- n. 10 - Ottobre 2009
- Legale, fiscale
Le manifestazioni a premio
Spesso le società, al fine di consolidare la propria rete commerciale, adottano alcune forme di incentivi finalizzate ad aumentare la visibilità, il prestigio e la considerazione dei propri prodotti agli occhi di clienti, agenti ed altri operatori del settore. Frequenti sono i casi di offerte di viaggi premio e di beni in omaggio in caso di raggiungimento di ordini di merce consistenti di quantità prestabilita. Iniziative del genere vogliono incentivare a concludere un maggior numero di ordini proponendo, al contempo, una occasione per migliorare le pubbliche relazioni e per accrescere il prestigio delle società.
Alla luce di quanto esposto, intendiamo chiarire il trattamento fiscale di operazioni di questo tipo, in capo sia a chi le sostiene che a chi le riceve, la documentazione necessaria a comprovarne il sostenimento, e se gli importi che vengono sostenuti in questi casi debbano essere sottoposti a particolari limiti quantitativi, ovvero debbano soggiacere a particolari limitazioni in virtù di disposizioni normative o per effetto di un orientamento giurisprudenziale o ancora in base ad una prassi eventualmente consolidatasi.
Con l’articolo 19 comma 4 della legge 449 del 27 dicembre 1997 (Legge Finanziaria per il 1998) il legislatore ha disposto che si procedesse, con redazione di apposito regolamento, alla revisione della disciplina delle manifestazioni a premio. Il D.P.R. 26.10.2001, n. 430, entrato in vigore il 12 aprile 2002, ha recepito quanto disposto dalla legge 449/1997, emanando il “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio”. Dalla sua entrata in vigore, il regolamento permette ai soggetti economici di operare con maggiore tempestività rispetto al passato, attraverso procedure ed adempimenti semplificati.
Le manifestazioni a premio sono iniziative promozionali di diversa natura, la cui caratteristica comune è l’assoluta gratuità della partecipazione: la legge vieta espressamente al promotore di maggiorare il prezzo del prodotto o del servizio promosso a seguito dell’indizione delle stessa manifestazione a premio. Esse si distinguono in due categorie: i concorsi a premio e le operazioni a premio.
Per concorsi a premio si intendono le manifestazioni pubblicitarie nelle quali i premi vengono conferiti solo ad alcuni dei partecipanti: la loro attribuzione dipende dalla sorte, dall’aleatorietà o dall’abilità dei concorrenti ad adempiere alle condizioni stabilite dal regolamento o a rispondere a quesiti. Per operazioni a premio si intendono le manifestazioni pubblicitarie che prevedono offerte di premi o di regali a tutti i soggetti che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi oppure nelle quali all’acquirente di uno o più prodotti o servizi promossi viene offerta la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove d’acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato.
Quando la società ha intenzione di riconoscere un omaggio a operatori selezionati che concludano ordini consistenti, abbinando l’offerta di un omaggio prestigioso con l’opportunità di rafforzare, durante lo svolgimento del viaggio, i legami commerciali in essere, l’intenzione della società è quella di soddisfare l’intera clientela preferenziale nelle zone reputate strategiche: in questo caso si configura la fattispecie dell’operazione a premio, escludendo per contro la fattispecie del concorso. Nelle operazioni a premio, il destinatario può essere anche un soggetto diverso dall’acquirente finale o dal rivenditore: l’articolo 1 comma 4 del D.P.R. 430/2001 consente perciò, come nelle intenzioni della società, di coinvolgere gli agenti nella campagna di incentivi in oggetto.
Gli adempimenti in caso di operazioni a premio sono molto ridotti: a differenza di ciò che accade per i concorsi, non occorre alcuna forma di comunicazione al Ministero competente, ma è sufficiente che il rappresentante legale del soggetto promotore autocertifichi con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il regolamento della manifestazione e provveda a conservarlo presso la sede dell’impresa a disposizione degli organi di controllo per tutta la durata della manifestazione e dei 12 mesi successivi. Le stesse modalità vanno osservate in caso di modifiche al regolamento.
Per la redazione del regolamento occorre fare riferimento alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 11 del D.P.R. 430/2001. Il regolamento deve recare data certa, antecedente l’inizio dell’operazione: è, inoltre, necessario indicare il soggetto o i soggetti promotori, la durata, l’ambito territoriale, le modalità di svolgimento della manifestazione, la natura e il valore indicativo dei singoli premi messi in palio, il termine della consegna degli stessi nonché le eventuali Organizzazioni non lucrative alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati. Il regolamento va compilato liberamente, non essendo previsto alcun modello particolare: quello a disposizione dei destinatari deve corrispondere fedelmente a quello conservato presso il promotore.
Generalmente il promotore coincide con il soggetto imprenditoriale titolare dell’attività di produzione, di commercializzazione o di distribuzione di beni o di servizi oggetto della promozione, ma possono effettuare le operazioni a premio anche le organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese, costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative. I soggetti promotori possono delegare tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione, comprese la domiciliazione, la conservazione della relativa documentazione (in copia se la legge ne obbliga la conservazione presso l’impresa o altro soggetto) e la prestazione della cauzione, ad agenzie di promozione od operatori professionali che assumono la figura di rappresentanti speciali dei promotori stessi. Nel caso di manifestazione effettuata da più soggetti, questi sono responsabili in solido, con le conseguenze previste dagli articoli 1292 e seguenti del Codice Civile, per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e anche per il pagamento delle eventuali sanzioni loro comminate.
