- n. 4 - Aprile 2007
- Legale, fiscale
Il nuovo modello per i rimborsi IVA trimestrali
Con provvedimento del 15 marzo 2007, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello TR per l’istanza di
rimborso o di
compensazione del
credito iva trimestrale, rivisto a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2007 riguardanti i non residenti e coloro che operano nel settore edile: il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle domande di rimborso relative al primo trimestre 2007.
Partendo dalle novità introdotte, esponiamo di seguito una breve disamina su modalità e termini di presentazione dell’
istanza di rimborso iva.
I rimborsi iva infrannuali possono essere richiesti dai contribuenti che abbiano realizzato nel trimestre una eccedenza d’imposta detraibile superiore ad euro 2.582,28.
Possono accedere al rimborso solo i soggetti che rispondano ai seguenti
requisiti:
• il requisito “dell’aliquota media”: il contribuente esercita un’attività che comporta l’effettuazione di operazioni soggette a imposta la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulti inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni. Ai fini del presente calcolo non si devono considerare le operazioni relative a beni ammortizzabili;
• il requisito di “esportatore abituale”: il contribuente effettua operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del dpr 633/72, per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
• il requisito che prevede il recupero dell’imposta sull’acquisto e sulla importazione di beni ammortizzabili, quando gli stessi abbiano un ammontare complessivo superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e di servizi imponibili. Recentemente, il Ministero delle Finanze ha chiarito che il rimborso infrannuale può riguardare anche le fatture di acconto delle attrezzature e quelle per gli avanzamenti lavori relativi a contratti di appalto per la realizzazione di beni ammortizzabili, sempre che venga rispettato il limite dei due terzi.
Inoltre, da quest’anno anche i contribuenti non residenti possono richiedere il rimborso iva, purché gli stessi siano identificati in Italia, ovvero abbiano eletto rappresentante fiscale nel nostro Paese.
I modelli per la richiesta di rimborso trimestrale iva vanno
presentati entro e non oltre:
• il 30 aprile, per l’iva relativa al primo trimestre;
• il 31 luglio, per l’iva relativa al secondo trimestre;
• il 31 ottobre, per l’iva relativa al terzo trimestre.
Qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di invio del modello è stata introdotta la possibilità di presentare l’istanza in
via telematica. Da quest’anno, quindi, l’istanza di rimborso potrà essere presentata alternativamente:
• per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;
• direttamente all’ufficio dell’Agenzia Entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta;
• all’ufficio dell’Agenzia Entrate territorialmente competente, tramite lettera raccomandata (in questo caso fa fede il giorno di consegna all’ufficio postale).
La novità più rilevante in termini di rimborso iva è certamente rappresentata dalla
priorità di rimborso concessa a particolari categorie di soggetti rispetto agli altri contribuenti istanti. Tali soggetti verranno individuati da appositi decreti del Ministero dell’Economia, sulla base dell’attività svolta e delle operazioni effettuate e riceveranno il rimborso dell’imposta entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell’istanza. Questa novità risulta certamente interessante per le categorie di contribuenti che potranno accedere ad una sorta di “percorso privilegiato”, in quanto attualmente i tempi di ottenimento del rimborso sono piuttosto lunghi anche se, in linea teorica, dovrebbero non eccedere i venti giorni dalla scadenza. Inoltre, attualmente l’Amministrazione eroga interessi per i ritardati versamenti dei rimborsi limitatamente ad un importo pari al 2,75% annuo della somma dovuta. Ricordiamo infine che il suddetto vantaggio sarà previsto sia per i rimborsi infrannuali che per quelli annuali.
Il contribuente che presenta istanza di rimborso iva deve contestualmente produrre idonea garanzia (in genere una polizza fidejussoria), commisurata all’entità del rimborso.
Si è esonerati da tale adempimento qualora ricorrano le seguenti condizioni:
• effettuazione di cessioni di beni o prestazione di servizi con aliquota media inferiore a quella sugli acquisti;
• effettuazione di operazioni con l’estero per un ammontare superiore al 25% del volume d’affari.
Quando ricorra una delle suddette condizioni di esonero occorre presentare, unitamente all’istanza di rimborso, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, appunto, la presenza delle condizioni di esonero.
Il contribuente può, in alternativa al rimborso infrannuale, chiedere di
utilizzare il credito iva maturato in compensazione nel modello F24, nel limite dell’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento. In tale caso occorre presentare l’istanza di rimborso, valevole anche ai fini della compensazione, nei termini e nella modalità sopra descritte. La compensazione si effettuerà mediante i codici tributo:
• 6036 per il primo trimestre;
• 6037 per il secondo trimestre;
• 6038 per il terzo trimestre.
Nel caso di istanza per compensazione del credito iva non è necessario predisporre la garanzia richiesta per i rimborsi.
Alessandra Pederzoli