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Modifiche alla normativa IVA

La “legge Comunitaria 2008” (Legge 88/2009) ha dato il via al completo recepimento delle disposizioni in materia di IVA contenute nelle tre direttive comunitarie 2008/8, 2008/9 e 2008/117 (il cosiddetto “Pacchetto IVA 2008”). Il decreto legislativo con il quale anche il nostro Paese si allinea al disposto comunitario già a partire dall’1 gennaio 2010, dispone importanti novità in merito a tassazione IVA sui servizi internazionali, rimborsi IVA a soggetti passivi non residenti e modelli Intrastat.
 
La disciplina IVA dei servizi è stata profondamente modificata dal nuovo dettato normativo; l’articolo 7 del D.P.R. 633/1972 viene sostituito da sette nuovi articoli che introducono novità in tema di territorialità delle prestazioni di servizi, ampliamento del concetto di soggetto passivo, deroghe per particolari categorie di servizi. Inoltre, viene esteso anche alle prestazioni di servizi rese in ambito intracomunitario l’onere di presentazione dei modelli Intrastat.
Una delle più importanti innovazioni della disciplina IVA vigente riguarderà il criterio generale di territorialità per le prestazioni di servizi, cioè l’individuazione del luogo in cui deve essere applicata l’IVA. La normativa deve essere così distinta: attualmente, la regola base prevede l’applicazione dell’IVA nel Paese del prestatore; a decorrere dall’1 gennaio 2010, tale regola viene modificata dal meccanismo dell’inversione contabile; in particolare, al fine di individuare il luogo di applicazione dell’IVA, occorrerà distinguere:
• prestazioni di servizi rese a privati consumatori, dette anche Business to consumer (B2C), per le quali continuerà a valere la “vecchia” regola, ossia tassazione nel paese del prestatore;
• prestazioni di servizi rese a soggetti identificati ai fini IVA, dette anche Business to Business (B2B), per le quali la regola di territorialità sarà quella che impone l’individuazione del luogo nello stato ove è stabilito il destinatario dei servizi, ossia tassazione nel paese del committente.
In questo caso, l’assolvimento dell’IVA relativa ad operazioni effettuate da un soggetto passivo non residente (comunitario e non) a favore di un operatore nazionale, avverrà mediante il meccanismo del reverse charge, ossia, mediante auto fatturazione da parte dell’operatore nazionale della prestazione di servizi ricevuta. La regola dell’inversione contabile sarà pertanto applicata a tutti gli acquisti di beni o servizi che gli operatori stabiliti in Italia effettueranno da un soggetto non residente nello Stato, anche nel caso in cui il fornitore estero è identificato o ha nominato un rappresentante fiscale in Italia. La regola non si applica nel caso in cui l’operatore estero faccia intervenire fattivamente e attivamente la sua stabile organizzazione in Italia.
Il decreto che recepisce la direttiva 2008/8/CE ha confermato e ampliato le deroghe alla regola generale di fissazione della territorialità sopra descritta; in particolare, trovano conferma alcune deroghe già previste dalla precedente disciplina (come nel caso degli immobili e del trasporto passeggeri) e vengono introdotte nuove eccezioni particolarmente significative legate anche al luogo in cui il servizio viene utilizzato, previsto ad esempio per i servizi di trasporto, i servizi di ristorazione e catering, ...
Le principali deroghe alla regola generale possono essere così distinte e schematizzate.
• deroghe valide sia per i soggetti passivi che per i privati:
 
oggetto della prestazione
anno decorrenza
prestatore
del servizio
committente
del servizio
luogo di tassazione
Servizi relativi a immobili
2009
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE
Luogo ove è situato l’immobile
Soggetto privato UE
Soggetto extra-UE
Trasporto passeggeri
2009
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE
Luogo di esecuzione in proporzione alla distanza percorsa
Soggetto privato UE
Soggetto extra-UE
Ristorazione e catering (diverse da quelle rese a bordo di navi, aerei e treni nel corso di un trasporto comunitario)
2010
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE
Luogo di esecuzione della prestazione (che di solito coincide con luogo di consumo)
Soggetto privato UE
Soggetto extra-UE
Ristorazione e catering (rese a bordo di navi, aerei e treni nel corso di un trasporto comunitario)
2010
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE
Luogo di partenza del trasporto comunitario
Soggetto privato UE
Soggetto extra-UE
Locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto (di breve o di lunga durata)
2009
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE
Luogo di stabilimento del prestatore
Soggetto privato UE
Soggetto extra-UE
Locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto di breve durata
2010
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE
Luogo di messa a disposizione del mezzo di trasporto
Soggetto privato UE
Soggetto extra-UE
Prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni
2010
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE
Luogo di effettuazione dell’evento
Soggetto privato UE
Soggetto extra-UE
 
