- n. 1 - Gennaio/Febbraio 2026
- Attualità
Cosa cambia con la nuova legge 182/2025
Regole atte a trasparenza e legalità per crematori, trasporti funebri, cimiteri e stato civile.
La legge 2 dicembre 2025, n. 182 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, vigente dal 18 dicembre 2025, introduce modifiche di grande rilievo per l’intero comparto funebre, cimiteriale e crematorio.
Gli articoli 36 e 37 intervengono sulla legge 30 marzo 2001, n. 130, sul DPR 396/2000 e ripropongono la modifica del DPR 285/1990, ridefinendo il quadro giuridico della cremazione e avviando una digitalizzazione strutturale dei procedimenti di morte e di polizia mortuaria.
La legge 182/2025 ribadisce che
la cremazione è servizio pubblico locale d’interesse generale, rientrante nel perimetro del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. In quanto servizio cimiteriale, la cremazione è soggetta al nuovo modello regolatorio secondo le indicazioni del MIMIT per i servizi non a rete.
Quasi tutte le modifiche di questa legge 182/2025 sono entrate in vigore il 18 dicembre 2025. Solo quelle che richiedono un intervento regolamentare (di cui all’art. 36, comma 1, lett. b)) diventeranno efficaci dopo l’emanazione dei nuovi regolamenti.
Tariffa di cremazione non scontabile
La novità più significativa riguarda la tariffa di cremazione: il legislatore stabilisce che essa è fissa ed è quella determinata annualmente dal Comune, ma sempre inferiore al tetto massimo calcolato secondo i criteri ministeriali del 2002 e del 2006.
Il gestore del crematorio non può applicare sconti ai clienti, salvo eventuali riduzioni pattuite in gara con l’amministrazione. Vengono salvati gli aggi e le scontistiche al Comune affidatario definiti in fase di gara per il servizio. E i clienti del crematorio devono pagare l’esatto importo fissato in tariffa.
È inoltre chiarito che
è possibile effettuare trasporti multipli di feretri destinati alla cremazione con un unico mezzo funebre, entro il limite massimo di quattro. La misura incide sulle economie di scala di chi offre questo servizio alle imprese funebri e rende più chiara la responsabilità del vettore, poiché ogni trasportatore deve essere identificato e autorizzato al singolo trasporto.
La limitazione numerica riduce anche il potere contrattuale dei trasportatori nei confronti dei crematori che applicavano sconti o garantivano tempistiche più favorevoli. La scelta tra trasporto singolo o multiplo, con i relativi prezzi, si sposterà quindi nella fase di preventivazione dell’impresa funebre verso la famiglia.
Sanzioni per condotte commerciali scorrette
Il nuovo art. 8-bis della L. 130/2001, introdotto dalla legge 182/2025, comporta sanzioni amministrative specifiche per le imprese funebri che adottano condotte commerciali scorrette in materia di cremazione, relative ai prezzi:
- sospensione della SCIA da tre a sei mesi per violazione del divieto di scontistica o di offerte non consentite;
- revoca definitiva in caso di recidiva entro dodici mesi.
La norma mira a contrastare le prassi di integrazione commerciale tra imprese funebri e gestori di crematori, che hanno alterato negli anni la concorrenza e l’accesso equo al servizio. Rimane fermo che anche i gestori dei crematori che violano la norma sono sanzionati, ma con le procedure previste nel contratto di servizio ed a seguito dei relativi controlli. E ciò determinerà una revisione dei contratti in essere.
Cremazione d’ufficio dei resti mortali
La nuova lettera g) dell’art. 3 della L. 130/2001 – applicabile dopo adeguamento regolamentare – introduce una novità importante per Comuni e gestori cimiteriali:
in caso di mancata comunicazione dei familiari, entro i termini del regolamento comunale, sulla destinazione dei resti mortali rinvenuti dopo esumazioni o estumulazioni ordinarie, il Comune può disporre d’ufficio la cremazione. È sufficiente un’adeguata informazione pubblica identificata nella norma, ma che può essere ampliata ad esempio con pubbliche affissioni al cimitero, informativa sul sito istituzionale del gestore cimiteriale e del Comune, ecc..
Gli oneri per procedere a cremazione di resti mortali restano a carico dei familiari che si interessano al destino delle spoglie mortali. Nei casi di disinteresse, le modalità di recupero dei costi non sono chiarite e sarà necessario un pronunciamento ministeriale. L’interpretazione per ora più prudente è che, in caso di disinteresse, i costi siano a carico del gestore cimiteriale, che potrà poi rivalersi sul Comune (come obbligo di servizio pubblico). Tale dinamica potrà incidere sulla futura determinazione delle tariffe di inumazione e tumulazione, richiedendo l’inserimento di una quota destinata ad un fondo per le spese future legate a esumazioni ed estumulazioni, anche in considerazione dell’elevata incidenza di salme inconsunte.
Digitalizzazione delle autorizzazioni e degli atti di morte
L’art. 37 della nuova legge modifica il DPR 396/2000, favorendo la digitalizzazione delle pratiche di morte.
Tutti gli atti – avvisi, autorizzazioni, certificati necroscopici – potranno essere formati e trasmessi anche in
formato digitale o via PEC, sia dall’autorità sanitaria sia dall’ufficiale di stato civile. La novità riguarda imprese funebri, gestori di cimiteri e crematori. L’atto di morte potrà essere formato dall’ufficiale di stato civile sulla base di documenti digitali trasmessi da ASL, medico curante o necroscopo, senza obbligo di modulistica cartacea.
AgID dovrà definire entro nove mesi gli standard tecnici nazionali per la trasmissione telematica.
Ciò richiederà:
- sistemi gestionali compatibili con gli standard nazionali,
- dotazione di PEC e firma digitale,
- processi più rapidi, tracciabili e sicuri.
Implicazioni operative per il settore
- Imprese funebri: dovranno adeguare le procedure, eliminare qualsiasi rapporto economico improprio con i crematori e adottare sistemi di trasmissione digitale delle pratiche. Le violazioni alla scontistica sulla cremazione potranno comportare la sospensione dell’attività.
- Gestori di crematori: dovranno applicare esclusivamente il tariffario comunale e garantire trasparenza totale sui flussi economici. Vi sono cambiamenti in vista dei contratti di servizio sia per la parte tariffaria che per la parte sanzionatoria.
- Gestori di cimiteri e Comuni: saranno chiamati a integrare piattaforme informatiche e aggiornare i regolamenti di polizia mortuaria per gestire la cremazione d’ufficio dei resti mortali. E a farsi carico esplicitamente degli oneri di servizio pubblico per cremazione di resti mortali d’ufficio.
Le norme segnano una svolta strutturale per il comparto funerario italiano:
- per la cremazione si delineano bacini ottimali di servizio, tariffe stabilite territorialmente, limiti stringenti alle prassi commerciali scorrette e digitalizzazione dei procedimenti;
- per le imprese funebri la parola d’ordine diventa conformità: alle tariffe comunali, ai flussi digitali e a un quadro regolatorio più trasparente che ridefinisce la filiera funeraria.
Nel complesso, la legge 182/2025 impone una revisione organizzativa profonda, ma rappresenta anche
un’opportunità di modernizzazione orientata a semplificazione, trasparenza e legalità. L’attuazione di parte delle innovazioni digitali dipenderà dalle specifiche tecniche AgID che dovranno essere emanate entro 9 mesi.
La necessità di chiarire alcune procedure potrebbe infine favorire la tanto attesa revisione del regolamento statale di polizia mortuaria e, sicuramente, avviare la revisione dei regolamenti comunali.
Daniele Fogli