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L'istituto del Trust
(Parte seconda)

Esamineremo questo mese il trattamento fiscale dell'istituto del trust ai fini delle imposte sui redditi.

La più rilevante novità in materia consta nel riconoscimento ufficiale come soggetto passivo Ires, che la Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 74) ha dato al trust a partire dal 1 gennaio 2007. Il nuovo articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, così come modificato dalla citata Legge, elenca i soggetti passivi del nostro ordinamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, includendovi anche il trust. A questo proposito ammette tre tipologie di trust, stabilendo che "sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: [..] i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; [...] i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; [...] i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. [..] Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o ni altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali".
Le modifiche apportate hanno avuto il merito di fare chiarezza su una materia sinora molto dibattuta. In precedenza, infatti, i redditi derivanti dal trust venivano imputati ai beneficiari o al trust stesso, in base al fatto che i proventi fossero percepiti in costanza di trust oppure no: in pratica, occorreva valutare ogni trust come un caso a sé stante, con il conseguente venire a crearsi di disamine e di disaccordi. Oggi, invece, è definito che il discrimine consti nel fatto che i beneficiari siano individuati nell'atto costitutivo: in questo caso si viene a creare una sorta di trasparenza fiscale e la tassazione è direttamente in capo ad essi; in caso contrario è il trust ad essere tassato. Individuato quindi il soggetto sottoposto a tassazione, occorre stabilire dove il trust ha la propria residenza fiscale, così da potere individuare quale Stato possa vantare la potestà impositiva su di esso.
In base all'articolo 73 comma 3 del Tuir, un trust ha residenza fiscale e conseguente tassazione nel nostro Paese quando, per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni), ha sede legale, sede amministrativa o oggetto principale nel territorio dello Stato. Inoltre la norma prevede che si considerino altresì residenti:
- i trust e gli istituti di analogo contenuto in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia;
- i trust costituiti all'estero se, dopo la loro costituzione, un soggetto residente effettui nei suoi confronti un'attribuzione che trasferisca o costituisca la proprietà o altri diritti reali immobiliari o vincoli di destinazione sugli stessi.
Quest'ultimo caso, introdotto dalla Finanziaria 2007, vuole essere una norma a carattere antielusivo, che considera comunque residenti in Italia i soggetti localizzati all'estero, seppur in modo fittizio: si ricorda che in questi casi è tuttavia fatta salva la possibilità di fornire prova contraria a dimostrazione dell'effettiva residenza all'estero del trust. Unica eccezione a quanto sopra detto è la creazione di un trust in uno Stato appartenente alla cosiddetta white list: in questo caso la presunzione di residenza in Italia non opera.
A parte l'appena menzionato caso particolare, si può affermare che, in linea generale, i trust esterni sono tassati in Italia solo per gli eventuali redditi ivi prodotti (si pensi al caso di un trust che abbia ad oggetto un immobile sito in Italia, produttivo di redditi fondiari); chiaramente in questi casi si dovrà verificare l'esistenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni tra i Paesi coinvolti nel trust, che potrebbe prevedere una minor tassazione o un credito d'imposta.
Ai fini delle imposte sui redditi, in un trust esistono diversi momenti in cui si verifica la tassazione:
a) il trasferimento del bene dalla sfera personale del disponente al trust.
Le conseguenze fiscali si differenziano a seconda che il disponente che trasferisce il bene dal proprio patrimonio personale al trust sia una persona fisica o giuridica. Nel caso sia una persona fisica non vi è alcuna tassazione ai fini Irpef, in quanto il soggetto non trae alcun reddito dal trasferimento stesso, non percependo alcun corrispettivo. In questo senso era stata però avanzata da alcuni l'ipotesi di una assimilazione ad un conferimento in società: tale analogia appare comunque non corretta, in quanto a fronte del trasferimento del bene non viene ricevuta alcuna forma di partecipazione (azioni, quote, ...) nel trust. Nel caso in cui, invece, il disponente sia titolare d'impresa e il bene trasferito sia parte di essa, si rientra nel dettato dell'articolo 85 Tuir (comma 1, lettera d), così come richiamato dall'articolo 57 Tuir il quale stabilisce che "si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni [...] destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa": ad essere tassato sarà pertanto il plusvalore latente, così come determinato in base all'articolo 9 Tuir; chiaramente, nel caso il bene trasferito abbia natura patrimoniale, si sarà in presenza di plusvalenza ex articolo 86 Tuir. Si ricordano infine due casistiche particolari, incidenti sulla tassazione del trasferimento, che potrebbero venire a configurarsi:
- se l'oggetto del trust è una partecipazione e sempre che ricorrano i requisiti previsti, si può applicare il regime di participation  exemption, ex articolo 87 Tuir;
- se il trust viene costituito nell'esercizio d'impresa (cosiddetto trust di garanzia), allora non si procederà alla tassazione come sopra descritta.
b) la realizzazione di redditi derivanti dalla gestione del bene in trust.
La gestione del bene oggetto di trust è produttiva di redditi che devono essere sottoposti a tassazione in capo al trust ovvero in capo ai beneficiari: quando questi ultimi sono individuati nell'atto costitutivo del trust, i redditi derivanti dalla gestione del bene sono tassati direttamente in capo ad essi. Il comma 75 della Finanziaria 2007 ha stabilito che i redditi conseguiti dal beneficiario, persona fisica o ente non commerciale, rientrano tra i redditi di capitale, ex articolo 44, comma 1, lett. g-sexies del Tuir. Nel caso di una molteplicità di beneficiari è stabilito inoltre che la ripartizione dei proventi debba avvenire in base alla quota di partecipazione al trust, come indicata nell'atto costitutivo lo stesso ovvero, in mancanza di tale specifica, in parti uguali tra tutti i beneficiari. In pratica, il trust viene assimilato ad una società fiduciaria, e il trasferimento dei redditi segue il regime della trasparenza ex articoli 115 e 116 del Tuir. Tale analogia è importante anche in considerazione di quello che è il trattamento fiscale in ordine ai proventi che effettivamente vengono corrisposti ai beneficiari: non è difatti infrequente il verificarsi di una discrasia tra i redditi imputati e quelli effettivamente distribuiti ai beneficiari. Nel silenzio della norma si ritiene applicabile quanto previsto in tema di trasparenza, ovvero che le eventuali somme distribuite non siano imponibili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Nel caso in cui i beneficiari non siano individuati, sarà il trust a venire tassato direttamente, come autonomo soggetto d'imposta. Qualora quindi ci si trovi con beneficiari non individuati dovrebbe applicarsi la normativa delle società commerciali, se il trust ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, ovvero quella degli enti non commerciali, se il trust non ha scopo commerciale.
c) il trasferimento di redditi dal trust al beneficiario.
Come già indicato nel paragrato precedente, ancorché non vi sia una espressa previsione normativa, si ritiene che si applichi la normativa sulla trasparenza, e quindi le eventuali somme distribuite non siano imponibili al momento della effettiva percezione, essendolo state nella fase di produzione del reddito. La normativa non regolamenta il caso specifico in cui il beneficiario venga individuato in un momento successivo alla produzione dei redditi. Stando quindi all'attuale regolamentazione, si presume che nel suddetto caso il reddito viene tassato, in capo al trust, solo nel momento di produzione.
 
Alessandra Pederzoli

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