- n. 11 - Novembre 2009
- Legale, fiscale
Per piccole e medie imprese in difficoltà
La moratoria per i debiti
In risposta all’articolo 5, comma 3-quater, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (la così detta “manovra d’estate”), il 3 agosto 2009 è stato siglato un accordo tra il Ministero dell’Economia, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le altre rappresentanze dell’Osservatorio permanente sui rapporti banca-impresa finalizzato ad aiutare le piccole e medie imprese in difficoltà a causa della crisi economica.
In particolare, l’accordo, denominato “Avviso comune”, si propone di:
• favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili;
• promuovere il processo di patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, per le quali le tensioni sono particolarmente acute anche a causa della minore solidità finanziaria.
L’accordo individua quattro agevolazioni, di natura straordinaria e limitate nel tempo (la moratoria vale per un solo anno):
• allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine, per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento a operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili, quali quelli SBF su ricevute o quelli su fatture Italia o estero. Non sono compresi, invece, i finanziamenti all’importazione o le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti;
• sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui (ipotecari e non, con durata superiore ai 18 mesi);
• sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare e di 6 mesi per i leasing mobiliari;
• concessione di finanziamenti per le imprese che intendono effettuare un processo di rafforzamento patrimoniale, per un importo pari a un multiplo dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci.
Destinatarie dell’accordo sono le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria (con meno di 250 dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, o con un fatturato inferiore a euro 50 milioni o con un attivo di bilancio non eccedente euro 43 milioni) che, a causa della crisi, presentano difficoltà finanziarie temporanee, ma con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale.
In particolare, sono ammissibili le imprese che:
• alla data del 30 settembre 2008, avevano esclusivamente posizioni classificate dagli istituti di credito in bonis, ossia non avevano posizioni classificate in sofferenza, incagliate o ristrutturate;
• al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamento dell’anticipazione su crediti, non hanno posizioni in sofferenza o ristrutturate o procedure esecutive in corso e le rate devono essere in scadenza o già scadute da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.
L’ABI, inoltre, ha precisato che la sospensione o l’allungamento del termine della scadenza è neutrale rispetto alle qualificazioni delle banche sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni.
Sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell’accordo (3 agosto 2009). Sono esclusi, invece, i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, sia nella forma di contributo in conto interessi, sia nella forma di contributo in conto capitale.
Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Il pagamento può essere sospeso per una rata, se annuale, o per un periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d’anno; la dilazione non riguarda gli interessi, che devono essere regolarmente pagati alle scadenze originariamente convenute.
La sospensione del pagamento delle rate determina lo slittamento in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari a quello di durata della sospensione stessa. Le rate sospese, per la sola quota capitale, verranno poi ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità. Analogo discorso vale anche per i piani di pagamento dei canoni di leasing, con il conseguente spostamento in avanti del termine per l’esercizio del diritto di riscatto.
Le operazioni di sospensione del pagamento e di allungamento dell’anticipazione su crediti non possono comportare:
• l’aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario;
• l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
• la richiesta di garanzie aggiuntive;
• l’applicazione di commissioni e di spese d’istruttoria, restando fermo, però, il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l’operazione e debitamente documentate.
Le imprese che soddisfano i requisiti prescritti possono presentare domanda alla propria banca entro il 30 giugno 2010. Devono fornire tutte le informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale e organizzativo che la banca richiede per espletare la necessaria istruttoria. La concessione del beneficio non è, infatti, automatica, ma presuppone l’esito favorevole di una istruttoria che la banca svolge, sul principio di sana e prudente gestione della propria attività. Sulla base di tale analisi, la banca sarà tenuta a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La richiesta dell’impresa si intende, però, automaticamente ammessa (salvo rifiuto esplicito) nel caso in cui la stessa, alla data di presentazione della domanda, sia ancora classificata in bonis e non presenti ritardati pagamenti.
L’adesione delle banche all’accordo è facoltativa ed è una facoltà che può essere esercitata senza limiti di tempo. Le banche che decidono di partecipare devono comunicare all’ABI la propria adesione all’accordo e rendere operative le proprie procedure entro 45 giorni dall’adesione. Le imprese possono presentare la richiesta alla banca interessata a partire dalla data in cui questa ha aderito all’iniziativa, anche se la banca non è ancora operativa. In questo caso:
• i requisiti prescritti per l’impresa richiedente devono essere verificati facendo riferimento alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa;
• il requisito che le rate siano in scadenza o scadute da non più di 180 giorni va verificato con riferimento alla data di presentazione della domanda;
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ai fini del computo dei termini entro cui la domanda riceverà esito, potrà tenersi conto anche del periodo in cui la banca aderente non è ancora operativa.
Alessandra Pederzoli