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Le ceneri contese

Il caso Piemonte tra volontà del defunto, dissenso familiare e ruolo del Comune.

La diffusione della cremazione ha spostato molte controversie post mortem, dalla scelta del sepolcro alla destinazione dell’urna: affidamento domestico, conservazione in cimitero o dispersione.

La dinamica è ricorrente: un familiare chiede l’affidamento, altri si oppongono; oppure si invoca la dispersione, ma la volontà del defunto non risulta da atti chiari; talvolta coniuge, figli e convivente rivendicano ciascuno la titolarità della decisione. In questi casi il Comune è chiamato a rilasciare autorizzazioni su presupposti spesso contestati.

Il punto di partenza resta l’art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: la cremazione è autorizzata sulla base della volontà testamentaria; in mancanza, la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo; se concorrono più parenti dello stesso grado, è richiesto l’assenso di tutti.
La norma indica anche forme di prova tipiche (atto scritto con sottoscrizione autenticata; oppure dichiarazione dell’associato a un’associazione riconosciuta che abbia tra i fini la cremazione). Il sistema privilegia quindi una ricostruzione documentale della volontà e, in via sussidiaria, un criterio familiare improntato alla concordia.

La legge 30 marzo 2001, n. 130 ha poi inciso in modo decisivo sulla dispersione, escludendone la rilevanza penale quando autorizzata dall’ufficiale dello stato civile e fondata su espressa volontà del defunto. Inoltre, tra i principi di riordino, ha previsto un criterio maggioritario in caso di concorso di più parenti dello stesso grado. La frizione tra regola dell’unanimità e criterio della maggioranza spiega molte incertezze applicative: l’amministrazione deve decidere se e come procedere in presenza di dissenso.

In questo contesto la normativa regionale, quando puntuale, offre una bussola. La legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 costruisce un modello procedimentale orientato alla tracciabilità:
  • le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all’affidamento o alla dispersione;
  • i gestori dei crematori devono adottare sistemi identificativi non termodeperibili per assicurare l’identità certa delle ceneri;
  • affidamento e dispersione sono ammessi nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante testamento o dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile. Se concorrono più parenti dello stesso grado, la scelta può essere assunta a maggioranza e i parenti devono individuare, con atto scritto davanti al pubblico ufficiale che autorizza, chi si assume la responsabilità della custodia o dell’esecuzione della dispersione. Quanto fonda l’autorizzazione deve risultare anche nel verbale di consegna dell’urna e l’autorizzazione va comunicata al Sindaco del Comune dove avviene la custodia o la dispersione.
Il Piemonte disciplina anche la gestione successiva: consegna sigillata, obbligo dell’affidatario di custodire in modo stabile e sicuro, comunicazione al Comune delle modalità di conservazione e dei trasferimenti, conferimento dell’urna al cimitero comunale in caso di rinuncia o se, dopo il decesso dell’affidatario, l’urna sia rinvenuta in un domicilio privato. Sul versante della dispersione individua luoghi e limiti (con divieto nei centri abitati) e introduce obblighi di preavviso al Comune di destinazione.

Ne discende una regola di metodo: il Comune non deve trasformarsi in arbitro delle relazioni familiari, ma presidiare legalità e tracciabilità dell’istruttoria. Sul piano pratico ciò significa acquisire elementi sul titolo di legittimazione (parentela, eventuale coniuge, eventuale dissenso) e utilizzare moduli e verbali che rendano verificabili le dichiarazioni rese dagli interessati. In presenza di dissenso qualificato o di documentazione contraddittoria, la scelta più solida è sospendere o negare motivando, invitando gli interessati a definire la controversia nelle sedi competenti.
Quando invece la volontà del defunto è provata o la disciplina regionale consente una decisione maggioritaria formalizzata, l’autorizzazione può essere rilasciata con maggiore tenuta.

In definitiva, l’attualità del tema sta nella necessità di trasformare un momento emotivamente critico in un procedimento amministrativo robusto: atti chiari, responsabilità individuate, controlli e comunicazioni. Il “caso Piemonte” mostra come una regolazione dettagliata possa ridurre il contenzioso senza comprimere la libertà di scelta.
 
Avv. Alice Merletti

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