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Imprenditori funebri e risparmi dei costi

Mai come in questo periodo è indispensabile, per ogni serio imprenditore, puntare al risparmio sui costi di gestione dell’impresa che nel comparto funebre sono elevatissimi per diversi motivi fra i quali i prezzi dei prodotti utilizzati, la necessaria reperibilità 24 ore su 24, la formazione professionale e il rispetto di tutte le norme igienico sanitarie previste nel singoli regolamenti. Oltre a ciò, gli impresari funebri subiscono ogni giorno la sleale concorrenza delle imprese municipalizzate e, al fine di contrastarne l’attività, sono obbligati a proporre al pubblico tariffe che, spesso, coprono solo i costi di gestione.
Il mese scorso ho considerato quanto le legge prevede in tema di reti di imprese e, sempre in tale ottica, sono oggi a indicare sommariamente le linee guida per la creazione di società consortili. Vi è il così detto “consorzio stabile” con il quale gli imprenditori instaurano una forma di collaborazione duratura dando vita ad un soggetto giuridico distinto nel quale possono conferire beni strumentali (ad esempio i carri funebri) che verranno utilizzati da tutti i consorziati e che, quindi, saranno più razionalmente sfruttati e con ovvi risparmi di gestione. La società consortile è assoggettata alla disciplina generale prevista per la forma societaria prescelta con le dovute modifiche introdotte dal perseguimento dello “scopo mutualistico”, ossia del vantaggio e/o del beneficio genericamente inteso a favore delle imprese aderenti: in tale senso si è espressa la Corte di Cassazione, sezione I, con la sentenza del 27 novembre 2003, n. 18113, nella quale ha affermato il principio che “la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, fatta salva l’inderogabilità delle norme che fissano le regole fondamentali del tipo di società”.
Per ciò che attiene alla costituzione di società consortili a responsabilità limitata il capitale sociale minimo richiesto è di Euro 10.000 (articolo 2463 c.c.) e l’atto costitutivo può prevedere il conferimento di tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica fra cui anche quelli di prestazioni d’opera e di servizi (articolo 2464 c.c.). Per le società consortili per azioni il capitale sociale minimo richiesto è pari ad Euro 120.000 (articolo 2327 c.c.) e le prestazioni di opere o di servizi non possono formare oggetto di conferimento (articolo 2342 c.c., comma 5). Oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire:
- prestazioni accessorie non consistenti in denaro;
- apporti (diversi dai conferimenti) anche di terzi, opere o servizi.
Quanto al regime fiscale, nell’ipotesi di costituzione di società consortile di capitali, sia essa per azioni o a responsabilità limitata, si applica la normativa delle società di capitali per effetto della quale la soggettività tributaria ai fini Ires prescinde dall’attività svolta, essendo diretta conseguenza della forma giuridica. Ne deriva quindi che il reddito prodotto dalle società di capitali è considerato reddito di impresa da qualsiasi fonte esso provenga (ai sensi dell’articolo 81 del T.u.i.r.). È inoltre considerata soggetto passivo ai fini Irap e soggetta alle disposizioni generali ai fini della determinazione della base imponibile. Trovando poi un’espressa menzione nella formula di cui all’articolo 4, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/72, è inquadrata tra i soggetti passivi Iva. Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha disposto che una società consortile, costituita nella forma di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, può essere ammessa alla liquidazione dell’Iva di gruppo, prevista dall’articolo 73 del D.P.R. 633/72. Nell’ambito di una società consortile, il perseguimento di uno scopo mutualistico non necessariamente deve esaurire l’interesse dell’impresa, essendo ammissibile che, in via strumentale ed accessoria, possa essere realizzato ed eventualmente distribuito l’utile prodotto dai rapporti con il mercato esterno. Da un punto di vista giuridico - aziendalistico, si distingue “l’utile”, generato dai rapporti con i soggetti terzi, dal cosiddetto “avanzo di gestione” prodotto da una eccedenza di contribuzione da parte dei soggetti consorziati sia sotto forma di contributi veri e propri che di corrispettivi maggiorati rispetto ai costi sostenuti.
In considerazione di quanto sopra, la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata o per azioni costituisce una forma di aggregazione tra imprese finalizzata ad affrontare il mercato in modo maggiormente competitivo.
 
Avv. Alberto Fachinetti
a.fachinetti@oltremagazine.com

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