- n. 9 - Settembre 2008
- Legale, fiscale
Modalità di distruzione dei beni
Le formalità da seguire per procedere alle
distruzioni di beni, analoghe sia per le rimanenze di magazzino che per i beni strumentali, sono attualmente previste dal
D.P.R. 10 novembre 1997,
n. 441. L'
articolo 2 del sopra citato D.P.R., così come modificato dall'articolo 16 del D.P.R. n. 435/2001, prevede che le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, siano provate con le seguenti modalità:
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, con l'indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad euro 5.164,57;
b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14-8-1996, n. 472, progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).
Inoltre sempre l'articolo 2 al comma successivo prevede che la perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.
La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è infine provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di Finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire dieci milioni, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;
c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14-8-1996, n. 472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti da distruzione o trasformazione.
I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti.
L'articolo 16 del D.P.R. n. 435/2001, che ha modificato l'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 441/1997, semplifica gli adempimenti posti a carico del contribuente per superare la presunzione di cessione nel caso di perdita di beni dovuta ad eventi indipendenti dalla sua volontà, quali calamità e furti. La perdita di tali beni è ora provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione; in mancanza di tale documentazione, la perdita è provata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Anche il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è oggetto di semplificazione, atteso che, rispetto alla precedente formulazione del comma 3 dell'articolo 2 del citato D.P.R. n. 441/1997, la stessa deve contenere solo l'indicazione del valore complessivo dei beni perduti. Tuttavia, per le imprescindibili esigenze di controllo, a richiesta degli organi dell'amministrazione finanziaria, il contribuente ha l'obbligo di fornire i criteri e gli elementi in base ai quali ha determinato tale valore (Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25-1-2002).
La norma dispone che l'autocertificazione sia resa entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, ovvero da quello in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza. Ciò non significa che entro tale termine la dichiarazione in questione debba essere prodotta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, essendo a tal fine sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.
Di seguito si riporta breve promemoria relativo agli
adempimenti collegati alla
tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti, avendo i Decreti Ronchi e Ronchi-bis stabilito precise condizioni e modalità con cui qualunque tipo di rifiuto deve essere smaltito, ponendo altresì a carico dei produttori e dei trasportatori particolari obblighi.
L'articolo 12 del D.Lgs. n. 22/1997 ha introdotto l'obbligo di compilazione di un registro di carico/scarico, in merito al quale il successivo D.M. 1 aprile 1998 n. 148 ha stabilito, con decorrenza 13 giugno 1998, modelli e modalità di tenuta dello stesso.
Soggetto obbligato è chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 C.C. che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio Pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.
I soggetti obbligati devono tenere un
registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, dati che dovranno essere successivamente utilizzati ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei Rifiuti (da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno mediante la compilazione del
Mud, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale).
Prima della vidimazione il registro deve contenere i dati relativi a ditta, residenza, codice fiscale, mentre l'ubicazione dell'esercizio (intesa come sede dell'impianto di produzione, di recupero e smaltimento di rifiuti o la sede operativa dell'impresa che effettua attività di raccolta, trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti) può essere indicata anche successivamente purché prima dell'utilizzo del registro.
Il modello uniforme per tutte le categorie di soggetti, diversi dagli intermediari e commercianti non detentori di rifiuti (riportato nell'allegato A del D.M. n. 148), deve contenere i seguenti dati:
a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto;
b) numero progressivo della registrazione e data in cui il movimento viene effettuato;
c) caratteristiche del rifiuto (codice CER, descrizione del rifiuto, stato fisico, eventuali classi di pericolosità, destinazione dello stesso);
d) quantità dei rifiuti prodotti nell'unità locale o presi in carico (espressa in Kg, in litri o in metri cubi);
e) eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
f) luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto;
g) numero e data di emissione del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o smaltimento;
h) l'eventuale intermediario o commerciante di cui la ditta si avvale, indicandone i dati anagrafici e il numero di iscrizione all'Albo Gestione Rifiuti.
Il registro obbligatorio per intermediari e commercianti non detentori di rifiuti (allegato B del D.M. n. 148) oltre ai dati relativi alle caratteristiche dei rifiuti, deve contenere anche i dati relativi alla ditta produttrice, detentrice o trasportatrice dei rifiuti e i dati della società destinataria dei rifiuti stessi. In tal caso l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore e, ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare una copia del formulario stesso.
Sul registro va indicato singolarmente il carico dei rifiuti e lo scarico degli stessi; tuttavia, qualora il trasporto dei rifiuti non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/detentore terzo) è possibile registrare contestualmente l'operazione di carico e scarico dei rifiuti, indicando le date di inizio e fine del trasporto.
Le annotazioni dovranno essere effettuate rispettando precisi termini che differiscono a seconda del soggetto. Ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. n. 22/1997, la tempistica da rispettare è la seguente:
soggetto
| termine
|
Produttori di rifiuti
| Almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo
|
Soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto
| Almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto
|
Commercianti ed intermediari (senza detenzione dei rifiuti)
| Almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa
|
Commercianti ed intermediari (con detenzione dei rifiuti)
| Entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti
|
Soggetti che effettuano le operazioni di recupero/smaltimento
| Entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti
|
I soggetti la cui produzione annua non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico/scarico anche tramite associazioni di categoria o società di servizi che provvedono ad annotare i dati richiesti con cadenza mensile. In via semplificativa, tali associazioni possono tenere i registri in forma multiaziendale, cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti (come già previsto per i libri contabili).
I registri di carico/scarico dei rifiuti possono essere tenuti anche mediante strumenti informatici, purché il modulo continuo utilizzato sia conforme ai modelli A o B.
Il D.M. n. 148 sopra citato afferma la facoltà per i produttori di rifiuti non pericolosi di adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico anche utilizzando:
- registro Iva acquisti e vendite;
- scritture ausiliarie di magazzino;
- altri registri o documentazione contabile la cui tenuta è prevista da disposizioni di legge a condizione che siano integrati dal formulario e contengano i seguenti elementi:
a) data di produzione o di presa in carico e scarico dei rifiuti, numero progressivo della registrazione e data in cui il movimento viene effettuato;
b) caratteristiche del rifiuto;
c) quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;
d) eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e) numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazione di smaltimento o recupero;
f) eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
Le
sanzioni previste per l'omessa o incompleta tenuta dei registri, come stabilite dall'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. n. 22/1997, sono sanzioni amministrative da 2.582 a 15.494 Euro (elevata da 15.494 a 92.962 più sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal responsabile dell'infrazione e dall'amministratore in caso di rifiuti pericolosi).
Qualora le indicazioni sul registro siano formalmente incomplete o inesatte, ma i dati consentano tuttavia di ricostruire le informazioni dovute, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 258 a 1.549 Euro. La stessa pena si applica nel caso di mancato invio del registro alle autorità competenti (da effettuarsi in caso di cessazione dell'attività) e di mancata conservazione dei registri (cinque anni dalla data dell'ultima registrazione).
Alessandra Pederzoli