• deroghe valide solo per i privati:
 
oggetto della prestazione
anno decorrenza
prestatore
del servizio
committente
del servizio
luogo di tassazione
Prestazioni di intermediazione
2009
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE
Luogo di stabilimento del committente
Soggetto privato UE
Luogo della transazione principale
Soggetto extra-UE
2010
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE o extra-UE
Luogo di stabilimento del committente (regola generale)
Soggetto privato UE o extra-UE
Luogo della transazione principale
Locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto di lunga durata
2010
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE o extra-UE
Luogo di stabilimento del committente (regola generale)
Soggetto privato UE o extra-UE
Luogo di stabilimento del prestatore (regola generale)
Trasporto intracomunitario (ossia internazionali o interni) di beni
2010
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE o extra-UE
Luogo di stabilimento del committente (regola generale)
Soggetto privato UE o extra-UE
Luogo in cui ha inizio l’esecuzione
Trasporto comunitario di beni
2010
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE o extra-UE
Luogo di stabilimento del committente (regola generale)
Soggetto privato UE o extra-UE
Luogo di esecuzione in proporzione alla distanza percorsa
Lavorazioni su beni mobili e servizi accessori ai trasporti
2010
Soggetto passivo UE o extra-UE
Soggetto passivo UE o extra-UE
Luogo di stabilimento del committente (regola generale)
Soggetto privato UE o extra-UE
Luogo di esecuzione
 
• deroghe legate al luogo di utilizzo:
rientrano in tale raggruppamento le regole già esaminate nelle precedenti tabelle con riferimento ai servizi di noleggio dei mezzi di trasporto, nonché le regole previste per i servizi di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti privati comunitari relativamente ai quali, il Paese di applicazione dell’IVA è individuato nel luogo in cui il servizio è utilizzato.
 
La Direttiva 2008/8/CE ha previsto l’obbligo di presentazione del Modello Intra-1 (cessioni) anche per le prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario.
Ai fini dell’individuazione del luogo di tassazione dei servizi acquisiti, la norma prevede un ampliamento della soggettività passiva estendendo tale concetto anche agli enti non commerciali, sia pubblici che privati, nelle seguenti casistiche:
• enti non commerciali con partita IVA, ora considerati soggetti passivi in ogni caso e quindi anche quando acquistano servizi nell’ambito di attività non commerciali o agricole; valgono per tali enti le regole del B2B (luogo di stabilimento del committente);
• enti che svolgono attività esclusivamente istituzionale, ossia per natura enti senza partita IVA, ma successivamente obbligati a richiederla in quanto hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre la soglia dei 10 mila euro; si ha, in questo specifico caso, una inversione della regola generale prevista per gli enti in oggetto (del B2C, ossia del paese del prestatore).
Incombono sui predetti enti tutti gli adempimenti derivanti dalla identificazione quali soggetti passivi IVA, ivi inclusi l’onere di presentazione dei modelli Intrastat e l’onere di auto fatturazione (in applicazione del meccanismo del reverse charge) per l’assolvimento dell’IVA nel caso di prestazioni di servizi ricevute dall’ente nazionale da parte di soggetto passivo non residente.
Al fine di consentire agli operatori interessati di ottenere, entro termini ragionevoli (massimo otto mesi), il rimborso dell’IVA assolta in uno Stato diverso da quello di residenza, nel rispetto del principio di neutralità dell’IVA, sono state riordinate le disposizioni che regolano tali rimborsi, ed in particolare:
• i soggetti passivi italiani, relativamente all’IVA assolta in altri Stati membri della UE, potranno richiedere il rimborso utilizzando una procedura elettronica con l’invio della richiesta direttamente alle Entrate, tramite un apposito portale elettronico, in conformità ad una procedura che sarà stabilita da un provvedimento del direttore dell’Agenzia da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme; successivamente l’Agenzia delle Entrate provvede ad inoltrare la richiesta allo Stato membro del rimborso, escludendo alcuni casi specificamente individuati;
• i soggetti domiciliati in altri Paesi della UE (anche nel caso di identificazione o nomina di un rappresentante fiscale) senza stabile organizzazione in Italia, per l’IVA assolta sul territorio italiano dovranno inviare le proprie richieste attraverso il portale elettronico appositamente creato dalle loro amministrazioni fiscali; una importante novità consiste nel fatto che le fatture originali non sono più parte integrante della domanda, mentre verranno richiesti più dettagli per ogni fattura o documento d’importazione, unitamente ad una codifica della natura dei beni e servizi acquisiti per i quali viene richiesto il rimborso;
• i soggetti passivi d’imposta domiciliati in Stati extra-UE potranno chiedere il rimborso secondo le modalità e i termini che verranno stabiliti da un provvedimento delle Entrate in attesa di emanazione.
Le nuove disposizioni riguarderanno le domande di rimborso inoltrate a partire dall’1 gennaio 2010, ferma restando la validità delle domande inoltrate fino al 31 dicembre 2009 secondo le “vecchie regole” all’Ufficio Fiscale di Pescara.
 
