- n. 2 - Febbraio 2020
- Legale, fiscale
Dove sistemo la salma in transito?
In questo articolo viene affrontato il tema della carenza di luoghi atti allo stazionamento dei feretri prima di essere avviati alla destinazione finale.
Le camere di deposito per feretri in transito non sempre sono facilmente reperibili nelle cittadine italiane. Alcune, situate sui loro territori all’interno di strutture sanitarie, risolvono solo in parte la nota e difficile situazione delle imprese di onoranze funebri derivante dalla scarsità di luoghi ad uopo deputati.
Il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 -
Regolamento di Polizia Mortuaria –
si limita a stabilire alcune caratteristiche igienico sanitarie a cui devono attenersi le camere mortuarie, il deposito di osservazione e/o l’obitorio (artt. 64 e 65 del d.p.r. 285/1990), consentendo, peraltro, ai Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti la possibilità di consorziarsi per poter offrire tale servizio (art. 14).
Invero, l’art. 64 del d.p.r. citato prescrive:
“1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. 2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri. 3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria (…)”
Il successivo art. 65 descrive le
caratteristiche tecniche della camera mortuaria:
“1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. 2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento”.
Alcune Regioni italiane hanno disciplinato la materia con regolamentazione
ad hoc, demandando tuttavia in gran parte al Comune, per quanto qui interessa, la disciplina.
Sostanzialmente, quindi, la materia è di competenza comunale, anche ai sensi del d.lgs 18.8.2000 n. 267 ss. Sul punto, occorre rilevare che i Regolamenti di Polizia Mortuaria di molti Comuni prevedono espressamente che sia la Città a provvedere ad istituire depositi di osservazione nell’ambito del Cimitero, presso ospedali, presso altri istituti sanitari (ASL) e/o idonei mediante apposite convenzioni con Enti o Istituti gestori, anche fuori dall’area cimiteriale e anche ben distinti dall’area obitorio.
Non sempre, però i luoghi designati sono sufficienti. Ciò crea inevitabili disservizi alle imprese di onoranze funebri che debbono effettuare il transito di salme fuori dal Comune di decesso per le più svariate ragioni, in primis il trasporto delle stesse verso un tempio crematorio, ma non solo. La risoluzione
di detta questione, nelle Regioni italiane è stata delle più varie. Posto che l’eventuale sosta per attendere la cremazione nella maggior parte dei casi è effettuata a feretro chiuso per poche ore (massimo 48 h), ossia lo stretto tempo necessario per gestire razionalmente e funzionalmente il trasporto,
alcuni Comuni, per ovviare alla scarsità di zone deputate allo “stallo”, hanno demandato alle stesse Imprese la possibilità di confermare uno stazionamento minimo temporaneo, ritenute non necessarie neppure le prescrizioni igienico sanitarie previste dagli artt. 64 e 65 del d.p.r. n. 285/1990, trattandosi di una mera camera di deposito e non mortuaria.
Altri hanno disconosciuto tale prassi, affrontando il problema da un punto di vista di autorizzazione al trasporto con previsione di una “fermata”, con conseguente pagamento di diritti per la doppia “trasferta”.
Le conseguenze, ben note ai Comuni, non sono di poca rilevanza sia in termini di gestione efficiente del servizio funebre, sia di tutela e dignità dei diritti del de cuius e, più in generale, del cittadino. Proprio riprendendo i contenuti dei suddetti Regolamenti e sottolineando le ragioni che hanno portato alla loro adozione,
molte imprese di onoranze funebri, anche riunite in associazioni di categoria, si sono rese promotrici di iniziative affinché le Città si attrezzino di conseguenza.
Il problema non è di poco momento. Stante l’aumento delle richieste di cremazione e la scarsa diffusione di impianti, è infatti quanto mai comune che si verifichino dei tempi di attesa per i feretri che devono essere avviati al forno crematorio.
Pertanto, da una parte,
gli operatori del settore si stanno organizzando per venire incontro alle esigenze dettate dalla popolazione, in primo luogo con l’istituzione delle ben note Case Funerarie. Quest’ultime, infatti, possono essere fruite da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo. Ciò significa, in linea teorica, che una impresa di onoranze funebri potrebbe trovare una collocazione per la salma in viaggio in una casa funeraria gestita da una agenzia concorrente senza che ciò possa essere eccepito. Nella prassi, difficilmente ciò accade per evidenti ragioni commerciali.
Dall’altra parte, per ovviare alla questione,
occorre che anche le Amministrazioni coadiuvino gli stessi operatori rendendo disponibili luoghi di deposito delle salme a feretro chiuso, siano esse all’interno di cimiteri, ospedali, istituti sanitari, ASL, oppure altri luoghi che il Comune reputerà idonei.
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero