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Come procedere correttamente ad una cremazione

In questo articolo ha inizio l’analisi del documento “Istruzioni per una corretta gestione dei crematori” con una prima parte che verte sulle responsabilità, le caratteristiche dei feretri e dei i materiali interni.

Poco più di un anno fa le agenzie di stampa battevano la notizia dello scandalo del crematorio di Biella, dove i gestori di quell’impianto trattavano o facevano trattare dal personale operaio cadaveri e resti mortali in modo orripilante, tanto da ritenere che in quel luogo l’umanità si fosse persa. Furono le segnalazioni fatte alle forze dell’ordine dal personale dell’impianto stesso a documentare modi di comportamento inverosimili, divenuti poi di dominio pubblico nei mesi successivi, attraverso la trasmissione Le Iene che, mandando in onda alcuni spezzoni di riprese video, turbarono ed indignarono milioni di persone.

È stata questa la molla che ha fatto scattare nelle associazioni dei principali gestori di crematori italiani la necessità di prendere le distanze in modo netto da tali comportamenti e di far sentire pubblicamente la propria voce. E così è nato il documento “Istruzioni per una corretta gestione dei crematori”, scritto a più mani da Utilitalia SEFIT, con il concorso della FIC (Federazione Italiana Cremazione) e sul quale è stato chiesto alle altre maggiori associazioni del settore funerario di condividerne le finalità e di darne adeguata diffusione.

Cosa sono queste Istruzioni? Si tratta di un breve documento che da gennaio 2020 diventa di riferimento per tutti i crematori associati a queste due federazioni (i quali coprono circa il 60% dell’intero mercato italiano, in termini di volume di cremazioni), ma che si auspica possa diventare la linea da seguire da parte di tutti gli impianti italiani. Ha la particolarità che non è una legge e nemmeno un regolamento, ma si tratta di  un codice di comportamento, scritto volontariamente da tecnici di queste due federazioni, a cui i gestori di crematori faranno riferimento. È un grido da parte di chi opera con correttezza che vuol fare sapere che nei propri impianti si seguono procedure che danno sicurezza sia ai dolenti e sia alle imprese funebri che ivi portano i feretri per la cremazione.

Il criterio che sottovoce, ma non troppo, poche (per fortuna) imprese funebri invece seguivano era da un lato quello del risparmio di denaro, ma soprattutto quello del risparmio di tempo: si portava il feretro dall’impianto “veloce” e in men che non si dica si entrava in possesso di un’urna con delle ceneri da consegnare ai parenti del defunto. Meno tempo impiegato, meno personale e mezzi impiegati e più guadagno!

Ebbene questo criterio è stato totalmente messo in naftalina dai fatti di Biella, perché ora i parenti dei defunti da cremare, messi in guardia dalle denunce televisive o della carta stampata, si fidano sempre meno e cresce la quantità di soggetti che vogliono assistere di persona alla cremazione. Ma anche le stesse imprese funebri cercano di rassicurare i dolenti garantendo la presenza di proprio personale per accertarsi della correttezza dei criteri seguiti nella cremazione.

Aumenta così la consapevolezza che per svolgere una cremazione occorre un tempo minimo (che è nell’ordine di 75-90 minuti o poco più negli impianti di ultima generazione, non le tre ore che riportate erroneamente da qualcuno) e che è impossibile ricevere un’urna cineraria, specie se fredda, in mezz’ora o in un’ora dall’immissione del feretro nel forno. In tal caso c’è qualche cosa che non si è svolta correttamente.

Documento “Istruzioni per una corretta gestione dei crematori”

Vediamo allora i capitoli principali di questo documento, che SEFIT e FIC hanno scritto e fatto conoscere, nel corso del 2019, con quattro giornate di studio in diverse città del Nord e Centro Italia, che hanno visto la presenza di molti gestori di impianti:

1. Responsabilità

1.1. Lo svolgimento del servizio di cremazione e delle attività collaterali è la risultante dell’esercizio responsabile di funzioni e compiti da parte di vari soggetti che devono armonicamente cooperare. Essi sono:
a) il responsabile del crematorio che sovrintende al conforme e ordinato svolgimento del servizio di cremazione;
b) l’impresa funebre incaricata, nella figura del direttore o dell’incaricato del trasporto, che provvede alla gestione di quanto richiesto precedentemente la consegna del defunto al crematorio;
c) il delegato del responsabile del crematorio per l’accoglienza dei defunti, l’esecuzione delle cerimonie di commiato e la consegna     delle urne;
d) gli operatori addetti alla cremazione.


Il documento chiarisce poi dove inizia la responsabilità di ciascuno di questi soggetti e dove termina e cioè:
“1.4. Ciascun feretro conferito al crematorio dovrà essere cremato separatamente. Una volta che il feretro è stato inserito nel forno crematorio, nessuna azione manuale può essere effettuata sul cadavere, durante la combustione, per accelerare il processo di cremazione e quindi diminuire la durata dello stesso, fino a che sia completato il processo di cremazione.
Che è esattamente quel che non si faceva a Biella!