In materia di Intrasat, le principali novità in vigore dall’1 gennaio 2010 possono essere così riassunte:
• estensione dell’obbligo della presentazione degli elenchi Intra anche alle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario;
• obbligatorietà della presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni Intra beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;
• modifiche relative alla periodicità di presentazione degli elenchi Intra:
- eliminazione della cadenza di presentazione annuale;
- previsione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;
- introduzione di nuove modalità per il cambio di periodicità.
Al fine di ottimizzare lo scambio di informazioni tra le diverse Autorità fiscali che operano nei diversi Stati comunitari, necessario per limitare il fenomeno delle frodi IVA collegate alle operazioni intra UE, la Direttiva 2008/8/CE ha introdotto l’obbligo a carico dei soggetti passivi IVA di comunicare le prestazioni di servizi effettuate con operatori comunitari.
In particolare, tale direttiva ha previsto:
• l’obbligo di presentazione del Modello Intra-1 (cessioni) anche per le prestazioni di servizi, per le quali l’assolvimento dell’imposta spetta al committente, mediante il meccanismo del reverse charge;
• l’esclusione dall’obbligo di presentazione del Modello Intra per i servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è soggetta. Di conseguenza, chi effettua una prestazione di servizi dovrà conoscere la normativa interna vigente nello Stato del cliente per sapere se il servizio prestato è esente da IVA in quel Paese e, quindi, escluso dal Modello Intrastat.
CONTENUTO DEL MODELLO INTRA-1
fino al 31.12.2009 devono essere indicate:
dall’1.1.2010 devono essere indicate:
1) le cessioni intracomunitarie effettuate ai sensi dell’articolo 41, D.L. 331/1993 ovvero operazioni con la contemporanea presenza dei seguenti elementi:
          • onerosità dell’operazione;
          • effettiva movimentazione del bene;
          • possesso di un valido codice identificativo comunitario da parte del cedente e da parte del cessionario.
1) le cessioni intracomunitarie effettuate ai sensi dell’articolo 41, D.L. 331/1993 ovvero operazioni con la contemporanea presenza dei seguenti elementi:
     • onerosità dell’operazione;
     • effettiva movimentazione del bene;
     • possesso di un valido codice identificativo comunitario da parte del cedente e da parte del cessionario.
2) le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta residenti in altro stato comunitario che sono chiamati ad assolvere l’imposta nel proprio Paese con il meccanismo del reverse charge.
 
Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono essere presentati dal soggetto passivo obbligato, anche mediante propri dipendenti, o da un altro soggetto da questi delegato, purché dotato di partita IVA, ferma restando la responsabilità del delegante.
La Direttiva non introduce espressamente l’obbligo di presentare il modello Intra anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti comunitari, ma, parallelamente a quanto previsto per gli acquisti intracomunitari di beni, lo schema di D.Lgs. precisa che, anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti comunitari, ci sarà un modello Intra “acquisti” da compilare a cura dei committenti nazionali.
A decorrere dall’1 gennaio 2010 l’unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi sarà quella telematica. L’adesione al servizio telematico dell’Agenzia delle Dogane è possibile da subito. Le istruzioni per comprendere a pieno come aderire al servizio e come accreditarsi al sistema sono disponibili sul sito www.agenziadogane.it.
La Direttiva n. 2008/117/CE, al fine di consentire alle Autorità fiscali che operano nei vari Stati comunitari una pronta verifica “incrociata” delle informazioni relative alle operazioni comunitarie, ha ridotto i tempi di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat. In particolare, è stata eliminata la cadenza di presentazione annuale e la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, relativi alle movimentazioni di beni, passa, come regola generale, dall’attuale cadenza trimestrale a quella mensile. La stessa Direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire una periodicità trimestrale per quei soggetti che non hanno superato il volume d’affari di 100.000 € fino al 31 dicembre 2011 e di 50.000 € dall’1 gennaio 2012.
Per le prestazioni di servizi, invece, indipendentemente dall’ammontare delle stesse, la periodicità di presentazione è sempre con cadenza trimestrale.
Secondo una nota diffusa dall’Agenzia delle Dogane le scadenze per la presentazione degli elenchi Intrastat saranno le seguenti:
• entro il 19 del mese successivo a quello di riferimento per i mensili;
• entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento per i trimestrali.
 
Alessandra Pederzoli


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