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Il contratto ai tempi del coronavirus

Sussistono in Romania tradizioni funerarie molto particolari e suggestive che hanno origini antichissime tanto da essere anche oggetto di studio.


L’emergenza causata dal coronavirus ha avuto un importante impatto anche sui contratti in essere per quanto riguarda i pagamenti delle prestazioni oggetto del contratto stesso. La recente diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale ha comportato l’incedere di timori individuali e collettivi, i quali hanno causato sentimenti di incertezza che, sovente, hanno paralizzato la circolazione economica frenandone la consueta evoluzione.

La pandemia ha avuto un notevole impatto non soltanto nel settore del diritto pubblico, ma anche nell’ambito dei rapporti di diritto privato. Non a caso, i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri preordinati al contenimento dell’emergenza hanno inciso sull’operatività della stragrande maggioranza dei settori produttivi e di servizi, con sensibili ripercussioni in ambito negoziale.

Pertanto il legislatore ha "tentato", tra l’altro, di regolare i profili inerenti i rapporti contrattuali. Il riferimento è il comma 6 bis, dell’art. 3, D.L. n. 6/2020, convertito con modificazioni nella Legge. n. 13/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), inserito dall’art. 91, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), a mente del quale: il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti”.

Ma quale è la ratio della norma e che impatto ha avuto e avrà sui negozi giuridici? Per comprenderlo appieno occorre fare un passo indietro. Nel nostro ordinamento l’inadempimento rilevante in termini di risarcimento è solo quello colpevole. Secondo quanto dispone la norma emergenziale, si ritiene che il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, quale evento contingente e straordinario, rientrerebbe in una sorta di “giustificazione” del relativo inadempimento. In parole povere si vuol dire che in questo frangente non ci sarebbe colpa e quindi non si può parlate di inadempimento.

Certamente, in concreto, la norma deve essere calata sulla singola prestazione oggetto del contratto (ossia sulla fornitura stessa) e si declina in funzione di variabili, quali la natura della prestazione, gli interessi coinvolti, la considerazione riconosciuta al coronavirus nell’ambito delle misure di contenimento, le specificità della fattispecie. Tutti elementi che contraddistinguono l’equilibrio del contratto.

In definitiva, la ratio dell’art. 3, comma 6 bis, sembrerebbe essere da un lato quella di evitare il risarcimento del danno da parte del debitore, dall’altro quella di non demolire i rapporti contrattuali entrati in crisi a causa della pandemia, in quanto la disposizione in parola nulla stabilisce in ordine alla liberazione del debitore.

Resta fermo il ruolo fondamentale degli operatori del diritto, magistratura compresa, nella valutazione del rispetto delle misure di contenimento, ai fini dell’accertamento della colpevolezza o meno dell’inadempimento. In un contesto così delineato, l’operatore giuridico è la figura che coadiuva le parti del contratto nella ricerca di soluzioni funzionali e costruttive a prevenire la lite, alla luce dell’attuale prospettiva emergenziale, o meglio post emergenziale .

Sulla scorta della capacità di prevedere le possibili conseguenze, relative ad una determinata questione giuridica, bisognerà ricercare, nell’interesse della parte, una equa rinegoziazione dei rapporti entrati in crisi. Fondamentale, infine, è e sarà contemperare i valori etici con quelli dell’autonomia privata, e di tale delicata operazione i giuristi dovranno essere garanti, ciascuno nelle proprie funzioni.

Pertanto, in assenza di rimedi testualmente previsti per tale ipotesi, qualsiasi sia la soluzione prescelta per il ripristino dell’equilibrio economico del contratto, l’auspicio è che costituisca la strada per la riconduzione ad equità del contratto.
 
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero


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