- n. 2 - Febbraio 2009
- Legale, fiscale
Dal reddito d'impresa dei soggetti Ires
La deducibilità degli interessi passivi
La recente “manovra anti-crisi” (D.L. 185/2008), così come la così detta “manovra d’estate” (D.L. 112/2008) non hanno modificato le regole di determinazione del limite massimo di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa per i soggetti IRES, nonostante le numerose richieste formulate da più parti in tal senso.
Si ricorda, infatti, che la Legge Finanziaria 2008 ha modificato il regime di deducibilità degli interessi passivi, abrogando le precedenti disposizioni in materia di “pro rata patrimoniale” e di “thin cap” e introducendo un nuovo limite alla deducibilità degli interessi passivi, le cui caratteristiche possono essere riassunte come segue.
La nuova disposizione si applica ai soggetti IRES, con esclusione dei seguenti soggetti: banche, assicurazioni e società finanziarie, società consortili per l’esecuzione di lavori pubblici, società di project financing, società partecipate da enti pubblici che costruiscono impianti per la fornitura di acqua, di energia e di teleriscaldamento. Sono altresì escluse le imprese individuali e le società di persone. Sono interessate alle nuove disposizioni anche le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società non creditizie o finanziarie e le società capogruppo di gruppi bancari o assicurativi.
Si considerano gli interessi passivi e gli oneri assimilati (diversi da quelli compresi nel costo dei beni strumentali, negli immobili–merce oggetto di costruzione o di ristrutturazione e nelle rimanenze di magazzino) al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati (fino a concorrenza di tali componenti positivi di reddito, gli interessi passivi sono interamente deducibili). Sono esclusi dalla norma (e, pertanto, seguono le specifiche disposizioni legislative) gli interessi di funzionamento afferenti gli immobili non strumentali, gli interessi passivi nei confronti dei Paesi così detti black list e gli interessi su titoli obbligazionari.
L’eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi (come precedentemente individuata) è deducibile nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica. Per ROL si intende la differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione, di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del Codice Civile, escluse le voci di cui al numero 10), lettere a) e b) (ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali) ed esclusi i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
Dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 (ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2010), la quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi può essere portata a incremento del ROL dei successivi periodi d’imposta. Gli interessi passivi non dedotti in un periodo d’imposta possono essere dedotti nei periodi successivi se vi è capienza nel rapporto del 30% del ROL, altrimenti rimangono indeducibili.
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti “solari”, dunque, dal 2008). Per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è comunque aumentato di un importo pari, rispettivamente, a euro 10.000 (per il 2008) e a euro 5.000 (per il 2009).
Alessandra Pederzoli & Luisa Renna