La durata massima delle operazioni a premio viene fissata in cinque anni ed entro questo periodo devono essere richiesti i premi che vanno consegnati entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio. A garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi promessi, la norma prevede e disciplina l’obbligo, posto a carico del soggetto che promuove la manifestazione o del soggetto ad esso delegato, di prestare una cauzione che, nel caso specifico delle operazioni a premio, è pari al 20 per cento del valore complessivo dei premi. La cauzione non è dovuta nel caso in cui il premio promesso sia corrisposto ai partecipanti all’atto dell’acquisto del prodotto o del servizio promosso.
La cauzione potrà prestarsi mediante:
• deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa, presso la Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio (provincia ove ha la sede amministrativa la ditta o la residenza il soggetto delegato) avente come beneficiario il Ministero delle Attività Produttive - D.G.A.M.T.C. - Ufficio B4 - per concorso/operazione a premio denominata “…”;
• (in alternativa) una fideiussione bancaria o assicurativa in bollo di un importo determinato secondo le percentuali su descritte e corrispondente al valore dei premi promessi, recante la sottoscrizione, debitamente autenticata, del fideiussore.
L’importo della cauzione verrà restituito alla ditta interessata o al soggetto delegato, ovvero la fideiussione sarà automaticamente svincolata, entro il termine di un anno dalla conclusione della manifestazione. Lo svincolo del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria o assicurativa verrà disposto dal competente ufficio del Ministero. Allo stesso modo, qualora in seguito a denunce o accertamenti d’ufficio dovesse evidenziarsi un inadempimento nella consegna dei premi, l’ufficio del Ministero procederà, con provvedimento dirigenziale, ad incamerare l’importo, totale o parziale, del deposito cauzionale o ad escutere la fideiussione.
Tra i premi ammessi rientrano tutti i “beni” (ivi compresi, quindi, anche i beni immobili in precedenza esclusi), gli sconti di prezzo e i documenti di legittimazione di cui all’articolo 2002 del Codice Civile. Essi sono costituiti da quei titoli che, a differenza dei titoli di credito, sono atti ad individuare l’avente diritto ad una prestazione ed a facilitare la prova per la sua individuazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione, potendosi dimostrare il diritto anche con altri mezzi di prova. Sono esplicitamente esclusi tra i premi delle manifestazioni in primo luogo il denaro e poi i titoli dei prestiti pubblici e privati, le azioni, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita. Anche le iniziative premiali la cui finalità non risiede nel commercializzare un determinato prodotto o servizio sono da ritenersi escluse dalla totalità dei beni ammessi; possiamo annoverare fra di esse le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore o quelle con offerta di premi o regali costituiti da:
• sconti sul prezzo o servizio dello stesso genere di quelli acquistati;
• sconti su un prodotto o servizio di genere diverso da quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promuovere quest’ultimo;
• quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere.
I modelli per le cauzioni possono essere reperiti sul sito del Ministero delle Attività Produttive e possono essere presentati per posta elettronica, per spedizione postale ovvero per consegna diretta. Per usufruire del servizio elettronico è necessario essere muniti di firma digitale.
L’acquisto del bene da cedere gratuitamente al cliente deve essere considerato una spesa di vendita, in quanto il costo viene effettivamente sostenuto con la finalità di incentivare le vendite. Conseguentemente, il costo sarà imputato a conto economico in base al criterio di competenza. Nessuna deroga è stabilita con riguardo ai costi sostenuti per l’acquisto di beni da destinare a premio: tali costi sono perciò da considerarsi deducibili senza alcuna limitazione. L’articolo 107 comma 3 del TUIR ammette inoltre la deduzione degli accantonamenti stanziati per tali oneri, in previsione della futura operazione a premio, a condizione che essi siano distinti per anno di formazione, entro il limite massimo del 30%.
L’articolo 30 del D.P.R. 600/1973 assoggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale. Il comma 2 stabilisce, per la tipologia di beni in oggetto, l’aliquota del 25% del valore del premio assegnato. Le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
È prevista la totale indetraibilità dell’IVA sull’acquisto di beni o servizi dati in premio. In base al dettato dell’articolo 2 comma 3 del D.P.R. 633/1972, l’assegnazione dei premi non rientra nel campo applicativo IVA e non costituisce perciò cessione di beni, senza comportare l’obbligo di fatturazione a carico del promotore. Nel caso di beni non imponibili IVA, la ditta promotrice deve corrispondere una imposta sostitutiva pari al 20% del prezzo di acquisto dei premi. L’indetraibilità opera solamente per quei beni o servizi oggetto dei premi, e non anche per tutti gli altri acquisti che si renderanno necessari per pubblicizzare l’intera iniziativa.
Alessandra Pederzoli