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Presentato in Senato un Disegno di Legge

Disciplina delle Attività Funerarie 3/3

Con l’articolo 10 (Trasparenza ed informazione) si individuano condizioni generali di diffusione dell’informazione sui costi delle principali scelte funebri. Tra queste misure, con il concorso delle associazioni di categoria, rientrano tanto l’adozione di criteri di chiarezza commerciale e comparabilità del listino prezzi dell’impresa funebre e dell’agenzia funebre, quanto la formulazione di uno schema di riferimento, valido per l’intero territorio nazionale, con l’indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi da prevedersi in preventivo e fatturazione.
Con l’articolo 11 (Attività collaterali o aggiuntive e integrative) si chiarisce che i soggetti imprenditoriali dell’ambito funebre che svolgano attività ad esso collaterali, come ad esempio il puro trasporto di cadavere, oppure il noleggio di attrezzature per l’allestimento di camere ardenti, la fornitura di addobbi floreali, sono tenuti a disporre dei titoli caso per caso previsti dalle normative in vigore. Di maggiore spessore il comma 2 con cui si supera l’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni dell’articolo 115 T.U.LL.P.S.
Con l’articolo 12 (Vigilanza e Sanzioni) si identifica nell’Azienda sanitaria locale il perno di un efficace sistema di vigilanza e di controllo sull’attività funebre. Per sopperire ai costi derivanti dall’esercizio di tali funzioni vengono individuati proventi che possono derivare tanto dall’applicazione delle sanzioni quanto da un minimo contributo fisso da corrispondersi per ogni funerale. Si determina altresì un chiaro schema sanzionatorio di riferimento per l’inosservanza alle disposizioni della presente legge.

