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Merci in conto deposito o lavorazione

Le presunzioni iva di cessione merci superabili solo con i mezzi previsti dalla normativa

Esponiamo di seguito una analisi approfondita della normativa riguardante il trattamento delle merci in conto deposito o lavorazione. Riteniamo infatti utile per le società comprendere la necessità di rispettare la normativa, in considerazione del pericolo fiscale della cosiddetta "presunzione di cessione" dei beni dati in deposito o in lavorazione, confermata dalla recente pronuncia della Cassazione in merito.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La necessità di tenere i registri dei beni di terzi in lavorazione e dei beni in deposito presso terzi si evince dalla norma che attribuisce all'Amministrazione Finanziaria il potere di "presumere" la cessione di beni che non risultino rinvenuti presso l'impresa (articolo 53, D.P.R. n. 633/1972). In base alla norma citata, se in seguito ad una ispezione documentale emerge una differenza tra i beni iscritti nelle scritture contabili e quelli materialmente presenti nei luoghi in cui l'azienda esercita la sua attività, il legislatore presume - salvo prova contraria - che le merci mancanti siano state vendute. La prova che consente di superare la suddetta presunzione di cessione (cosiddetta presunzione relativa) va data, appunto, dimostrando che la mancanza dei beni deriva da atti diversi dalla vendita, come ad esempio dall'essere stati gli stessi inviati a rappresentanti, depositari, a terzi in lavorazione.
Con riferimento ai beni dati a terzi in deposito ovvero in conto lavorazione, la legge stabilisce che la presunzione non opera quando "siano effettuate regolari scritture contabili" (Relazione Ministeriale allo schema del D.P.R. n. 633/1972). Sulla procedura da seguire per la corretta tenuta delle suddette scritture contabili il Ministero delle Finanze si è espresso più volte dettando, sia pure con riguardo a fattispecie specifiche, alcune regole che possono essere generalmente seguite.
In primo luogo il Ministero ha sostenuto che ai fini dell'osservanza della disposizione in esame (articolo 53, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972) occorre effettuare la registrazione, nei citati registri, dei documenti (note di consegna e riconsegna, bolla di accompagnamento, ...) riferiti alle unità di merci consegnate e non anche la registrazione analitica di ogni singola unità (R.M. 27 novembre 1973, n. 542420).
In merito ai documenti da annotare, relativi alle consegne di merci in conto lavorazione o deposito, è stato sostenuto che essi devono risultare annotati nei registri con l'indicazione degli estremi dei documenti in modo da consentire una perfetta rispondenza tra questi ultimi ed i dati riportati nei registri (R.M. 8 giugno 1973, n. 502678). I registri in esame possono essere costituiti anche da tabulati distintamente intestati a ciascuna ditta cui viene commessa la lavorazione o presso cui vengono depositati i beni (R.M. 22 settembre 1973, n. 502919), purché regolarmente tenuti. Difatti, un aspetto importante è quello connesso alla regolarità di tenuta dei registri, che attiene all'obbligo di numerazione in ciascun foglio, bollatura e vidimazione secondo le indicazioni prescritte dalle norme del codice civile (articolo 39, D.P.R. n. 633/1972 che richiama gli articoli 2215 e 2219 c.c.).
Si tratta, in sostanza, di seguire le ordinarie regole stabilite per la tenuta dei libri sociali obbligatori, necessarie ai fini probatori.
Va ulteriormente osservato che, per ciascun movimento di merce, è corretto effettuare le seguenti annotazioni:

  • numero progressivo e data del documento di spedizione (nota);
  • punto di partenza e di arrivo della merce;
  • motivo del movimento;
  • numero della richiesta di spedizione;
  • numero dell'articolo;
  • quantità di merce spedita;
  • data di effettuazione delle registrazioni.
La rilevazione dei movimenti delle merci nei suddetti registri, deve essere effettuata nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.
Va, inoltre, rilevato che, se l'azienda adotta la contabilità meccanizzata, per il rispetto del suddetto termine (60 giorni) è sufficiente l'immissione dei dati sui supporti magnetici, purché sia possibile procedere immediatamente alla stampa dei registri in caso di richiesta degli organi verificatori. I termini per la stampa obbligatoria del registro dei beni presso terzi ed il registro dei terzi in lavorazione sono dunque analoghi a quelli degli altri libri contabili, ovverosia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio di riferimento (31 ottobre esercizio successivo). Infine, si rammenta che tutti i documenti relativi alle descritte movimentazioni di merci (bolle di accompagnamento, note di consegna) devono essere ordinatamente conservati dall'azienda e tenuti a disposizione degli organi di controllo finanziari.



LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 28 LUGLIO 2006 N. 17210

Con Sentenza 28 luglio 2006, n. 17210, la Corte di Cassazione ha precisato che le presunzioni sulle cessioni e gli acquisti stabilite dall'articolo 53, D.P.R. n. 633/72 sono di tipo legale e relativo; esse possono essere superate dal contribuente, limitatamente tuttavia ai mezzi di prova tassativamente previsti dalla normativa.
Pertanto, nel caso di una società nei cui locali siano stati rinvenuti beni appartenenti ad un altro soggetto che non abbia provveduto a comunicare all'Amministrazione finanziaria il trasferimento del luogo di esercizio dell'attività e delle relative scritture contabili, secondo quanto previsto dall'articolo 35, D.P.R. n. 633/72, tali beni si considerano appartenenti alla società accertata e acquistati in evasione d'imposta. In mancanza della suddetta comunicazione, per vincere la presunzione, la Cassazione individua come unica altra modalità la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza fra i due soggetti, secondo i modi previsti dalla legge, oppure di un altro titolo in base al quale i beni possano trovarsi nei luoghi di esercizio dell'attività della società.
 
Alessandra Pederzoli

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