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Il contratto di rete: una opportunità per il settore funebre

Continua la disamina del contratto di rete, con particolare riguardo all'aspetto della possibilità di mobilità del personale tra i vari soggetti associati.

Come premesso nello scorso articolo, oggi termineremo la trattazione sul contratto di rete riprendendo da alcuni elementi facoltativi che possono essere previsti o meno nel contratto stesso. Sono aspetti facoltativi l’organo comune, ossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al contratto, e il fondo patrimoniale comune (costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con questi contributi) con relative regole di gestione, la denominazione della rete e la sua sede, nonché la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare.

Responsabilità patrimoniale

Un importante aspetto da sottolineare è la particolare disciplina della responsabilità patrimoniale quando nel contratto di rete vi sia la costituzione del fondo patrimoniale comune e l’istituzione dell’organo comune. Al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615, secondo comma c.c, dettati in materia di consorzi con attività esterna. Tali norme prevedono che:
  • i partecipanti non possono dividere il patrimonio comune finché dura l’ente;
  • i creditori dei partecipanti non possono aggredire il patrimonio dell’ente;
  • per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondono solidamente il patrimonio dell’ente e quello del partecipante interessato.
La norma sulle reti prevede inoltre che “in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo”.
Due sono quindi le situazioni previste dalla norma, da un lato la responsabilità solidale del fondo patrimoniale con le singole imprese (richiamo all’art. 2615 comma 2 c.c), dall’altro un regime di responsabilità limitata al fondo per le obbligazioni assunte dall’organo comune in relazione al programma.
Nel cercare di interpretare i confini di tale limitazione di responsabilità si incontrano alcune perplessità, che la dottrina si sta sforzano di chiarire e sulla quale la giurisprudenza deve ancora esprimersi. Nel caso avvenga l’individuazione di un organo comune, quest’ultimo può essere formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale. L’organo comune acquisisce mandato per l’esecuzione del contratto (anche di una o più parti di quest’ultimo) e nell’esercizio di tale mandato può essere coadiuvato anche da soggetti esterni alla rete, 
da gruppi di lavoro costituiti a tal proposito e, ulteriormente, da singole imprese partecipanti per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate all’esecuzione contrattuale. In aggiunta a quanto sopra va sottolineato che, salvo diverse previsioni che possono implementare ulteriori poteri, l’organo comune ha anche il potere di rappresentanza utile a interventi di garanzia per l’accesso al credito, per la programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni, per lo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento. L’organo comune può legittimamente intervenire con strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità.

Rete Soggetto e Rete Contratto

Nel settore spesso si tende a equiparare la “rete soggetto“ alla “rete contratto”, che uguali non sono. Facciamo chiarezza, vanno distinte le due tipologie di rete:
  • la rete contratto è stipulata tra imprese per condividere uno o più obiettivi oltre un programma comune, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti.
  • la rete soggetto è un contratto stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese di dove è stabilita la sede attraverso la predisposizione ed inoltro della pratica tramite una Comunicazione Unica all’ufficio del Registro Imprese ove ha sede.
Per una maggior chiarezza possiamo dire che la rete che nasce come strumento contrattuale assume la definizione di rete contratto, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle imprese contraenti; inoltre può essere dotato, come già detto, di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, rendendo tuttavia necessaria una iscrizione nel Registro delle Imprese, nella posizione di ciascuna impresa partecipante. Tale iscrizione può avvenire inviando una comunicazione unica all’ufficio del Registro delle Imprese ove ha sede.
Qualora le parti volessero invece creare un autonomo soggetto, diverso rispetto alla Imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete e per questo si definisce rete soggetto. Tale contratto dovrà essere stipulato per atto pubblico, con scrittura privata autenticata oppure con atto firmato digitalmente, secondo le regole di legge, da ciascun imprenditore o legale rappresentante  delle imprese aderenti al contratto stesso, e trasmesso al Registro delle Imprese attraverso un modello standard ai sensi del d.m.n 122 del 10 Aprile 2014.

Distacco del personale

Uno degli aspetti di maggiore interesse per le imprese funebri italiane, riguarda la possibilità o meno di distaccare del personale tra le aziende facenti parte di un contratto di rete. Il Ministero del Lavoro, con un recente interpello del 2016 posto da Confindustria, ha fornito un interessante parere che apre molteplici opportunità. Secondo il Dlgs. 276/2003, per distaccare lecitamente il personale da una azienda all’altra, servono due requisiti di legittimità: l’interesse del distaccante e la temporaneità del distacco.
Il distacco può dunque considerarsi lecito solo qualora la destinazione di un lavoratore presso un’impresa terza sia temporanea e disposta a soddisfare un interesse proprio del datore di lavoro originario.
Partendo dalle suddette considerazioni, il quesito posto al Ministero del Lavoro da Confindustria riguardava la possibilità di considerare il requisito dell’interesse del distaccante alla stregua di quanto indicato al comma 4 ter dell’articolo 30 del Dlgs. 276/2003 relativamente al distacco all’interno di aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa. Il Ministero del Lavoro nel tempo ha ribadito a più riprese che l’interesse del distaccante deve essere “specifico, rilevante, concreto e persistente” sottolineando inoltre che tale interesse deve essere accertato volta per volta sulla base del tipo di attività esercitata. In ragione di quanto sopra, può ritenersi che nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.
Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese (ovvero ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 2359, comma 1, Codice Civile), l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.
Alla luce di quanto detto, l’utilizzo del contratto di rete parrebbe essere spendibile anche nel settore funebre al fine di consentire lo scambio di sinergie, tra le aziende che ne fanno parte; si consiglia una maggiore cautela laddove tale strumento dovesse utilizzarsi al fine di dimostrare il possesso di specifici requisiti strutturali validi per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre (come previsto attualmente da quasi tutte le regioni italiane). Si ritiene certamente opportuno un ulteriore e più specifico parere ministeriale al fine di ricorrere a tale istituto contrattuale in modo più certo e consapevole ma soprattutto per minimizzare i rischi di contestazioni sia sotto un punto di vista autorizzativo, che ispettivo.
 
Avv. Carlo Augusto Angelini


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