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Licenziamenti: le nuove misure alla luce del Decreto Agosto

Che cosa prevede il nuovo Decreto Legge in materia di licenziamenti? Vediamo in questo articolo di chiarire i punti salienti.


Il Decreto Legge n. 104 del 14.8.2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”), in vigore dallo scorso 18 agosto, ha introdotto nuove misure al fine di arginare la crisi occupazionale conseguente all’epidemia di Covid-19, tutt’ora in corso.

L’intenzione del legislatore è quella di permettere alle aziende, che ne hanno la necessità - o meglio la possibilità - di tornare alla normalità in materia di interruzione dei rapporti di lavoro. Così le stesse non saranno interessate dalle nuove misure. Secondo l’art. 14 del Decreto Agosto, quelle che invece faranno ancora ricorso ai sostegni economici d’emergenza, come contropartita, non potranno avvalersi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino al 31 dicembre. Una proroga dai connotati politici, che non rassicura di fatto i lavoratori, in quanto la misura non sembrerebbe collegata a politiche occupazionali.

Il nuovo decreto prevede altre 18 settimane di integrazione salariale suddivise in due tranches per una durata massima di 9 settimane ciascuna, da collocare nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. In altre parole, le prime 9 settimane assorbono i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020, mentre le successive 9 settimane sono valide solo per i datori di lavoro che hanno subìto un calo del fatturato nel primo semestre 2020 superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ciò posto, il Decreto Agosto ha introdotto un’importante novità, vale a dire una nuova disciplina per il divieto dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. È stato, infatti, previsto un termine mobile per la sospensione dei licenziamenti, non uguale per tutti i datori di lavoro. Nello specifico, il legislatore ha creato un sistema “a geometria variabile” ove, sempre nel rispetto del termine massimo del 31 dicembre 2020, alle aziende occorrerà fare una serie di calcoli per stabilire il giorno esatto entro il quale è possibile licenziare il personale.

Quando e come si applica la nuova sospensione dei licenziamenti?
Partendo dal dato normativo, analizziamo il funzionamento in concreto della misura. I primi due commi dell’art. 14 del Decreto Agosto affermano che, in linea generale, la preclusione all’avvio delle procedure collettive di riduzione di personale richiamate dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e la sospensione di quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, riguarda tutti i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti integrativi salariali Covid-19 previsti dall’art. 1 (9 settimane a partire dal 13 luglio oltre ad altre 9 a determinate condizioni) o che stiano fruendo dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto per 4 mesi in favore di quei datori di lavoro che rinunciano a godere degli ammortizzatori sociali (art. 3).

Ma andiamo con ordine. Le procedure di riduzione collettiva di personale che richiamano gli articoli 4 (rientro dalla Cassa integrazione straordinaria e impossibilità di assicurare la ricollocazione a tutto il personale interessato), 5 (fase finale della procedura con individuazione dei criteri per procedere al licenziamento collettivo) e 24 (imprese con più di 15 dipendenti che intendono effettuare almeno 5 licenziamenti in un arco temporale di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di trasformazione dell’attività o del lavoro, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive di una stessa provincia) non possono essere iniziate o, se in corso alla data del 23 febbraio, sono sospese. Ciò significa che, mentre quelle terminate prima esplicano tutti i loro effetti, anche dilazionati nel tempo, quelle in corso, seppur iniziate, vengono arrestate.

Si indicano come “termini mobili” perché la data in cui viene meno la sospensione non è uguale per tutti, in quanto correlata alla fruizione delle ulteriori 18 settimane o, in alternativa, all’esenzione contributiva quadrimestrale per chi rinuncia agli ammortizzatori Covid-19. Tale esonero, però, come ricorda l’art. 3, è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno. Anche in questo caso, dunque, varia per ogni realtà. Da ciò si potrebbe dedurre, ad esempio, che un’impresa che avesse fatto poche ore di integrazione salariale in questi due mesi (ad esempio, due settimane) potrebbe, trascorso un mese dal 17 agosto, procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604/1966 per una delle causali ivi previste (ragioni inerenti l’attività, o l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva).

Al di là di questa ipotesi esemplificativa che, comunque, appare residuale, l’aggancio alla fruizione delle 18 settimane, la sospensione dei licenziamento per giustificato motivo oggettivo ha un termine ultimo, correlato al godimento della integrazione salariale Covid-19 o ai 4 mesi di agevolazione contributiva, che è, per entrambi, il 31 dicembre; ovviamente, se le 18 settimane fossero, senza soluzione di continuità, fruite in maniera continuativa dal 13 luglio, la scadenza sarebbe fissata al 16 novembre. Sembrerebbe, dunque, al contrario, che le imprese che non hanno dipendenti in cassa integrazione e non utilizzano l’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 3 del Decreto Agosto, possono procedere ai licenziamenti per motivi “economici”, applicando le relative normative.

Ebbene, a ben vedere, quelli del DL 104/2020 sembrerebbero degli interventi palliativi momentanei, di discutibile efficacia, in quanto il rischio della crisi delle imprese, e di conseguenza il problema occupazionale è concreto e attuale, e a risolvere l’una e l’altro non sarà sufficiente imporre divieti, ma sarebbero opportune delle politiche attive strutturate di sussidio e sostegno alle imprese, affiancate da investimenti in formazione e infrastrutture.

In definitiva, l’insidia che si nasconde dietro una misura apparentemente valida è quella di non risolvere la crisi occupazionale in maniera radicale, ma posticiparla di qualche mese, senza considerare un certo dubbio circa la compatibilità di tale divieto con i noti princìpi costituzionali, e tra essi quello di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).
Luci e ombre e difficoltà applicative e interpretative, dunque, nel Decreto Agosto, le cui conseguenze saranno tangibili soltanto quando si verificheranno.
 
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero


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