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Verifiche necessarie sui feretri

Continua la disamina del documento “Istruzioni per una corretta gestione dei crematori” che prende ora in esame le dimensioni e il peso dei feretri nonché dei contenitori di resti mortali.

Non so a quanti dei nostri lettori sia capitato di assistere ad una delle operazioni per me più critiche in occasione di un funerale, e cioè, se si siano mai trovati di fronte al fatto che la bara non riesca ad entrare nel loculo. In questi casi qualche addetto comincia a dare di martello e scalpello per togliere cornici od altri oggetti del cofano, per farlo rientrare di quei centimetri necessari per poterlo collocare all’interno del tumulo. A me è capitato almeno un paio di volte, per di più in occasione di funerali di persone amiche. E ne sono sempre rimasto scosso, con i familiari del defunto annichiliti al sentire quei colpi di scalpello sulla bara che contiene le spoglie di un loro caro. A parte il rumore, penetrante, e i rimbombi che si amplificano nel silenzio di circostanza di tutto il corteo funebre che assiste alla mesta operazione, per quelle persone straziate dal lutto sembra quasi che quei colpi siano inferti direttamente al defunto.

Situazioni di questo genere non sono infrequenti, specie per i cimiteri di più antica data. Ma questo è anche frutto di verifiche che non si sono effettuate per tempo (aggiungo: molto per tempo, per consentire soluzioni alternative), per capire se la bara prescelta sia compatibile con il luogo di sepoltura e, oggi, con il forno in cui effettuare la cremazione.

Tanti possono essere i motivi di questa incompatibilità:
- se il defunto era una persona di dimensioni “generose”, in lunghezza, o per circonferenza, o anche per peso;
- nel caso della cremazione se la bocca del forno sia di misura tale da non accogliere agevolmente l’ingresso del feretro; o anche se il defunto ha un peso “anomalo”, superiore a quello che il manuale di operatività del forno permette in condizioni di sicurezza per l’impianto, anche selezionando il programma di esecuzione della cremazione per “obesi”;
- se, infine, il loculo è stato costruito molto tempo fa (decine di anni o anche più di un secolo) e con dimensioni ben inferiori a quelle consigliate dalla circolare del Ministero della Salute n. 24 del 24/6/1993, al paragrafo 13.2 (1), o stabilite da norme regionali.

Come risolvere a monte queste situazioni? Le “Istruzioni per una corretta gestione dei crematori”  prevedono in merito quanto segue:

4. Dimensione del feretro

4.1. Qualora le dimensioni esterne del feretro superino in lunghezza i 205 cm., in larghezza i 70 cm. o in altezza i 60 cm., esso è definito "oversize". L’impresa funebre è tenuta a segnalare tale evenienza all’ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni al trasporto e alla cremazione.
4.2. In caso di trasporti di cui al punto che precede, l’impresa funebre, in fase di prenotazione del servizio di cremazione, procede ad avvertire per iscritto, anche per via telematica (attraverso il web, con mail, con fax, ecc.), il responsabile del crematorio di destinazione per ottenerne l’esplicita accettazione, senza la quale il feretro dovrà essere avviato ad altro impianto. L’accettazione del feretro “oversize” è consentita soltanto qualora le dimensioni della bocca del forno del crematorio siano tali da consentire l’introduzione in sicurezza del feretro nella sua integrità, senza quindi manomissioni dei sigilli o atti che ne deformino i suoi componenti.
4.3. Per scongiurare ipotesi di rifiuto di pubblico servizio, il responsabile del crematorio, nei casi in cui sia impossibile accogliere un feretro “oversize”, comunica il motivato diniego anche all’ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni di legge.”

Queste “Istruzioni” determinano che quando un feretro ha dimensioni pari o inferiori a quelle standard l’impresa funebre del luogo di partenza non è tenuta a segnalare specifiche problematiche concernenti la cassa al crematorio di arrivo, poiché è certo che tutte le bocche (e le dimensioni della camera di combustione) di ogni crematorio in Europa hanno dimensioni tali da garantirne l’immissione.
Se invece il feretro deve essere seppellito non basta l’applicazione delle “Istruzioni” di cui sopra, perché ci si potrebbe trovare in una delle situazioni per le quali il tumulo di accoglimento è piccolo, e allora occorre:
- o scegliere una bara “minuta”, cioè ad es. stretta o corta o bassa, ovviamente anche in funzione della fisicità del defunto;
- o cambiare luogo di tumulazione.

Si precisa, inoltre, che questo stesso principio, con le stesse dimensioni del feretro, è stato adottato anche all’interno dei recentissimi aggiornamenti dello standard sui “Funeral Services” per tutti i Paesi europei, conosciuto come EN15017:2019, nello specifico al punto D.1 dell’allegato D. In pratica un impresario funebre di un qualunque Paese europeo è certo di garantire la qualità dei servizi da lui offerti se il cofano che utilizza ha misure entro quelle sopra richiamate. E, nel caso che anche una di queste misure debordi, deve dichiarare il feretro “oversize” e accordarsi con la struttura ricevente per procedere al funerale.

Si noti che, secondo lo standard europeo, occorre tener presenti due ulteriori parametri che possono dichiarare “oversize” il feretro (che come è noto è da intendersi come l’insieme di bara e di contenuto):
- se il peso della bara vuota (generalmente lignea) eccede i 50 Kg.
- se il peso del defunto è superiore a 120 Kg.

Questi parametri, discutibili fin quanto si vuole, derivano da una ricognizione nei vari Paesi europei e le dimensioni e i pesi sono frutto di un ragionamento medio tra le varie situazioni riscontrate.Tutto ciò vale al momento del funerale. La situazione cambia significativamente in caso di cremazione di resti mortali (cioè di salme inconsunte). Infatti, in tal caso le Istruzioni prevedono:

9. Resti mortali

9.1. Per l’avvio a cremazione il resto mortale proveniente da esumazione deve essere inserito in contenitore di materiale facilmente combustibile ai sensi della circolare Min. Salute 31 luglio 1998, n. 10.
9.2. Analogamente il servizio cimiteriale è tenuto a procedere, ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli), per l’avvio a cremazione dei resti mortali a seguito di estumulazione.
9.3. Sono altresì accoglibili per la cremazione anche resti mortali inseriti:
- nell’originario feretro, ove possegga caratteristiche di spessore e forma capaci di contenerli e sostenerne il peso, nonché sottrarli alla vista esterna;
- in contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm.;
- se permesso dal gestore del crematorio in casse di cartone (cellulosa) o altro materiale facilmente combustibile.
9.4. Non sono accoglibili in crematorio contenitori di resti mortali difformi da quelli indicati dai punti che precedono ovvero senza la identificazione esterna del defunto da cremare (generalmente con nome, cognome, data di nascita e di morte).
9.5. Per evitare ipotesi di profanazioni/manomissioni entro i crematori, all’arrivo di resti mortali, qualora il servizio cimiteriale non vi abbia provveduto, si procede a cura del responsabile del crematorio all’apposizione sul contenitore di sigilli antieffrazione, dando evidenza del fatto nella documentazione nel verbale di consegna.
9.6. Valgono per la cremazione di resti mortali le istruzioni previste nel caso di cremazione di feretri, per quanto applicabili.”

Il resto delle considerazioni in un prossimo articolo.

 
Daniele Fogli


(1)Circ. Min. Salute 24/1993, paragr. 13.2

13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9.
La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50. … omissis …


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