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Concessionari cimiteriali, il caso di Torino

Una famiglia ha ottenuto il risarcimento dalla concessionaria competente, rea di aver eseguito una cremazione senza consenso.

È molto importante, quando si parla di rispetto delle ultime volontà dei defunti, conoscere cosa dice la legge e comunicare in modo adeguato e corretto quelle che sono, appunto, le proprie volontà.

Ma anche nel caso in cui questo avvenga, non si possono escludere vizi di forma postumi che possono creare problemi legali e portare le parti in tribunale.
è il caso della vicenda di cui parliamo, in cui la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 370 del 2023, ha recentemente respinto il ricorso della Società AFC - che gestisce i servizi cimiteriali di Torino - contro la condanna disposta dalla Corte di Appello di Torino a pagare 2.500 euro alla figlia, alla moglie ed alla sorella di un uomo i cui resti erano stati cremati senza il loro consenso. L’avviso da parte di AFC alla famiglia, prima che avvenisse la cremazione, era risultato omesso in quanto effettuato a un domicilio non corretto, per poi essere rinnovato, ma erroneamente, mediante pubblici proclami.

La vicenda

I familiari del defunto in questione avevano citato in giudizio l'AFC Torino Spa, concessionaria e responsabile dell'incarico diretto per i servizi cimiteriali di sepoltura e movimentazione defunti conferiti dal Comune di Torino, per ottenere il risarcimento del danno morale subito a causa della cremazione dei resti del parente, cremazione avvenuta in seguito alla riesumazione della salma che, nella loro versione, era avvenuta in violazione delle leggi vigenti.

La famiglia sosteneva di non essere stata informata del processo di cremazione in quanto l'AFC si era limitata a inviare una raccomandata solo ad uno dei familiari, che però non l'aveva mai ricevuta poiché inviata all'indirizzo errato riportato sulla fattura delle spese di sepoltura, che non era più l'indirizzo di residenza da anni. La ragione per la quale la famiglia ha trascinato la Concessionaria in Tribunale è semplice: i parenti, se fossero stati informati, avrebbero optato per una nuova sepoltura anziché per la cremazione del proprio caro.

Il Tribunale di Torino accolse la richiesta e stabilì un risarcimento di 5.300,00 euro per la famiglia ma la Corte d'Appello, anche se confermò la sentenza, ridusse il risarcimento a 2.500,00 euro. Fin qui tutto bene ma la Concessionaria non accettò la sentenza e decise di fare appello.

La vicenda tornò quindi alla Corte d'Appello che osservò come la normativa applicabile per la cremazione dei resti umani trovava il suo fondamento nell'articolo 79 del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria), che regolava la cremazione del corpo dopo la morte (come alternativa all'inumazione o alla tumulazione), ma che era applicabile anche alla cremazione dei resti umani rinvenuti durante una riesumazione, come indicato dall'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 254 del 2003.

Tale articolo escludeva l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 79 sopracitato per i resti umani, ma faceva salva l'applicazione dei commi primo e secondo, che richiedevano una volontà espressa da parte del defunto (in vita) o, dopo la morte, da parte del coniuge o, in mancanza, dei parenti più stretti.

La stessa disposizione era prevista anche nell'articolo 3, lettera g) della Legge n. 130 del 2001 ("Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"), secondo cui "l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Nonostante non fossero stati emanati decreti attuativi dei principi espressi dall'articolo 3 sopracitato, la disposizione prevista dalla lettera g) era immediatamente applicabile, sia come norma interpretativa delle disposizioni precedenti, ovvero dell'articolo 79 del D.P.R. n. 285 del 1990 e dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 354 del 2003, sia come disposizione con efficacia diretta, indipendentemente dall'emissione di una norma dettagliata che disciplinasse in modo completo la materia.

Pertanto, l'articolo 3 della Legge n. 130 del 2001 richiedeva il consenso espresso dei familiari, salvo in caso di loro irreperibilità. Nel caso in cui la parte interessata si dimostrasse disinteressata dopo aver ricevuto la comunicazione, l'amministrazione non poteva procedere alla cremazione dei resti mortali, poiché il disinteresse non equivaleva al consenso.
Di conseguenza, in caso di disinteresse dei familiari, sarebbe stata necessaria una nuova sepoltura.

Nel caso specifico, la Corte stabilì che la AFC non era riuscita a dimostrare di aver informato le persone che avrebbero dovuto dare il consenso, pertanto si poteva considerare provata la condotta illecita della Concessionaria. Nonostante questo, l’AFC Torino Spa presentò un nuovo ricorso alla Corte di Cassazione.
Veniamo dunque alla sentenza finale.

La sentenza finale

Dopo aver esaminato le carte della difesa della Concessionaria e quella della famiglia, la Corte di Cassazione tornò a confermare la bontà delle tesi sostenute dalla famiglia.
Ma quale è stato il ragionamento della Corte di Cassazione? Esaminiamolo insieme.

La Legge n. 130 del 2001, disciplinante le regole relative alla polizia mortuaria, è valida ed efficace e nonostante ciò non è stato emanato un regolamento attuativo specifico dal 2001 ad oggi.

Secondo la norma, l'ufficiale dello stato civile deve ottenere il consenso dei parenti prima di autorizzare la cremazione. Questa disposizione garantisce ai familiari un diritto all'informazione e al consenso riguardo alla sepoltura del defunto. La legge individua in modo specifico la categoria dei parenti i cui consensi devono essere richiesti e la comunicazione individuale agli stessi può avvenire attraverso due modalità alternative: ottenendo il loro consenso direttamente oppure, nel caso i parenti siano irreperibili, è ammesso che se ne dia notizia pubblicando un avviso nell'albo pretorio del Comune. Non vi sono né devono essere ammessi altri tipi di comunicazione.

Ed ecco che, dato che la legge riconosce il diritto dei parenti di opporsi alla cremazione e considera la sua esecuzione senza autorizzazione come un atto lesivo del diritto di culto, l'errata comunicazione ai parenti prova la pratica della cremazione del presupposto legittimante.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso presentato da AFC. Una sentenza che certamente “fa scuola” poiché precisa l’alveo normativo a cui i concessionari cimiteriali si debbono uniformare.
 
Avv. Alice Merletti & Avv. Elena Alfero

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