come imposte dell'anno 2006 quelle che si sarebbero determinate qualora la norma fosse già stata in vigore.
Occorrerà, invece, una preventiva approvazione da parte della Cee riguardo la novità Iva, ossia per l'applicazione del metodo del "reverse charge" (inversione contabile) che é stato esteso anche all'acquisto di cellulari, in merito alla quale non si è detto in questa sede in quanto si attende appunto l'autorizzazione della Cee. In sostanza, comunque, non appena la Cee avrà dato l'autorizzazione, l'acquirente con partita Iva che acquisterà un cellulare dovrà emettere autofattura, mentre il venditore emetterà il documento senza Iva.
 
Alessandra Pederzoli

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