- n. 5 - Maggio 2012
- Legale, fiscale
Onoranze Funebri
Imprese municipalizzate e concorrenza sleale
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2/bis, della Legge n. 287/1990 (la così detta “Legge Antitrust”), diverse normative regionali hanno reso obbligatoria la separazione societaria fra i soggetti responsabili della gestione e della manutenzione dei cimiteri e quelli che esercitano le attività di trasporto e di onoranze funebri.
Quest’obbligo ha portato diversi Comuni italiani a costituire nuove società, dagli stessi interamente partecipate e aventi come oggetto le onoranze e i trasporti funebri da svolgersi su tutto il territorio nazionale, alle quali hanno conferito il ramo d’azienda costituito dal complesso dei beni già organizzato in precedenza per l’esercizio di tali attività.
Purtroppo per gli imprenditori privati, però, le aziende municipalizzate si muovono nel settore sfruttando una posizione di incredibile vantaggio e applicando tariffe di gran lunga inferiori, mediamente del 50%, rispetto a quelle cui fanno riferimento le imprese private locali. Sono tariffe che, ovviamente, consentono alle municipalizzate di essere sistematicamente preferite dagli utenti atteso che il costo medio di un servizio funebre, così come risulta da quanto previsto dagli Studi di Settore, è pari ad Euro 2.500,00 mentre quello slealmente richiesto dalle municipalizzate parte, molto spesso, da Euro 1.200,00.
Le motivazioni per le quali le municipalizzate operano applicando simili prezzi sono state già denunciate all’Autorità della Concorrenza e del Mercato e si possono riassumere come di seguito. Spesso i comuni cedono il diritto d’uso gratuito di immobili di loro proprietà, facendosi carico della ristrutturazione del compendio immobiliare, o sottoscrivono contratti di locazioni con canoni assolutamente al di sotto degli standard di mercato. Sovente l’attività delle municipalizzate viene gratuitamente pubblicizzata sul sito del Comune ingenerando nel dolente, già costretto ad affrontare il difficile momento della morte, l’erroneo convincimento che tali società siano in grado di offrire un servizio migliore perché garantito dal Comune.
Risultano quindi evidenti le ragioni per cui le aziende pubbliche, in palese violazione delle norme regolanti la buona fede in tema di concorrenza, sono sistematicamente preferite dagli utenti e sono in grado di operare nel settore praticando tariffe sottocosto. Esse infatti, attingendo alle risorse pubbliche comunali, non devono sostenere i normali costi di esercizio di impresa e, sfruttando sul pubblico l’immagine di società del Comune, raggiungono con maggior facilità l’utente del servizio. Alcune Imprese private hanno interessato, anche a mezzo del sottoscritto, l’Autorità Garante la quale, con orientamento oramai consolidato, condanna il comportamento anticoncorrenziale praticato nel settore delle onoranze e trasporti funebri dagli enti pubblici e dalle società dai medesimi partecipate atteso che “…l’intervento pubblico attraverso società controllate da enti locali dovrebbe ispirarsi ad un criterio di sussidiarietà, ovvero limitarsi a quelle situazioni in cui non sia possibile o conveniente l’offerta dei servizi da parte di imprese individuate secondo i meccanismi di mercato. Analoghe considerazioni valgono poi quando imprese costituite e controllate dalle amministrazioni comunali per la gestione delle aree cimiteriali estendono la loro posizione di privilegio nel mercato delle onoranze funebri. Sul punto l’Autorità osserva come la gestione delle aree cimiteriali è suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l’operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano promozionale per la sua attività caratteristica di operatore funebre …”; e ancora che “… ulteriori problematiche concorrenziali emergono anche laddove società comunali, attraverso le quali le amministrazioni hanno esercitato in regime di esclusiva le attività funebri, hanno successivamente esteso la loro attività nel mercato contiguo delle onoranze funebri. In questi casi, è ragionevole ritenere che tale circostanza è suscettibile di alterare il confronto competitivo sul mercato delle onoranze funebri, ciò in ragione dei vantaggi di cui godono tali società comunali, che possono consistere sia nell’utilizzo gratuito di immobili comunali o di impiegati comunali, comportando una notevole riduzione dei costi di esercizio a vantaggio delle stesse imprese comunali, sia nel fatto che, avendo esercitato in esclusiva alcuni servizi funebri nel recente passato, le imprese pubbliche godono ancora di un accesso privilegiato alla clientela attesa la loro notorietà sul mercato locale …”; e, infine, che “… l’Autorità auspica che le amministrazioni comunali si adoperino per circoscrivere il loro intervento nella sfera dei servizi pubblici secondo il descritto principio di sussidiarietà, e non invece offrendo servizi commerciali di onoranze funebri, soprattutto quando le stesse imprese godono di specifici diritti e privilegi in grado di avvantaggiarle nel mercato privato. A tal fine, strumenti quali la separazione contabile e societaria non appaiono misure sufficienti a scongiurare una possibile distorsione nei mercati locali delle onoranze funebri …”.
Purtroppo il chiaro intervento dell’Autority viene troppo spesso non considerato dalle Amministrazioni tanto che le imprese sono costrette, a salvaguardia dei propri diritti, a rivolgersi alla magistratura ordinaria per la cessazione della concorrenza sleale in loro danno.
Avv. Alberto Fachinettia.fachinetti@oltremagazine.com