Ed ecco che interviene un ulteriore elemento:
1.6. Il responsabile del crematorio adotta procedure documentali di massima sicurezza della tracciabilità della movimentazione del feretro dall’arrivo nel crematorio all’avvenuta cremazione, nonché fino alla consegna dell’urna agli aventi titolo.
1.7. In aggiunta a quanto previsto da 1.6, il responsabile del crematorio può dotarsi di sistemi di video registrazione dell’immissione del feretro nel forno, della raccolta delle ceneri risultanti e della loro gestione ai sensi del punto 7.1, nonché del loro successivo conferimento nell’urna e della sua conforme sigillatura.


Sono cioè ben specificate le garanzie fondamentali che devono essere alla base di ciascuna cremazione:
- la salma che viene cremata deve essere proprio quella per la quale si è in possesso di specifica autorizzazione;
- devono essere garantiti sistemi di tracciabilità dal momento della ricezione del feretro a quello di consegna dell’urna cineraria che minimizzino o meglio evitino il rischio di errori e scambi di persona.

Resta pur sempre un rischio iniziale. Che cioè si commetta un errore alla partenza del feretro, quando la identificazione del cadavere è svolta dall’incaricato del trasporto o (ed è già successo, purtroppo) per casi di scambio del coperchio di un feretro con quello di un altro, o ancora per omonimia.È quindi rilevante il compito dell’incaricato del trasporto funebre che, ricordiamo, è incaricato di pubblico servizio.

Altro punto estremamente importante è quello delle caratteristiche dei feretri. Vediamone i punti principali:

2. Caratteristiche dei feretri

2.1. I feretri da utilizzare per la cremazione devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente, attualmente il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, con le specifiche di cui alle circolari Ministero della Salute n. 24 del 24/6/1993 e n. 10 del 31/7/1998.
2.1.1. Qualora sia stata emanata una normativa regionale cogente si applica quest’ultima.
2.1.2. Per l’esecuzione delle cremazioni è promossa l’applicazione delle specifiche soluzioni per diminuire l’impatto sulle emissioni dei crematori previste le norme degli standard UNI sui cofani mortuari: UNI 11519 e UNI 11520 su Cofani funebri – Casse di legno con e senza prove, terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura favorendo così il rispetto dei limiti di legge


Su questo aspetto, si è soffermato in particolare il Presidente di Assocofani al recente convegno SEFITDIECI 2019, quando ha stigmatizzato il comportamento di chi, fraudolentemente, utilizza per il trasporto al crematorio casse interne di polipropilene, vietato in ogni caso per la cremazione, ma oggi in base ad una sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia, vietato anche per la tumulazione in sostituzione allo zinco, invisibili dall’esterno e dichiarando, come incaricato del trasporto, che il confezionamento del feretro è stato effettuato a norma di legge.

Qui la questione può diventare particolarmente delicata e non solo per la sanzione amministrativa prevista dall’art. 107 del D.P.R. 285/1990 (cioè circa 3.000 euro per ciascun caso). Difatti stiamo parlando di circa 15 Kg. di polipropilene, che vengono inseriti all’interno del forno crematorio all’insaputa del gestore, il quale risponde anche penalmente degli sforamenti conseguenti dei parametri delle emissioni in atmosfera.È del tutto ovvio che in tali casi il gestore di crematorio non ha alcuna colpa e a sua volta dovrà denunciare chi gli ha consegnato un feretro irregolare da cremare, che quindi avrà conseguenze penali e civili (i danni che possono insorgere sul processo di creazione delle ceneri e all’impianto).

Come si cautelerà il gestore del crematorio? Applicando le specifiche istruzioni previste nel documento al punto 3 del documento:

3. Materiali interni del feretro fornito dall’impresa funebre

3.1. All’atto della prenotazione del servizio il personale del gestore del crematorio informa l’impresa funebre che è tenuta a conformarsi integralmente alle istruzioni contenute nel presente disciplinare, al tariffario e alla carta dei servizi vigente. La prenotazione della cremazione è accettata unicamente a seguito di inoltro, anche per via telematica (attraverso il web, con mail, con fax, ecc.) o con consegna diretta, di accettazione scritta delle presenti istruzioni, in particolare per la tipologia del feretro utilizzato e dei materiali impiegati, di cui risponde l’impresa funebre.
3.2. Per il confezionamento dei feretri destinati a cremazione vanno impiegati materiali a bassa produzione di fumi e facilmente combustibili.
3.3. È consentito l’uso di controcassa interna in materiali, quali plastiche biodegradabili, rispondenti alle norme UNI EN 13432 o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità, o altri prodotti flessibili rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme EN 15017.
Sono altresì consentiti, internamente al feretro, prodotti adsorbenti e biodegradanti, siano o meno a base batterico enzimatica.
3.4. È vietato l’uso interno o esterno di controcassa di zinco durante la cremazione, tranne che nei feretri destinati a crematori con impiantistica capace di accoglierli per svolgere la cremazione.
3.5. Nel confezionamento del feretro è altresì vietato l’uso di materiali che possano produrre abbondante produzione di fumi quali ad esempio materassini assorbenti di cotone idrofilo, rivestimenti/imbottiture in materiali ad elevata tossicità in caso di combustione.
3.6. L’impiego della controcassa:
- in piombo;
- in lamiera metallica diversa dallo zinco;
- in polipropilene;
determina in ogni caso l’inibizione a procedere alla cremazione del feretro.


Continueremo ad esaminare il documento e con il resto delle considerazioni in un articolo sul prossimo numero di Oltre Magazine.

 
Daniele Fogli


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