Titolo III – Disciplina dell’attività cimiteriale e della cremazione.
Capo I Aspetti generali e specificità cimiteriali.
Con l’articolo 13 (Ambiti territoriali ottimali) si disegna il nuovo modello gestionale con il passaggio del complesso dei servizi cimiteriali riferito ad ogni singolo Comune ad un sistema basato su ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC). Viene così a costituirsi, con il concorso di tutti i comuni ivi territorialmente ricompresi, una Autorità di ATOC nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni con poteri di regolazione e affidamento della gestione delle attività. L’individuazione dell’ATOC configura un modello di riorganizzazione delle funzioni pubbliche per la gestione di servizi d’area vasta con una portata analoga al riordino dei poteri locali intervenuto con le norme sulle Città Metropolitane e la nuova strutturazione delle funzioni provinciali. Sono inoltre previsti strumenti partecipativi delle comunità comprese nell’ambito cimiteriale. Per sopperire ai costi derivanti dall’esercizio di tali funzioni vengono individuati proventi che derivano, oltre che dall’applicazione delle sanzioni, da un minimo contributo fisso da corrispondersi per ogni operazione cimiteriale o cremazione.
Con l’articolo 14 (Piani regolatori cimiteriali) si conferiscono alle Autorità di ATOC poteri concernenti la pianificazione delle strutture cimiteriali entro orizzonti temporali che vanno da un minimo di venti a un massimo di quaranta anni oltre a funzioni di regolazione dei profili qualitativi dei servizi cimiteriali e di formulazione dei contratti di servizi con i soggetti gestori, di rapporto con le associazioni dei consumatori o infine inerenti l’uso, la catalogazione e la valorizzazione delle sepolture private.
Con l’articolo 15 (Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri) si interviene per definire le caratteristiche della tumulazione aerata sull’intero territorio nazionale, mentre oggi è diffusa solo in alcune regioni principalmente del Nord e del Centro. Inoltre vengono stabilite le caratteristiche delle bare da utilizzare in occasione delle sepolture e delle cremazioni, conseguenti a funerale, allineandosi a recenti standard dell’UNI sulla materia.
Con l’articolo 16 (Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali) si definiscono in un ambito di garanzie certe per il sistema pubblico le modalità di affidamento dei servizi cimiteriali prevedendo un adeguato periodo transitorio per la conclusione o trasformazione delle attuali gestioni. Per ovvi motivi di razionalizzazione e contenimento dei costi si promuove la costituzione di soggetti gestori di aree sovracomunali o di intero ambito cimiteriale.
Con l’articolo 17 (Oneri manutentivi e gestionali cimiteriali) si individuano norme per garantire nel tempo un contesto di equilibrio economico-finanziario delle gestioni cimiteriali. I costi di mantenimento dei servizi indivisibili cimiteriali, e a maggior ragione di strutture cimiteriali secolari, vengono coperti col riparto per quanto di competenza del gettito proveniente dalla TASI.
Capo II - Aspetti concernenti la cremazione.
Con l’articolo 18 (Scelte ed autorizzazioni concernenti la cremazione) si disciplinano organicamente le scelte ed i procedimenti autorizzativi in materia di cremazione, uniformando l’applicazione della legge 30 marzo 2001 per l’intero territorio nazionale e superando le modifiche, in gran parte contra legem, operate da diverse regioni con propri provvedimenti emanati negli scorsi anni.
Capo III Rilevazioni statistiche.
Con l’articolo 19 (Rilevazioni statistiche e segnalazioni alla Agenzia delle Entrate) si prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutte le operazioni funebri e cimiteriali con l’indicazione del soggetto incaricato di eseguirle. L’Istat viene inoltre incaricato di formulare un quadro di capillare rilevazione statistica delle attività funerarie e della diffusione dei dati aggregati tanto a livello comunale che di ATOC.
Titolo IV – Previdenza funeraria e misure fiscali.
Con l’articolo 20 (Previdenza funebre e cimiteriale) si introducono nell’ordinamento nazionale, al pari della maggior parte dei Paesi europei e mondiali, forme assicurative in ambito funebre e cimiteriale per contribuire a formare una scelta delle famiglie libera dalle urgenze e dai condizionamenti che scaturiscono nell’immediatezza della perdita, nonché una opportunità per persone a vita sola di poter serenamente decidere delle proprie esequie e del mantenimento della propria sepoltura.
Con l’articolo 21 (Misure fiscali) si affronta il tema del trattamento fiscale delle spese funebri e cimiteriali prevedendo, in coerenza con la direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, il superamento dell’attuale esenzione per alcuni servizi ed il loro assoggettamento ad IVA ad aliquota ridotta. Nel contempo viene innalzata la soglia di deducibilità delle spese funebri e cimiteriali e vengono previste particolari agevolazioni fiscali per agevolare la diffusione della previdenza funebre e cimiteriale. Verrebbero così favoriti soggetti economici con caratteristiche imprenditoriali oggi sottoposti alla competizione senza regole con una moltitudine incerta di operatori precariamente strutturati. Il recupero delle risorse che verrebbe da queste misure di incentivazione per i cittadini, interessati ad avere idonea documentazione delle spese sostenute esercitando così un effettivo contrasto all’evasione fiscale, consente di formulare la previsione che si determinerebbe un effetto positivo per l’erario. Sono analogamente incentivate da talune agevolazioni le spese di mantenimento e di recupero dei sepolcri, preservando e valorizzando lo smisurato patrimonio artistico e storico di tombe private esistente nei cimiteri italiani oggi in una situazione di quasi totale abbandono.

Titolo V – Partecipazioni societarie pubbliche, adeguamento delle normative esistenti e norme finali.
Con l’articolo 22 (Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche) si prefigura la possibilità di costituire imprese pubbliche miste pubblico/privato con il sempre maggiore concorso nel capitale dei lavoratori o di altri soggetti privati. Per tali società sono previste limitazioni all’utile di esercizio e forme di parziale sua distribuzione a fini sociali, nonché il controllo delle diseconomie, dovendo essere società ordinariamente in utile. La loro costituzione avviene soltanto una volta approvato un piano economico-finanziario di durata almeno quinquennale e per bacini di gestione di non meno di 300 decessi annui.
Con l’articolo 23 (Adeguamento delle normative e regolamento di attuazione), per superare l’attuale frammentazione delle disposizioni regionali e locali, si riservano allo Stato, d’intesa con le diverse Conferenze con le regioni e le autonomie locali, l’emanazione di linee di indirizzo e di specifici regolamenti attuativi di settore.
Con l’articolo 24 (Norme transitorie e finali) si definisce un periodo di due anni per l’adeguamento del settore e per la piena operatività della norma e nel contempo, a fini di semplificazione, si assoggetta completamente al Codice dell’amministrazione digitale ogni atto scaturente dalla applicazione della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.


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