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Distinzione tra spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza

La recente posizione assunta dal Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive con il Parere del 17 gennaio 2006 n. 44 ci fa ritenere di un certo interesse riepilogare gli orientamenti che si sono delineati negli ultimi anni in merito alla distinzione tra spese di pubblicità e propaganda da un lato e spese di rappresentanza dall'altro. Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza è penalizzante rispetto a quello delle spese di pubblicità, essendo le prime deducibili soltanto per un terzo da ripartirsi obbligatoriamente in cinque esercizi, a differenza delle seconde che sono interamente deducibili.

 

PARERE DEL COMITATO CONSULTIVO

Con il Parere del 17 gennaio 2006 n. 44 il Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, con riferimento alla classificazione delle spese sostenute da una società concessionaria di autovetture in occasione della presentazione di nuovi modelli, ha precisato che si considerano:

spese di pubblicità e propaganda le spese che pubblicizzano i prodotti senza recare utilità a terzi, quali ad esempio la locazione di sale e strutture per lo svolgimento di una manifestazione, la documentazione pubblicitaria di supporto, i decori e i servizi organizzativi;

spese di rappresentanza, le spese che recano utilità a terzi, come i banchetti e l'alloggio degli ospiti di una manifestazione.

Ha ribadito inoltre l'integrale deducibilità di omaggi e litografie se di importo inferiore ad euro 25,82 per espressa previsione della normativa fiscale.

Detta posizione sembra in contrasto con quella della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 7803 del 2000, affermava che i servizi di bar organizzati dalle aziende nelle fiere sono da ritenersi vere e proprie spese di pubblicità, e pertanto possono essere dedotti integralmente dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui vengono sostenute, oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

SPESE DI PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

Molteplici sono dunque le interpretazioni della distinzione oggetto di questa analisi.

Riportiamo di seguito quelle più significative:

• spese di pubblicità e propaganda:

- spese che pubblicizzano i prodotti senza recare utilità a terzi (Parere del Comitato Antielusivo n. 44 del 17 gennaio 2006);

- spese che riguardano la promozione del prodotto (Secit - delibera del 1993; Comitato Consultivo ai sensi dell'articolo 21 Legge 413/91);

- spese sostenute per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l'offerta del prodotto, stimolando la formazione o l'intensificazione della domanda (Risoluzione Ministeriale n. 148/E del 17 settembre 1998), dove vi è un rapporto sinallagmatico tra l'impresa e il soggetto incaricato dell'attività, caratterizzato dalla presenza di un corrispettivo (Risoluzione Ministeriale n. 9/204 del 17 giugno 1992);

• spese di rappresentanza:

- spese che recano utilità a terzi (Parere del Comitato Antielusivo n. 44 del 17 gennaio 2006);

- spese che riguardano la promozione della ditta (Secit - delibera del 1993; Comitato consuntivo ai sensi dell'articolo 21 Legge 413/91);

- spese sostenute dall'impresa per offrire al pubblico un'immagine positiva di se stessa e della propria attività in termini di floridezza ed efficienza.

 

CASISTICA

Alla luce della posizione espressa dal Comitato Antielusivo, riteniamo dunque sicuramente classificabili come:

spese di pubblicità e propaganda:

- locazione di sale e strutture per lo svolgimento delle manifestazioni;

- documentazione pubblicitaria;

- decori;

- servizi organizzativi;

spese di rappresentanza:

- beni distribuiti gratuitamente;

-
contributi erogati per l'organizzazione di convegni o simili;

- pranzi offerti ai clienti inerenti un servizio offerto in occasione di una festività o ricorrenza (Corte di Cassazione - sentenza n. 7803/00);

- spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per clienti invitati a fiere e mostre (Risoluzione Ministeriale n. 137/E dell'8 settembre 2000).

La posizione del Comitato contribuisce invece a seminare dubbi su un argomento fiscale di per sé già abbastanza controverso e dibattuto, in particolare con riferimento a:

- pranzi offerti ai clienti in un contesto di trattativa commerciale, dove i destinatari manifestino un minimo interesse all'acquisto;

- spese di bar organizzati dalle aziende all'interno di una fiera.

Siamo dunque di fronte a un bivio: da un lato, infatti, vi è una sentenza della Cassazione che qualifica alcuni costi come spese di pubblicità, dall'altro un parere dell'Amministrazione Finanziaria che li annovera fra le spese di rappresentanza.

 
Alessandra Pederzoli

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