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La tutela dei beni culturali nei cimiteri demaniali

Il cimitero demaniale comunale è un contesto giuridicamente composito. Nell’area cimiteriale coesistono:
  1. beni demaniali comunali: aree, viali, mura talvolta antiche, porticati e gallerie, edifici di servizio, cappelle o tombe realizzate dal comune o rientrate nel patrimonio comunale a seguito di estinzione della concessione, decadenza, revoca;
  2. manufatti privati in concessione: cappelle, tombe di famiglia, edicole, sepolcri realizzati su aree cimiteriali in concessione;
  3. beni di enti privati non profit: confraternite, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fondazioni.
Questa compresenza impone una lettura “a strati” della tutela culturale prevista dal Codice dei beni culturali D.lgs. 42/2004: non esiste una tutela “del cimitero” in blocco, ma una tutela che si applica per bene e per titolo di appartenenza, con possibili effetti “di riflesso” dovuti alla tutela indiretta.
Il Codice (art. 1 comma 1) definisce beni culturali come “cose immobili e mobili” aventi interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), distinguendo però i percorsi di emersione giuridica dell’interesse in base alla proprietà:
  • beni appartenenti a soggetti pubblici e assimilati: logica presuntiva, modificabile con un procedimento di verifica;
  • beni di privati “ordinari”: logica costitutiva se e solo se vi è stato un procedimento di dichiarazione.
Il fondamento di tale diversificazione di trattamento è nell’art. 10, co. 1 per i beni di appartenenza pubblica (come nel caso del Comune) e nell’art. 10, co. 3 (beni di appartenenza privata che diventano culturali quando sia intervenuta la dichiarazione ai sensi art. 13, co. 1).
Sostanzialmente: un bene di proprietà pubblica (e il cimitero comunale nel suo complesso è un bene appartenente al demanio comunale in base agli articoli 823 e 824 del Codice civile) si presume sempre soggetto alla tutela del codice se ha più di 70 anni. Se ha meno di 70 anni non vi è tutela presuntiva, e per essere soggetto a tutela serve la dichiarazione di verifica positiva della Soprintendenza.
Invece, un bene di proprietà privata che abbia anche più di 70 anni di età, non è soggetto a tutela, a meno che la Soprintendenza, attraverso un procedimento specifico, non lo dichiari soggetto esplicitamente a tutela.
A queste forme di tutela diretta si aggiunge la tutela indiretta, ovvero indotta su un bene per le prescrizioni che sono previste per il contesto in cui egli è collocato.

Cosicché per ogni bene presente in cimitero occorre verificare, nell’ordine:
  1. chi è il soggetto cui appartiene la “cosa”: Comune/Stato/ente pubblico; ente non profit; privato;
  2. qual è la natura fisica e giuridica della cosa: immobile, parte di immobile, bene mobile autonomo, pertinenza/elemento incorporato;
  3. se opera un titolo di tutela “diretta” (verifica/dichiarazione) o “indiretta” (prescrizioni sul contesto).
Questo metodo è determinante soprattutto per lapidi e iscrizioni, tutelate dall’Art. 50 co.1 del Codice, che possono essere: bene autonomo, componente di un immobile o semplice elemento privo di interesse culturale.

Col passare del tempo cimiteri, parti di essi, tombe e complessi di manufatti realizzati anche in epoche relativamente recenti (inizio anni ‘50 del Novecento), anche se in forma seriale, sono rientrati presuntivamente sotto tutela culturale per effetto della normativa sul Codice dei beni culturali, visto che per i beni pubblici con più di 70 anni vige la tutela piena culturale fino a diversa valutazione della Soprintendenza.
Ciò può determinare, unitamente alla tutela per lapidi ed iscrizioni di cui all’articolo 50 del Codice, nata per salvaguardare altre fattispecie cittadine o ricordi specifici storici, un problema di difficile soluzione. Di lapidi cimiteriali è pieno ogni cimitero sia perché vi è un obbligo regolamentare di iscrizione del defunto sepolto, sia per la natura tipica del contrassegno delle sepolture (lapide e copritomba).
Cosicché, se non si vuole finire nella sostanziale impossibilità ad operare in un cimitero, occorre chiarire:
  1. Qual è la parte di cimitero e/o le singole tombe di esso effettivamente da sottoporre a tutela culturale;
  2. Quali protocolli operativi standard, concordati con la Soprintendenza, garantire nelle varie situazioni ordinarie che si possono presentare. Lasciando la valutazione specifica ai soli casi nei quali sia effettivamente necessario coinvolgere la Soprintendenza.
Se non si segue tale logica di intervento di buon senso, si può bloccare l'operatività cimiteriale e ridurre la disponibilità della cittadinanza a servirsi delle proprie concessioni cimiteriali nonché a mantenerle nel tempo. Allo stesso tempo si rischia di ingolfare l’attività delle Soprintendenze, inondate da una marea di richieste ex articolo 21 e art. 50 del Codice o, viceversa, rischiare pesanti riflessi anche penali, per violazione del Codice da parte dei soggetti gestori e/o proprietari delle tombe cimiteriali.
Pertanto, si ritiene utile che i Comuni e i gestori cimiteriali effettuino una attenta rilevazione della situazione dei propri cimiteri circa l’applicabilità del Codice dei beni culturali, individuando limitate aree e sepolcri per i quali effettivamente vi siano caratteristiche storico/artistiche da salvaguardare e proporre alla Soprintendenza competente:
  1. La verifica di dichiarazione di bene tutelato nelle forme che si propongono, in base all’art. 12 del Codice, suddividendo le aree effettivamente tutelate da quelle non soggette a tutela;
  2. Una regolamentazione operativa di intervento ordinario in beni tutelati, che consenta di sapere preventivamente come comportarsi nella maggior parte dei casi, consentendo in tal modo che il servizio pubblico cimiteriale non sia interrotto, lasciando la valutazione dei casi più complessi, fuori dall’ordinario, alla Soprintendenza;
  3. Una variazione di alcuni articoli del regolamento di polizia mortuaria comunale o, se adottate, delle norme attuative di piano regolatore cimiteriale, che consentano tale impostazione.
 
Ing. Daniele Fogli

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