- n. 5 - Luglio/Agosto 2018
- Legale, fiscale
Nuove forme di licenziamento..?
Una curiosa sentenza che ha aperto la possibilità di licenziare tramite WhatsApp.
Chi non conosce
WhatsApp, strumento di messaggistica diventato oramai un indispensabile mezzo di comunicazione quotidiana? La sua diffusione è stata tanto veloce quanto capillare, tutti noi lo usiamo e si stima che tale strumento metta in contatto ogni giorno miliardi di persone attraverso messaggi di tutti i tipi, dai contenuti più disparati, sia attraverso “chat a due” o “chat di gruppo”.
Il contenuto di queste conversazioni può avere un aspetto rilevante sia sotto il profilo penale che sugli aspetti generali relativi al diritto alla riservatezza delle proprie comunicazioni disciplinati, dalle norme in materia e dalle condizioni generali di servizio.
Tale fenomeno non poteva quindi non avere importanti
ripercussioni anche in altri campi del diritto, in particolare, come vedremo, in quello del
diritto del lavoro dove recentemente s
i è arrivati a ritenere lecito l’uso di WhatsApp quale strumento di comunicazione valido per poter licenziare un proprio dipendente. Ci stiamo riferendo alla sentenza del 2706/2017 emessa dal Tribunale Sezione Lavoro di Catania che ha già fatto e che sicuramente farà ancora discutere molto. Si tratta della prima sentenza in assoluto che disciplina tale specifica problematica e che costituisce l’unico precedente giurisprudenziale conosciuto in tale ambito.
Vediamo nello specifico i fatti: un lavoratore aveva ricevuto da parte di un superiore dell’azienda per cui lavorava la comunicazione del suo licenziamento. Fin qui nulla di anomalo, senonché invece della formale raccomandata con ricevuta di ritorno il dirigente in questione ha optato per una comunicazione tramite l’invio di un messaggio
WhatsApp. Il dipendente non avendo accettato tale decisione, ha in un primo momento impugnato il licenziamento in sede stragiudiziale e successivamente si è rivolto al competente giudice del lavoro. Il giudice investito della questione è stato quindi chiamato a decidere sulla validità di un licenziamento intimato tramite un servizio di messaggistica telefonica:
il tribunale di merito ha giudicato la procedura corretta, riconoscendo così la legittimità della condotta del datore di lavoro.
Per giungere ad una conclusione cosi forte, chiamata a far giurisprudenza, il giudice del lavoro si è basato sul fatto che la normativa in vigore che disciplina la materia del licenziamento prescrive unicamente che questo debba avvenire con una comunicazione in forma scritta e che per la sua validità non necessita di particolari forme solenni, essendo sufficiente che la volontà di interrompere i rapporti di lavoro sia precisa e comprensibile dal lavoratore senza possibilità di equivoco.
D’altra parte il sistema di messaggistica tramite
WhatsApp comporta, analogamente e con una precisione maggiore della raccomandata con ricevuta di ritorno,
la certezza temporale della ricezione della comunicazione: sia il mittente che il destinatario possono infatti accedere ad informazioni come la data, l'ora e la prova dell'avvenuta ricezione (doppia spunta grigia), come è pure possibile risalire alla prova dell’avvenuta lettura (doppia spunta blu).
Volendo collocare questa decisione in un quadro più ampio, essa non fa altro che adeguarsi a precedenti sentenze dalla Cassazione molto elastiche in materia di licenziamento, ammettendo anche che ciò possa avvenire in forma indiretta, come è successo in un famoso precedente (sentenza n. 1765del 13/08/2007) in cui la consegna da parte del datore al dipendente del libretto di lavoro riportante la data di fine rapporto era da ritenersi una valida forma di licenziamento.
Traendo le conclusioni, cari lettori, circa questa insolita ed innovativa vicenda, al di là delle considerazioni di tipo umane e morali e ad un indubbio difetto di
fair play da parte del datore di lavoro, fermo quanto sopra esposto, la comunicazione del licenziamento fatta al lavoratore da parte del datore di lavoro con il messaggio di
WhatsApp deve ritenersi valida ed efficace. Meglio quindi non sorridere troppo quando sentiamo l’avviso di un messaggino, non sempre si tratta dell’amico che manda un video divertente!
Avv. Carlo Augusto Angelini