- n. 2 - Marzo/Aprile 2021
- Legale, fiscale
Eredità digitali (II parte)
Come fornire un servizio per pianificare la successione ereditaria nel patrimonio digitale.
Riprendiamo il discorso da dove l’abbiamo interrotto, ossia
dal precedente numero di Oltre Magazine (n. 1/2021) in cui abbiamo introdotto il concetto di eredità digitale.
Si è detto che il nostro patrimonio digitale è composto di beni di natura patrimoniale (quali criptovalute, progetti di un architetto, fotografie di un fotografo professionista, software, opere di uno scrittore o di un giornalista, ecc.) e di natura personale (quali fotografie, video, diari, messaggi, ecc.), contenuti sui nostri computer, smartphone, tablet o
account (
social, cloud, ecc.), e che se le password di accesso a tali dispositivi non vengono trasmesse agli eredi, tali beni sono destinati all’oblio o comunque a non essere facilmente recuperabili (a questo proposito potrebbe segnare un punto di svolta la recente ordinanza del Tribunale di Milano del 09 febbraio 2021, primo provvedimento in Italia sul tema dell’eredità digitale, che ha sancito il diritto di accesso degli eredi ai dati personali dell’account del defunto).
In tutto questo, come può un’agenzia di onoranze funebri innovativa (o che intende restare al passo con i tempi) fornire un servizio di assistenza di questo tipo ai propri clienti? E quali sono le soluzioni per disporre del proprio patrimonio digitale?
- Il testamento? Sì, ma non da solo. Il solo testamento olografo è infatti inutilizzabile o, meglio, non utilizzabile appieno, dato che scrivere le proprie credenziali su un pezzo di carta (ovvero sul testamento) che, peraltro, sarà soggetto a pubblicazione, potrebbe non essere prudente. Chiunque potrebbe del resto servirsene illegittimamente.
- Il cosiddetto legato di password, ovvero l’attribuzione diretta, attraverso il testamento, delle credenziali (e, dunque, dei beni digitali) ad un determinato soggetto? Si, ma anche in questo caso non da solo. Valgono, infatti, le medesime considerazioni esposte per il testamento. Il legato è, del resto, una disposizione (a titolo particolare) contenuta in tale atto.
- La nomina di un esecutore testamentario? Si, ma è una soluzione rischiosa. L’incarico di esecutore testamentario può, infatti, essere accettato o rinunziato, con la conseguenza che, in caso di rinunzia o mancata accettazione, le volontà testamentarie potrebbero restare inattuate. Inoltre, aspetto non irrilevante, l’esecutore testamentario potrebbe premorire al disponente.
- Il contratto di mandato post mortem exequendum, ovvero un contratto in forza del quale un soggetto (mandatario) si obbliga, nei confronti del mandante (il “futuro” defunto), a consegnare le password dopo la sua morte? Si, ma con dei limiti. Tale contratto può essere utilizzato sempre per i beni di natura non patrimoniale (e-mail, foto di famiglia, diari, ecc.), mentre per i beni di natura patrimoniale (criptovalute, foto d’autore, software, ecc.) solo in due casi: a) se la proprietà (ma non il possesso) del bene è già stata trasferita con il proprietario in vita; b) se la proprietà si trasferirà con il testamento.
Concludendo,
oggi il testamento da solo non basta, ma è necessario che questo si accompagni almeno ad un contratto post mortem exequendum. Con il primo si trasferisce la proprietà dei beni digitali (di natura patrimoniale o personale), con il secondo si garantisce che un “soggetto terzo”, di fiducia, consegni le password solo a morte avvenuta.
Questo “soggetto terzo” ben potrebbe essere anche un’agenzia di onoranze funebri che infatti, come spesso accade, riceve già dai propri clienti importanti dichiarazioni di volontà di altra natura (quali ad esempio quelle sulle esequie).
Un’agenzia di onoranze funebri che offre servizi legati alla successione non può oggi permettersi di non offrire un servizio legato al mondo digitale, non fosse altro per il fatto che è la società a richiederlo. Del resto, il nostro mondo, la nostra vita, ruota intorno all’utilizzo di strumenti informatici rendendoci tutti, a prescindere dall’età, titolari di un patrimonio digitale.
Ecco dunque una nuova opportunità che rende il lavoro dell’impresario una professione sempre più articolata e completa.
Avv. Alessandro D'Arminio Monforte