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Il cimitero per gli animali da compagnia

La massiccia presenza nelle nostre case di animali d'affezione ha portato a stabilire norme precise sulle procedure da adottare quando questi passano a miglior vita.

Già nel numero 4 di Luglio-Agosto 2016 di Oltre Magazine abbiamo parlato di cosa fare quando muoiono gli animali da compagnia. Alcune specifiche richieste di approfondimento mi fanno tornare sull’argomento, per chiarire e dettagliare talune procedure.

Vediamo innanzitutto quali sono gli animali da compagnia. Una elencazione precisa è contenuta nel Regolamento UE sui “Movimenti a carattere non commerciale di Animali da Compagnia n. 576-577/13” in base alla quale sono classificati tali, salvo diversa specificazione regionale:
  • pets: cani, gatti e furetti;
  • animali acquatici ornamentali;
  • uccelli (ad esclusione del pollame);
  • roditori e conigli (detenuti per fini non alimentari).
  • invertebrati (ad eccezione di api e bombi, molluschi e crostacei)

Quando l’animale muore le spoglie possono essere:
  • interrate in un terreno di  proprietà del detentore dell’animale o di altra persona che ne autorizza l’interramento (ad esclusione degli equini);
  • smaltite in centri autorizzati di incenerimento per animali di affezione;
  • interrate in cimiteri per animali d’affezione autorizzati dalle autorità competenti per il territorio.
Il decesso dell’animale deve in ogni caso essere comunicato all’ASL entro 15 giorni. Se l’animale era iscritto all’anagrafe specifica è necessario comunicarne il decesso per consentire la cancellazione dai registri dell’anagrafe stessa, entro un periodo stabilito dal Comune di residenza (che varia tra i 3 e i 15 giorni), presentando:
  • Documento d’identità del proprietario dell’animale;
  • Modulo di decesso messo a disposizione dal Comune di residenza del proprietario;
  • Certificato di smaltimeto della carcassa rilasciato dall’impianto che ha effettuato la cremazione o equivalente dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) o, nel caso di inumazione, certificato di morte redatto da un qualsiasi medico veterinario iscritto all’Ordine;
  • Richiesta solo da alcuni Comuni: dichiarazione in autocertificazione che l’animale morto non ha provocato o subito lesioni a/da persone o animali.
Ai fini del trasporto e smaltimento il corpo di un animale, secondo le vigenti norme veterinari europee è classificato di Categoria I. Ad esso si applica l’articolo 19 del Regolamento CE n. 1069/2009. Quindi è permesso unicamente il suo interramento o l’incenerimento. La tumulazione è consentita solo per le ceneri di animale. È bene rammentare che la legge impone al possessore dell’animale deceduto l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione è punita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2005 art. 4, che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 28.000 euro).

I cimiteri per animali

Il quadro normativo statale italiano sui cimiteri per animali da compagnia deriva dall’ “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” del 6 febbraio 2003 che all’art. 9, comma 3, stabilisce che “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria”. Successivamente molte Regioni, con tempistiche differenziate, hanno recepito le linee guida per l’applicazione del Reg.CE n. 1069/2009 secondo il testo dell’accordo sancito in data 7/2/2013 in sede di Conferenza Unificata, che trattava l’argomento all’Art. 15.
Ci sono alcune cose fondamentali da sapere sul cimitero per animali da compagnia. In molte Regioni le caratteristiche che deve possedere sono equiparate a quelle di un cimitero per umani e quindi si rimanda, per quanto compatibile, al T.U. sulle leggi sanitarie R.D. 1265/1934 e al Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/1990. In sostanza: il terreno di interramento deve essere sciolto fino ad una certa profondità o reso tale con particolari opere di scasso e/o riporto. Il piano di posa della bara dell’animale (chiamiamola così!) deve essere almeno di mezzo metro sopra il livello più alto di risalita capillare della falda acquifera. Il vero problema è dato dalle caratteristiche dimensionali delle fosse, che possono essere diverse per tipo di animale e in base alla dimensione e peso dello stesso, e certamente diverse, nella gran parte dei casi, dalle dimensioni di un umano. La distanza dal perimetro del cimitero per animali da edifici abitati deve essere di almeno 200 metri (riducibili, successivamente, in determinate situazioni).
Anche questi cimiteri, così come quelli per umani, sono sottoposti alla vigilanza comunale che si avvale, per gli aspetti sanitari dell’ASL, territorialmente competente (in questo caso Servizio Veterinario). Si consiglia sempre, prima di cimentarsi nella realizzazione di un cimitero per animali, di effettuare una approfondita ricerca della normativa regionale e comunale vigente.

L'incerimento

Concludiamo ricordando alcune note sull’incenerimento di spoglie di animali da compagnia. Avevamo già visto che sussistono tre tipi di cremazione: collettiva indistinta, collettiva distinta e singola. Se la cremazione di spoglie animali è collettiva indistinta le ceneri di più animali sono mischiate. In genere, in tali casi, non si dà seguito a sepoltura delle ceneri e nemmeno vi è la richiesta di entrarne in possesso. Nei casi di collettiva distinta e singola, invece, le ceneri sono chiaramente ascrivibili ad un solo animale deceduto.
La normativa europea non fornisce nessuna indicazione sullo smaltimento delle ceneri risultanti.
È quindi possibile la dispersione delle ceneri, nel rispetto della legge, o la loro conservazione in un apposito contenitore, in casa o in qualunque luogo, come pure in un cimitero per animali d’affezione. La conservazione è consentita in contenitori di qualunque forma e dimensione, anche distinti, purché adatti a contenere le ceneri per evitarne un’involontaria dispersione.
Non essendo soggetto a restrizioni, lo spostamento delle ceneri può essere effettuato da chiunque, anche da un privato cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto. I documenti che possono venire richiesti, nella maggior parte dei casi, sono i seguenti:
1.    Al conferimento dell’animale alla struttura che effettuerà la cremazione:
  • documento d’identità del proprietario dell’animale;
  • codice fiscale del proprietario dell’animale.
2.    Certificazione da parte dell’impianto che effettua la cremazione dell’operazione svolta (certificato di smaltimento carcassa) che deve essere obbligatoriamente rilasciata.
 
Daniele Fogli


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