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 Nuove disposizioni dell'agenzia delle Entrate

Elenchi Clienti e Fornitori e "Spesometro"

Con il provvedimento del 22 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le linee guida sull'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3.000 euro. Tutti i titolari di partita Iva, a partire dal 1 gennaio 2011, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute con un imponibile superiore a 3.000 euro. Dal 1 maggio 2011, inoltre, scatterà l’obbligo di comunicare anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei privati con importo superiore ai 3.600 euro, iva compresa. Per le operazioni effettuate nell’anno solare 2010 si dovranno comunicare solo le operazioni tra soggetti passivi Iva con imponibile superiore ai 25.000 euro.

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e per gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione va comunicata se i corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Viene stabilito che qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni di importazione e le esportazioni che rientrano tra le operazioni non imponibili di Iva, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “blacklist” e le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria (per esempio quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari). Come accennato precedentemente, sono escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011.

Nella comunicazione andranno indicati i dati richiesti dall’articolo 4 del DPR 605/1973 ovvero la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale della controparte. I soggetti non residenti privi di codice fiscale dovranno fornire i propri dati, comprensivi di cognome e nome (se persona fisica), luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale. È consigliabile che per tutte le operazioni effettuate nei confronti dei privati dal 1 maggio 2011 in poi ed aventi un corrispettivo superiore a 3.600 euro, venga fatta una fotocopia del codice fiscale, in quanto anche un solo errore di trascrizione porterebbe all'impossibilità di inviare le dovute comunicazioni e ad incorrere nelle conseguenti sanzioni. I termini per la presentazione di tali comunicazioni è stato fissato al 31 ottobre 2011 per le comunicazioni relative al 2010, mentre a partire dal 2011 è stato fissato il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Per quanto riguarda i privati, le comunicazioni sopra descritte andranno ad alimentare il cosiddetto “spesometro” (accertamento sintetico dell’Agenzia delle Entrate) che integreranno probabilmente il cosiddetto “redditometro”. Per essere più chiari, l’Agenzia delle Entrate controllerà direttamente le spese superiori ai 3.600 euro dei singoli cittadini, quindi non solo i beni di lusso, ma anche eventuali spese per l’acquisto di pacchetti vacanza per la famiglia, per l’arredamento della casa, per le ristrutturazioni e per tutti quegli acquisti che supereranno la soglia indicata. Il Fisco controllerà senza riserva tutte le situazioni in cui le spese non saranno in linea con i redditi dichiarati e sarà onere del contribuente dimostrare il contrario.   
 
Claudio Leuzzi
 

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