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DAT: perché farle? Perché ora posso!

Le disposizioni anticipate di trattamento garantiscono una scelta libera e consapevole.

Prima di parlare delle disposizioni anticipate di trattamento (che abbreviamo con l’acronimo DAT) occorre fare una premessa e verificare cosa non sono.

Le DAT non hanno a che fare né con la pratica del suicidio assistito né con l’eutanasia. Abbiamo già avuto modo di affrontare il tema in un articolo precedente nel numero 1/2019 di Oltre Magazine, ove, con la dott. Vargas si è esaminata la ‘sentenza Cappato’. In ogni caso è bene ricordare che rispetto a quanto disciplinato in ambito di Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, l’eutanasia e il suicidio assistito sono due istituti differenti.

Nel caso del suicidio assistito si tratta di un comportamento “passivo” del medico che mette solo a disposizione del paziente dei farmaci in un mix letale che ne determinino la morte. Tale è la norma che permette, ad esempio, proprio in Svizzera, la scelta dei pazienti terminali di determinarsi sul loro destino. Nell’eutanasia, viceversa, è il medico che su richiesta del paziente pone fine alla vita del malato attivamente.

Ciò premesso, passiamo quindi a ciò che è la norma in Italia: la L. 219/2017. Quest’ultima affronta vari istituti, tra essi, le Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento.

L’art. 4 disciplina le DAT le quali non permettono l’azione né passiva né attiva sulla scelta nell’immediato di porre fine alla propria esistenza. Esse dispongono solo per l’avvenire, dando coscienza agli operatori sanitari che dovessero intervenire in un momento successivo nel quale il dichiarante fosse in stato di incoscienza. (si veda il testo completo dell’art. qui sotto)

Dunque, dal dettato normativo occorre in primo luogo segnalare che oggetto il presupposto delle disposizioni è “avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte”. Il punto è essenziale: le dichiarazioni debbono essere effettuate dopo una adeguata informazione con il medico curante. Sul territorio italiano varie iniziative sono state promosse proprio per sensibilizzare gli operatori del settore, in primis i medici, su tale aspetto che, tuttavia, non sempre è tenuto veramente in considerazione.

Ciò non di meno, la consapevolezza del dichiarante è importante proprio per poter liberamente, ma anche con coscienza e sapienza, determinarsi. Una DAT non profondamente ‘sentita’, oltre che poter divergere dal volere del dichiarante, può altresì rischiare di essere disattesa, come si andrà ad esaminare successivamente.

Le stesse dichiarazioni, poi, hanno un oggetto specifico e determinato: “i trattamenti sanitari” e “accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari”.

Molto spesso, ci è capitato di affrontare il punto a convegni sulle DAT ove ci è stato domandato se le stesse dovessero essere una sorta di nomenclatura di trattamenti, accertamenti, scelte non volute.

Riteniamo che più che un elenco, la DAT dovrebbe comunicare in modo preciso quali siano gli stati fisici a cui il dichiarante non vuole incorrere o esser sottoposto. Questo poiché le DAT possono intervenire a distanza di un periodo di tempo anche lungo e, dunque, vi è la necessità che le stesse non siano desuete, in quanto riferite a trattamenti superati o accertamenti che non vengono più effettuati, con la conseguenza di essere disattese, come vedremo in seguito.

La stessa norma prevede poi la possibilità (e non il dovere, ciò non di meno si vedrà l’opportunità) di nominare un fiduciario. L’incarico di fiduciario deve essere accettato dal nominato, pena la nullità della (sola) nomina (e non delle DAT, beninteso); lo stesso è revocabile o rinunciabile in ogni momento. Il fiduciario ha, oltre il ruolo di garantire che le DAT vengano attuate, altresì quello di intervenire per dare il proprio assenso o opporsi, ove il medico curante trovi le stesse non conformi alla norma e dunque le voglia disattendere.

Invero, il punto 5 dell’art. 4 prevede: “il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.
Si comprenderà, dunque, come l’intendimento del fiduciario è essenziale, potendo il proprio accordo o disaccordo, rispetto all'opinione del curante nelle suddette ipotesi specifiche, comportare anche la possibilità di non applicare le dichiarazioni stesse.

Venendo alla forma delle disposizioni, le DAT debbono essere redatte mediante atto pubblico (insomma occorre andare da un Notaio) o scrittura privata autenticata, ovvero possono essere rese sotto forma di scrittura privata consegnata all’ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza. Molti Comuni, a tal proposito, si sono attivati, predisponendo un apposito sportello e, indicando i documenti all’uopo necessari sul loro sito.

Esaminata dunque la normativa di riferimento è più semplice rispondere al quesito inziale perché fare le DAT? Semplice, perché ora posso!

Si vuol dire, in primo luogo, che la legge finalmente lo permette e, in secondo luogo, che ha senso determinarsi sul punto quando si è ancora lucidi e fintanto che tale scelta sia fatta consapevolmente.
L’art. 4 delle DAT prescrive:
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
7. Le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio Sanitario Nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.
 
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero

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